Cassazione Civile, Sentenza n. 8035/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lo SNAF aveva denunciato ai sensi dell'art. 28 L. 300/1970 una condotta antisindacale di FORESTAS per avere negato la concessione di un locale sindacale a Cagliari e per non aver riconosciuto i permessi retribuiti e il diritto di indire assemblee nella misura più favorevole prevista dal Contratto Integrativo Regionale (CIRL). FORESTAS impugnava in Cassazione la sentenza di merito che aveva riconosciuto allo SNAF il diritto al locale ma aveva respinto le pretese sui permessi e sulle assemblee nella misura maggiore, deducendo l'insussistenza della rappresentatività dello SNAF per il comparto regionale (richiamando l'assetto dopo le L.R. 24/1999 e 12/2002) e sostenendo l'effetto preclusivo di precedenti sentenze che avevano escluso la legittimazione sindacale di SNAF in altri periodi temporali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto da FORESTAS sia il ricorso incidentale dello SNAF, confermando la decisione della Corte d'Appello. In particolare: (i) ha stabilito che la valutazione della rappresentatività si deve riferire al livello della contrattazione integrativa regionale e allo specifico momento storico in cui la condotta antisindacale è asserita (qui il 2005), con soglia minima del 5% prevista dall'art. 60 L.R. 31/1998; sulla base di ciò lo SNAF risultava avere la rappresentatività richiesta e dunque il diritto al locale confermato in gravame resta valido; (ii) ha precisato che le pronunce passate tra le stesse parti riguardanti fatti e periodi diversi non hanno effetto preclusivo rispetto a valutazioni successive in presenza di un diverso assetto fattuale; (iii) ha altresì dichiarato che, sebbene le organizzazioni rappresentative abbiano diritto ai permessi in proporzione alla loro rappresentatività e al diritto di assemblea nei limiti di legge, le condizioni migliorative previste dai contratti collettivi (es. maggiori permessi o maggiori tutele) possono essere riservate alle sole organizzazioni firmatarie del contratto, senza che ciò determini la nullità delle clausole collettive. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 28
Fondamento della domanda di antisindacalità; norma impiegata per censurare il provvedimento che avrebbe impedito l'esercizio delle prerogative sindacali
Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), artt. 19 e seguenti; art. 20; artt. 23-24
Indicano le prerogative sindacali (assemblee, permessi, ecc.) e il principio che il godimento delle prerogative dipende dalla partecipazione alle trattative e dalla rappresentatività
D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 42 (ex art. 47 d.lgs. 29/1993)
Riferimento per il settore pubblico: riconosce l'applicazione dei principi di rappresentatività e il diritto alle prerogative in proporzione alla rappresentatività
L.R. Sardegna n. 31/1998, artt. 67-68; art. 60
Norme regionali che rinviano alle tutele sindacali e stabiliscono il requisito minimo del 5% di rappresentatività nel comparto regionale per partecipare alla contrattazione integrativa e godere delle prerogative
L.R. Sardegna n. 24/1999, art. 9; L.R. 12/2002, art. 6 (modificativa)
Disciplina l'assetto della contrattazione applicabile all'Ente Foreste (rinvio a CCNL di diritto privato e a contratto integrativo regionale di diritto pubblico) e la composizione dell'organismo datoriale per le trattative
Contratto Integrativo Regionale (CIRL)
Strumento che può prevedere condizioni migliorative (es. maggiori permessi, più assemblee); la Corte ha ritenuto legittimo che tali migliori condizioni siano riservate alle organizzazioni firmatarie del contratto
Giurisprudenza di Cassazione (es. Cass. 24 luglio 2019 n. 20036) citata in motivazione
Principio richiamato secondo cui la rappresentatività va valutata al livello della contrattazione regionale e con la soglia minima del 5%, fornendo il metro interpretativo applicato al caso
Massime di principio
- La rappresentatività sindacale si misura rispetto al livello (comparto) della contrattazione rilevante e allo specifico momento temporale in cui è contestata la condotta: valutazioni precedenti su periodi diversi non precludono automaticamente diritti successivi
- Per le prerogative sindacali minimum di legge (permessi, assemblee) va garantito alle organizzazioni rappresentative in proporzione alla loro rappresentatività; la Regione può armonizzare queste previsioni con la propria normativa di settore
- Le condizioni migliorative previste dai contratti collettivi possono legittimamente essere riservate alle organizzazioni firmatarie del contratto: non sussiste, in tali ipotesi, nullità automatica delle clausole che limitano le migliori condizioni ai soli firmatari
- Il ricorso per antisindacalità va valutato con riferimento all'assetto fattuale e normativo esistente al momento della presunta condotta antisindacale; pertanto l'esito dipende dalla rappresentatività effettiva in quel momento
- Pronunce passate in materia sindacale tra le stesse parti hanno efficacia vincolante limitata: non possono essere estese a ipotesi successive caratterizzate da mutato assetto fattuale o normativo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 11 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8039/2022 del 11/03/2022
- Sentenza lavoro · 11 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8045/2022 del 11/03/2022
- Sentenza lavoro · 11 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8047/2022 del 11/03/2022
- Sentenza lavoro · 11 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8051/2022 del 11/03/2022
- Sentenza lavoro · 11 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8052/2022 del 11/03/2022
- Sentenza lavoro · 11 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8053/2022 del 11/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →