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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8629/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 12441/2018 con cui era stato rigettato il ricorso per cassazione del D'Amico. Il ricorrente sosteneva di essere stato trasferito ex art. 2112 c.c. dalla Sicilia e Servizi Venture S.c.r.l. alla Sicilia e Servizi S.p.A. e che, tra l'altro, era intervenuta una precedente sentenza del Tribunale (n. 1783/2016) che aveva riconosciuto il trasferimento d'azienda per altri 58 dipendenti nella medesima posizione, formando giudicato. Perciò invocava l'efficacia riflessa (giudicato esterno) di quella pronuncia nei suoi confronti e la rilevanza dell'acquiescenza della società (mancata impugnazione) come atto confessorio (art. 2730 e 2733 c.c.). Ha altresì richiamato la presunta documentazione sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la revocazione invocata ai sensi dell'art. 395, n. 5 c.p.c. è inammissibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione (la disciplina legale non contempla tale ipotesi di revocazione contro pronunce di legittimità); inoltre la prospettata evocazione dell'art. 360, n. 3 c.p.c. non può costituire motivo di revocazione. La Corte ha quindi ritenuto che i mezzi invocati non siano esperibili per rimettere in discussione la propria decisione; nessuna statuizione sulle spese (la società non ha difeso) e rinvio alle determinazioni sul contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2112 cod. civ.

    Richiamata come fondamento della pretesa del trasferimento d'azienda; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie non si fosse verificato il trasferimento poiché il rapporto del ricorrente era cessato precedentemente.

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Rilevanza nella disciplina della revocazione: la Corte richiama i limiti previsti dalla normativa sulla revocazione e la specifica impossibilità di estendere a piacimento i motivi di revocazione contro decisioni della Corte di cassazione.

  • art. 395 cod. proc. civ., n. 5

    Il ricorrente aveva invocato questa norma per la revocazione, ma la Corte ha affermato che tale rimedio non è esperibile avverso pronunce della Corte di cassazione, rendendo il motivo inammissibile.

  • art. 360 cod. proc. civ., n. 3

    Richiamata come possibile richiamo a violazione di norma di diritto; la Corte osserva però che una presunta violazione di norme di diritto non costituisce motivo di revocazione della propria sentenza.

  • art. 2730 cod. civ.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la mancata impugnazione da parte della società costituisse fatto confessorio. La Corte non ha ritenuto tale argomento idoneo a fondare la revocazione.

  • art. 2733 cod. civ.

    Analogamente all'art. 2730, la presunta efficacia confessoria per omissione di impugnazione non è stata ritenuta sufficiente per la revocazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte constata l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte del ricorrente, ai sensi della normativa sul contributo unificato.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. l.176/2020)

    Richiamato per giustificare il procedimento in camera di consiglio senza discussione orale, in assenza di richiesta di discussione.

Massime di principio

  • La revocazione di una sentenza della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi previsti espressamente dalla legge: non è possibile utilizzare indistintamente motivi (come l'art. 395 n.5) che la disciplina non prevede rispetto alle decisioni di legittimità.
  • Un giudicato formatosi tra altre parti non vincola automaticamente un diverso soggetto: l'efficacia esterna del giudicato richiede presupposti rigorosi (identità di petitum e causa petendi e, comunque, valutazione della rilevanza rispetto alla posizione del terzo). Non basta la mera identità di situazione fattuale fra colleghi per ottenere la revoca di una pronuncia.
  • La mancata impugnazione di una sentenza da parte della controparte può essere elemento probatorio o indizio di acquiescenza, ma non costituisce automaticamente un atto confessorio idoneo a trasferirne gli effetti a terzi e non sostituisce i rimedi processuali previsti per chi intende contestarne gli effetti.
  • Le questioni di interpretazione dei contratti e di valutazione del rapporto di lavoro sono, di regola, di competenza del giudice di merito; in Cassazione è necessaria specificità nella censura delle interpretazioni di fatto e di diritto per essere esaminata.
  • Se si ritiene rilevante una sentenza passata in giudicato intervenuta in un giudizio diverso, è preferibile promuovere autonomo giudizio o impugnare con i mezzi processuali appropriati (o far valere documenti o fatti sopravvenuti) piuttosto che chiedere revocazione di una decisione di legittimità con motivi non ammessi.
  • Prima di proporre una revocazione è importante verificare esattamente la norma processuale applicabile e le pronunce della giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema dell'impugnazione di decisioni di legittimità, per non incorrere in inammissibilità formali.

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