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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30628/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione di varie censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver fondato la responsabilità (capo A e altri) prevalentemente sulle dichiarazioni del coimputato Vincenzo Cringoli senza adeguati riscontri e senza corretto vaglio della attendibilità; 2) contestazione dell'integrazione del reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.) relativo al capo F), per mancata privazione della libertà per tempo sufficiente; 3) contestazione dell'attribuzione di responsabilità per le lesioni (art. 582 c.p.), deducendo che le lesioni derivarono dalla caduta e non dalla condotta dell'imputato; 4) contestazione del reato ascritto al capo H) (art. 628/terzo) sulla base di dichiarazioni non verosimili e prova contraria documentale prodotta dal ricorrente; 5) contestazione dell'estorsione (art. 629) connessa al trasferimento di proprietà dell'autovettura (capo I), sostenendo che non ci fu offesa patrimoniale; 6) ulteriori doglianze sulla valutazione probatoria per i capi C) ed E) e 7) censura del trattamento sanzionatorio, con contestazione della qualificazione della recidiva, della continuità e della mancata considerazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua totalità. Motivazione: i primi sei motivi sono inammissibili perché mirano a una rivalutazione dei fatti e delle prove (doglianze di merito) non consentita in sede di legittimità, soprattutto alla luce della c.d. doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza d'appello di pari segno) e perché mancava la specificità richiesta per dedurre un travisamento della prova. La censura sulla pena è inammissibile in quanto la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non emerge arbitrio. Quanto alla presunta mancanza della querela per il reato del capo C), la Corte ha ritenuto che la sopravvenuta normativa che introduce la procedibilità a querela (d.lgs. n.150/2022) non possa incidere sul giudicato sostanziale né rimuovere l'inammissibilità del ricorso pendente in Cassazione; quindi la questione non ha consentito l'assorbimento del difetto procedurale in questa sede. Conseguenze pratiche: il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità su questioni di merito: i motivi che consistono in mera riconsiderazione dei fatti o in doglianze non specifiche sono inammissibili; il travisamento della prova è rilevabile solo se indicato puntualmente e con evidenze macroscopiche

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata dalla Corte territoriale per la riqualificazione del capo B) quale fattispecie di traffico/cessione di sostanze stupefacenti; la Cassazione non ha riconsiderato tale valutazione di merito

  • art. 210, cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese dal coimputato Vincenzo Cringoli sono state assunte come prova in combinazione con altri riscontri (messaggi WhatsApp, referto medico); la Corte di Cassazione ha ritenuto non consentito rimettere in discussione la valutazione congiunta operata dai giudici di merito

  • art. 605 cod. pen.

    Richiamata nella contestazione relativa al capo F) (sequestro di persona); la Cassazione ha escluso di poter rivedere la valutazione sulla sussistenza del reato, essendo questione di merito già esaminata dai giudici di merito

  • art. 582 cod. pen.

    Riguarda il reato di lesioni (capo G); la Corte ha ritenuto che l'accertamento della causalità tra condotta dell'imputato e lesioni sia questione da merito non sindacabile in Cassazione se non specificamente e macroscopicamente travisata

  • art. 628, comma terzo, cod. pen.

    Richiamata nella contestazione relativa al capo H); la Corte ha ritenuto che la valutazione delle prove a supporto del reato di rapina/estorsione sia rimessa al giudice di merito e non riapribile in sede di legittimità salvo specifico travisamento

  • art. 629 cod. pen.

    Rif. al reato di estorsione (capo I); la Corte ha osservato che la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione sull'offesa patrimoniale sono questioni di merito non sindacabili in Cassazione senza adeguata specificazione

  • art. 610 cod. pen.

    Richiamato dalle difese come possibile reato alternativo (violenza privata); la Corte ha rimarcato che la scelta di ricostruzione e qualificazione è prerogativa dei giudici di merito

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto la procedibilità a querela per talune fattispecie; la Corte ha stabilito che la sopravvenienza della procedibilità a querela non può sanare l'inammissibilità del ricorso pendente in Cassazione né incidere sul giudicato sostanziale nei giudizi già pendenti

  • art. 99 cod. pen.

    Riguarda la recidiva; la Corte ha ricordato che la valutazione della recidiva e degli aumenti di pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizio motivazionale evidente

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale quando la pena è sul minimo edittale: la Corte ha ritenuto assolto l'obbligo motivazionale anche per via sintetica quando la pena non si discosta dai minimi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento a seguito di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili motivi che si limitano a chiedere la rivalutazione dei fatti o della credibilità delle prove già valutate in modo congruo dai giudici di merito; tali censure sono di merito e non di diritto
  • Se vi è una doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello concordi), il sindacato in Cassazione è ancora più limitato: il ricorrente deve specificare e documentare un travisamento della prova di macroscopica evidenza
  • Le dichiarazioni del coimputato o di persone offese possono essere utilizzate come prova se corroborate da riscontri esterni (messaggi, referti, atti); per contestare la valutazione della loro attendibilità occorre indicare elementi concreti che dimostrino l'errore di valutazione
  • Le questioni attinenti alla qualificazione giuridica del fatto (es. estorsione vs. violenza privata, sequestro vs. condotta illecita meno grave) e alla determinazione della pena sono prerogativa del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di diritto o macroscopici errori motivazionali
  • La sopravvenienza normativa che introduce la procedibilità a querela non opera, nei giudizi pendenti davanti alla Cassazione, come mezzo per sanare l'inammissibilità del ricorso o per alterare il giudicato sostanziale
  • Ricorrere in Cassazione comporta il rischio di condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; pertanto le doglianze devono essere specifiche e fondate su base giuridica solida

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