Cassazione Civile, Sentenza n. 8629/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 12441/2018 con cui era stato rigettato il ricorso per cassazione del D'Amico. Il ricorrente sosteneva di essere stato trasferito ex art. 2112 c.c. dalla Sicilia e Servizi Venture S.c.r.l. alla Sicilia e Servizi S.p.A. e che, tra l'altro, era intervenuta una precedente sentenza del Tribunale (n. 1783/2016) che aveva riconosciuto il trasferimento d'azienda per altri 58 dipendenti nella medesima posizione, formando giudicato. Perciò invocava l'efficacia riflessa (giudicato esterno) di quella pronuncia nei suoi confronti e la rilevanza dell'acquiescenza della società (mancata impugnazione) come atto confessorio (art. 2730 e 2733 c.c.). Ha altresì richiamato la presunta documentazione sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la revocazione invocata ai sensi dell'art. 395, n. 5 c.p.c. è inammissibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione (la disciplina legale non contempla tale ipotesi di revocazione contro pronunce di legittimità); inoltre la prospettata evocazione dell'art. 360, n. 3 c.p.c. non può costituire motivo di revocazione. La Corte ha quindi ritenuto che i mezzi invocati non siano esperibili per rimettere in discussione la propria decisione; nessuna statuizione sulle spese (la società non ha difeso) e rinvio alle determinazioni sul contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2112 cod. civ.
Richiamata come fondamento della pretesa del trasferimento d'azienda; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie non si fosse verificato il trasferimento poiché il rapporto del ricorrente era cessato precedentemente.
art. 391-bis cod. proc. civ.
Rilevanza nella disciplina della revocazione: la Corte richiama i limiti previsti dalla normativa sulla revocazione e la specifica impossibilità di estendere a piacimento i motivi di revocazione contro decisioni della Corte di cassazione.
art. 395 cod. proc. civ., n. 5
Il ricorrente aveva invocato questa norma per la revocazione, ma la Corte ha affermato che tale rimedio non è esperibile avverso pronunce della Corte di cassazione, rendendo il motivo inammissibile.
art. 360 cod. proc. civ., n. 3
Richiamata come possibile richiamo a violazione di norma di diritto; la Corte osserva però che una presunta violazione di norme di diritto non costituisce motivo di revocazione della propria sentenza.
art. 2730 cod. civ.
Invocato dal ricorrente per sostenere che la mancata impugnazione da parte della società costituisse fatto confessorio. La Corte non ha ritenuto tale argomento idoneo a fondare la revocazione.
art. 2733 cod. civ.
Analogamente all'art. 2730, la presunta efficacia confessoria per omissione di impugnazione non è stata ritenuta sufficiente per la revocazione.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
La Corte constata l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte del ricorrente, ai sensi della normativa sul contributo unificato.
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. l.176/2020)
Richiamato per giustificare il procedimento in camera di consiglio senza discussione orale, in assenza di richiesta di discussione.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi previsti espressamente dalla legge: non è possibile utilizzare indistintamente motivi (come l'art. 395 n.5) che la disciplina non prevede rispetto alle decisioni di legittimità.
- Un giudicato formatosi tra altre parti non vincola automaticamente un diverso soggetto: l'efficacia esterna del giudicato richiede presupposti rigorosi (identità di petitum e causa petendi e, comunque, valutazione della rilevanza rispetto alla posizione del terzo). Non basta la mera identità di situazione fattuale fra colleghi per ottenere la revoca di una pronuncia.
- La mancata impugnazione di una sentenza da parte della controparte può essere elemento probatorio o indizio di acquiescenza, ma non costituisce automaticamente un atto confessorio idoneo a trasferirne gli effetti a terzi e non sostituisce i rimedi processuali previsti per chi intende contestarne gli effetti.
- Le questioni di interpretazione dei contratti e di valutazione del rapporto di lavoro sono, di regola, di competenza del giudice di merito; in Cassazione è necessaria specificità nella censura delle interpretazioni di fatto e di diritto per essere esaminata.
- Se si ritiene rilevante una sentenza passata in giudicato intervenuta in un giudizio diverso, è preferibile promuovere autonomo giudizio o impugnare con i mezzi processuali appropriati (o far valere documenti o fatti sopravvenuti) piuttosto che chiedere revocazione di una decisione di legittimità con motivi non ammessi.
- Prima di proporre una revocazione è importante verificare esattamente la norma processuale applicabile e le pronunce della giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema dell'impugnazione di decisioni di legittimità, per non incorrere in inammissibilità formali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 16 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8628/2022 del 16/03/2022
- Sentenza lavoro · 16 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8631/2022 del 16/03/2022
- Sentenza lavoro · 16 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8632/2022 del 16/03/2022
- Sentenza lavoro · 17 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8780/2022 del 17/03/2022
- Sentenza lavoro · 11 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8035/2022 del 11/03/2022
- Sentenza lavoro · 11 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8039/2022 del 11/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →