Cassazione Civile, Sentenza n. 901/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza di ottemperanza della CTR sostenendo che il giudice non ha applicato la disciplina sopravvenuta (art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 come modificata dall'art. 16-octies del d.l. 20/06/2017, n. 91 conv. L. 3/08/2017, n. 123) che regola i limiti e le modalità di erogazione dei rimborsi IRPEF per i soggetti colpiti dal sisma 1990; in sostanza la censura è che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto verificare la disponibilità delle risorse stanziate e adottare provvedimenti specifici (anche nominando commissario ad acta e/o emettendo ordine di pagamento in conto sospeso) per l'esecuzione del giudicato, anziché negare l'applicabilità delle limitazioni introdotte dalla normativa sopravvenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia; ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR di secondo grado (sezione staccata di Catania) in diversa composizione perché provveda conformemente ai principi enunciati. La Corte ha stabilito che la disciplina introdotta dall'art. 16-octies del d.l. 91/2017 (attuativa dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014) costituisce ius superveniens applicabile nella fase di esecuzione/ottemperanza e non incide sul diritto sostanziale al rimborso accertato in sede di cognizione; pertanto il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità dei fondi, applicare i criteri di riparto/percentuale in caso di insufficienza e, se necessario, adottare misure esecutive specifiche (commissario ad acta, ordine di pagamento in conto sospeso) per dare completa esecuzione al giudicato. La Corte ha altresì richiamato che la verifica in ottemperanza riguarda aspetti esecutivi e non è soggetta agli ordinari oneri probatori del giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
Norma che individua lo stanziamento di risorse e i limiti quantitativi per i rimborsi IRPEF ai soggetti colpiti da calamità (sisma 1990). La Corte ha ritenuto che essa regoli l'attuazione/erogazione dei rimborsi e che i suoi limiti si applichino in fase esecutiva/di ottemperanza.
art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91 (convertito)
Disposizione di attuazione che chiarisce i limiti percentuali di rimborso in relazione alle risorse stanziate; la Corte la considera ius superveniens applicabile nella fase di esecuzione e attuazione del rimborso, incidendo sulle modalità e non sul diritto sostanziale già accertato.
Richiamato come successivo intervento normativo rilevante per la disciplina delle risorse stanziate; la sentenza indica che la verifica della capienza tiene conto anche delle modifiche normative successive.
art. 70, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (commi 7 e 10)
La Corte richiama che il giudizio di ottemperanza è limitato nelle censure impugnabili ma può comprendere anche errori in procedendo del giudice dell'ottemperanza e che in tale sede il giudice deve integrare/definire il quomodo dell'attuazione del giudicato, non potendosi limitare a formule rituali.
art. 14, comma 2, d.l. 31/12/1996, n. 669 (conv. L. 28/12/1997, n. 30)
Norma che consente l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso; la Corte indica che tale strumento, insieme ai decreti ministeriali attuativi, può essere utilizzato per dare esecuzione al giudicato in presenza di temporanea indisponibilità di risorse.
decreti ministeriali 1/10/2002 e 24/06/2015
Provvedimenti attuativi relativi alle modalità dell'ordine di pagamento in conto sospeso; la Corte richiama la loro rilevanza operativa nel consentire l'anticipazione da parte dell'istituto tesoriere in attesa dell'accertamento della disponibilità delle risorse.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma sulla motivazione del ricorso per cassazione: la Corte osserva che, pur richiamata come rapporto di riferimento, la censura riguarda in realtà error in procedendo del giudice dell'ottemperanza.
Citato in relazione alla competenza di sezione e ai rinvii interni della Corte; menzionato nella fase procedurale ma non oggetto di interpretazione sostanziale nella decisione.
Massime di principio
- Lo ius superveniens che limita le risorse per rimborsi fiscali incide sulle modalità di erogazione e sull'esecuzione, non sul diritto sostanziale già riconosciuto da sentenza definitiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve accertare l'effettiva disponibilità delle risorse stanziate e, se insufficiente, applicare i criteri di riparto previsti dalla normativa sopravvenuta (riduzione percentuale, ecc.).
- Il giudice dell'ottemperanza non può limitarsi a formule generiche: deve specificare il quomodo dell'attuazione del giudicato (es. determinare percentuali, ordinare l'emissione dell'ordine di pagamento in conto sospeso, nominare commissario ad acta) per garantire l'effettiva esecuzione.
- Le questioni relative ai provvedimenti liquidatori e alle limitazioni di spesa vanno esaminate in fase esecutiva/di ottemperanza e non nel giudizio di cognizione che accerta il diritto al rimborso.
- In sede di ottemperanza gli oneri di allegazione e prova sono meno rigorosi rispetto al giudizio di merito: il giudice può compiere le verifiche necessarie ex lege per attuare il comando del giudicato.
- L'assenza temporanea di risorse non giustifica la cancellazione del diritto: occorre utilizzare gli strumenti di contabilità pubblica (ordine in conto sospeso, anticipazioni) per dare esecuzione al giudicato e, se necessario, regolare la liquidazione in base alla capienza.
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