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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21786/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione prefettizie emesse per violazioni del codice della strada contestate a un veicolo della società ricorrente, in relazione alla fermata o sosta in corrispondenza di una curva. La società aveva proposto opposizione, poi appello avverso la decisione del giudice di pace che aveva convalidato le ordinanze, lamentando tra l'altro: l'assenza dei presupposti per la convalida; l'erroneità della limitazione dei motivi deducibili; l'errata applicazione dell'art. 158 c.d.s.; l'omessa pronuncia sulla dedotta carenza di potere del funzionario firmatario delle ordinanze. In cassazione ha articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per avere il Tribunale modificato d'ufficio il regolamento delle spese pur in assenza di impugnazione sul punto; 2) violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. per aver condannato l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado in favore di una parte appellata rimasta contumace e quindi senza spese da rifondere; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione delle ordinanze; 4) violazione degli artt. 158, 200 e 201 c.d.s. per mancata valutazione della contestazione sulla qualificazione della condotta come fermata e non sosta e sulla legittimità della contestazione differita; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il Tribunale posto a carico dell'opponente la prova della carenza di potere del funzionario che aveva sottoscritto le ordinanze-ingiunzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo illegittima sia la modifica d'ufficio del capo sulle spese in assenza di impugnazione, sia la condanna della società al pagamento delle spese del secondo grado in favore di una parte rimasta contumace. Ha invece rigettato gli altri tre motivi: ha escluso l'omessa pronuncia sulla motivazione dell'atto, ha ritenuto incensurabile in cassazione l'apprezzamento di fatto sulla violazione dell'art. 158 c.d.s. e ha giudicato infondata la censura sull'onere della prova relativo al potere di firma del funzionario, anche perché non risultava una specifica contestazione ritualmente dedotta. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha eliminato le statuizioni di condanna alle spese dei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 158 c.d.s.

    la fermata e la sosta sono vietate, tra l'altro, in corrispondenza delle curve; la disciplina richiamata è stata applicata alle violazioni contestate

  • art. 200 c.d.s.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della contestazione della violazione

  • art. 201 c.d.s.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità della contestazione differita nel caso esaminato

  • art. 2700 c.c.

    il verbale di accertamento di violazione amministrativa fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dall'agente verbalizzante

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'allocazione dell'onere della prova sul potere di firma del funzionario che ha sottoscritto l'ordinanza

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente sostenuto spese processuali; non può essere disposta in favore della parte contumace che non abbia svolto attività difensiva

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla regolazione delle spese di lite

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione nei capi non accolti

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per sostenere la preclusione alla riforma del capo sulle spese non impugnato

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    l'effetto espansivo interno non consente, in assenza di impugnazione sul punto, di caducare automaticamente il capo sulle spese della precedente fase quando l'impugnazione sia solo parzialmente accolta

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per omessa pronuncia o errori processuali

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione

Massime di principio

  • In caso di appello respinto o accolto solo in parte, il giudice di secondo grado non può modificare d'ufficio il capo sulle spese della fase precedente se su quel capo non vi è stata specifica impugnazione; l'effetto espansivo interno opera solo entro i limiti della riforma e non travolge automaticamente le spese non devolute.
  • La condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte rimasta contumace nel grado di appello, quando non risulti che essa abbia effettivamente sostenuto spese processuali, poiché la rifusione presuppone una reale attività difensiva e un correlativo esborso.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice deve esaminare il rapporto sostanziale dedotto, non limitarsi all'atto impugnato; tuttavia, l'eventuale mancato accoglimento di un motivo non integra omessa pronuncia se la questione è stata comunque esaminata nel merito.
  • Il verbale di accertamento di violazione amministrativa fa piena prova dei fatti attestati dall'agente verbalizzante fino a querela di falso; le contestazioni che mirano a sovvertirne il contenuto richiedono una specifica impugnazione formale e non possono essere superate con mere deduzioni difensive.
  • Le censure che investono apprezzamenti di fatto del giudice di merito sono inammissibili in cassazione se non denunciano un vizio motivazionale riconducibile ai ristretti limiti attualmente rilevanti.
  • L'eccezione relativa al difetto di potere di firma del funzionario che ha adottato l'atto richiede una contestazione specifica e circostanziata; in mancanza, non è configurabile un automatismo che trasferisca comunque sull'amministrazione l'onere di prova.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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