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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8039/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I lavoratori (Canova e Vespasiano), addetti a un ramo d'azienda affidato in gestione dalla Alidis s.r.l. alla KES s.a.s., hanno chiesto la ricostituzione dei rapporti di lavoro in capo alla Alidis dopo la risoluzione del contratto di affidamento. La KES aveva intimato loro licenziamenti in data 3.6.2013; la Alidis, invece, aveva nel contratto un obbligo di ricostituire i rapporti in caso di risoluzione dell'affidamento. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano dato ragione ai lavoratori ritenendo applicabile l'art. 2112 c.c. anche alla retrocessione del ramo e disponendo la prosecuzione dei rapporti con la Alidis. Alidis ha impugnato in Cassazione deducendo, tra l'altro, che i licenziamenti intimati prima della retrocessione non erano stati impugnati nei termini e quindi i rapporti si erano definitivamente estinti, impedendo l'operatività della tutela di cui all'art. 2112.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Alidis, cassando la sentenza della Corte d'appello e rinviando alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi affermati. La Cassazione ha precisato che l'art. 2112 c.c. si applica anche alla retrocessione di un ramo d'azienda quando sussiste continuità dell'organizzazione; tuttavia la tutela automatica prevista dall'art. 2112 opera soltanto se il lavoratore era dipendente della cedente al momento del trasferimento oppure deve considerarsi tale in virtù dell'annullamento o della declaratoria di nullità del licenziamento intimato anteriormente. Se il licenziamento è stato intimato prima del trasferimento e non è stato impugnato nei termini di legge, esso si considera definitivamente efficace e impedisce che l'art. 2112 produca i suoi effetti. Per tali ragioni la Corte d'appello è stata censurata per non aver verificato la vigenza del rapporto al momento della retrocessione alla stregua di questi principi.

Norme richiamate

  • art. 2112 cod. civ.

    ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento

    L'art. 2112 garantisce la prosecuzione automatica del rapporto in capo al cessionario (o retrocessionario) solo se il lavoratore è dipendente della cedente al momento del trasferimento o risulta tale per effetto dell'annullamento/nullità del licenziamento intimato anteriormente; un licenziamento non impugnato nei termini impedisce l'operatività della tutela.

  • art. 6, l. n. 604/1966

    Disciplina i termini di impugnazione del licenziamento (decadenza). La mancata tempestiva impugnazione determina la definitiva efficacia del recesso e impedisce che il lavoratore si proclami dipendente al momento del trasferimento per far valere l'art. 2112.

  • art. 32, comma 2, l. n. 183/2010

    Norma richiamata nel ricorso (modalità e termini in materia di lavoro), rilevante ai fini dell'analisi dei termini e delle tutele procedurali connesse all'impugnazione del licenziamento.

  • Direttiva 2001/23/CE (e direttiva 77/187/CEE)

    e' considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica

    La nozione comunitaria di trasferimento quale conservazione dell'identità dell'entità economica è coerente con l'interpretazione nazionale: continuità organizzativa e impiego del medesimo personale costituiscono indici dell'operatività della disciplina di tutela dei lavoratori.

Massime di principio

  • L'art. 2112 c.c. si applica anche alla retrocessione di un ramo d'azienda se ricorre la continuità organizzativa dell'attività (identità dell'entità economica).
  • Perché la tutela dell'art. 2112 produca effetti occorre che il lavoratore risulti dipendente della cedente al momento del trasferimento, sia effettivamente sia 'virtualmente' in conseguenza dell'annullamento/nullità del licenziamento intimato anteriormente.
  • Se il licenziamento è stato intimato prima del trasferimento, il lavoratore deve impugnarlo nei termini di legge (art. 6 l. n. 604/1966); la mancata impugnazione determina la cessazione definitiva del rapporto e ostacola la reintegrazione tramite art. 2112.
  • In giudizio si possono cumulare domande di impugnazione del licenziamento e di accertamento del trasferimento, ma la prima rimane soggetta alle proprie regole di decadenza e costituisce spesso questione pregiudiziale rispetto alla seconda.
  • Chi invoca l'effetto del trasferimento (o della retrocessione) ha l'onere di provare la continuità organizzativa e l'effettivo subentro nella gestione del complesso aziendale.

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