Cassazione Penale, Sentenza n. 30628/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione di varie censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver fondato la responsabilità (capo A e altri) prevalentemente sulle dichiarazioni del coimputato Vincenzo Cringoli senza adeguati riscontri e senza corretto vaglio della attendibilità; 2) contestazione dell'integrazione del reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.) relativo al capo F), per mancata privazione della libertà per tempo sufficiente; 3) contestazione dell'attribuzione di responsabilità per le lesioni (art. 582 c.p.), deducendo che le lesioni derivarono dalla caduta e non dalla condotta dell'imputato; 4) contestazione del reato ascritto al capo H) (art. 628/terzo) sulla base di dichiarazioni non verosimili e prova contraria documentale prodotta dal ricorrente; 5) contestazione dell'estorsione (art. 629) connessa al trasferimento di proprietà dell'autovettura (capo I), sostenendo che non ci fu offesa patrimoniale; 6) ulteriori doglianze sulla valutazione probatoria per i capi C) ed E) e 7) censura del trattamento sanzionatorio, con contestazione della qualificazione della recidiva, della continuità e della mancata considerazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua totalità. Motivazione: i primi sei motivi sono inammissibili perché mirano a una rivalutazione dei fatti e delle prove (doglianze di merito) non consentita in sede di legittimità, soprattutto alla luce della c.d. doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza d'appello di pari segno) e perché mancava la specificità richiesta per dedurre un travisamento della prova. La censura sulla pena è inammissibile in quanto la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non emerge arbitrio. Quanto alla presunta mancanza della querela per il reato del capo C), la Corte ha ritenuto che la sopravvenuta normativa che introduce la procedibilità a querela (d.lgs. n.150/2022) non possa incidere sul giudicato sostanziale né rimuovere l'inammissibilità del ricorso pendente in Cassazione; quindi la questione non ha consentito l'assorbimento del difetto procedurale in questa sede. Conseguenze pratiche: il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità su questioni di merito: i motivi che consistono in mera riconsiderazione dei fatti o in doglianze non specifiche sono inammissibili; il travisamento della prova è rilevabile solo se indicato puntualmente e con evidenze macroscopiche
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata dalla Corte territoriale per la riqualificazione del capo B) quale fattispecie di traffico/cessione di sostanze stupefacenti; la Cassazione non ha riconsiderato tale valutazione di merito
Le dichiarazioni rese dal coimputato Vincenzo Cringoli sono state assunte come prova in combinazione con altri riscontri (messaggi WhatsApp, referto medico); la Corte di Cassazione ha ritenuto non consentito rimettere in discussione la valutazione congiunta operata dai giudici di merito
Richiamata nella contestazione relativa al capo F) (sequestro di persona); la Cassazione ha escluso di poter rivedere la valutazione sulla sussistenza del reato, essendo questione di merito già esaminata dai giudici di merito
Riguarda il reato di lesioni (capo G); la Corte ha ritenuto che l'accertamento della causalità tra condotta dell'imputato e lesioni sia questione da merito non sindacabile in Cassazione se non specificamente e macroscopicamente travisata
art. 628, comma terzo, cod. pen.
Richiamata nella contestazione relativa al capo H); la Corte ha ritenuto che la valutazione delle prove a supporto del reato di rapina/estorsione sia rimessa al giudice di merito e non riapribile in sede di legittimità salvo specifico travisamento
Rif. al reato di estorsione (capo I); la Corte ha osservato che la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione sull'offesa patrimoniale sono questioni di merito non sindacabili in Cassazione senza adeguata specificazione
Richiamato dalle difese come possibile reato alternativo (violenza privata); la Corte ha rimarcato che la scelta di ricostruzione e qualificazione è prerogativa dei giudici di merito
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto la procedibilità a querela per talune fattispecie; la Corte ha stabilito che la sopravvenienza della procedibilità a querela non può sanare l'inammissibilità del ricorso pendente in Cassazione né incidere sul giudicato sostanziale nei giudizi già pendenti
Riguarda la recidiva; la Corte ha ricordato che la valutazione della recidiva e degli aumenti di pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizio motivazionale evidente
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale quando la pena è sul minimo edittale: la Corte ha ritenuto assolto l'obbligo motivazionale anche per via sintetica quando la pena non si discosta dai minimi
Prevede la condanna alle spese del procedimento a seguito di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili motivi che si limitano a chiedere la rivalutazione dei fatti o della credibilità delle prove già valutate in modo congruo dai giudici di merito; tali censure sono di merito e non di diritto
- Se vi è una doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello concordi), il sindacato in Cassazione è ancora più limitato: il ricorrente deve specificare e documentare un travisamento della prova di macroscopica evidenza
- Le dichiarazioni del coimputato o di persone offese possono essere utilizzate come prova se corroborate da riscontri esterni (messaggi, referti, atti); per contestare la valutazione della loro attendibilità occorre indicare elementi concreti che dimostrino l'errore di valutazione
- Le questioni attinenti alla qualificazione giuridica del fatto (es. estorsione vs. violenza privata, sequestro vs. condotta illecita meno grave) e alla determinazione della pena sono prerogativa del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di diritto o macroscopici errori motivazionali
- La sopravvenienza normativa che introduce la procedibilità a querela non opera, nei giudizi pendenti davanti alla Cassazione, come mezzo per sanare l'inammissibilità del ricorso o per alterare il giudicato sostanziale
- Ricorrere in Cassazione comporta il rischio di condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; pertanto le doglianze devono essere specifiche e fondate su base giuridica solida
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →