Cassazione Civile, Sentenza n. 898/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della CTR che aveva escluso la responsabilità solidale di tutti i componenti del consiglio direttivo per debiti tributari dell'associazione non riconosciuta, riconoscendo responsabilità solo in capo al Presidente Paride De Masi. L'Agenzia sostiene che, per i debiti tributari ex lege, deve rispondere solidalmente chi ha diretto la gestione associativa nel periodo e che lo statuto che attribuisce i poteri collegialmente al consiglio direttivo è sufficiente, salvo che i singoli provino la loro estraneità alla gestione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Corte territoriale di secondo grado (CTR Puglia, sez. staccata di Lecce) in diversa composizione per rideterminare la responsabilità secondo i principi esposti. La Corte ha precisato il criterio di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni tributarie: chi invoca la responsabilità deve provare la qualità di rappresentante/gestore, mentre il chiamato a rispondere deve provare la propria estraneità alla gestione; per il rappresentante legale rileva anche l'adempimento degli obblighi tributari imputabili.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
Applicata alle associazioni non riconosciute: la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non deriva dalla sola carica formale ma dalla concreta attività gestionale svolta; per i debiti tributari la responsabilità riguarda chi ha diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova: disciplina l'onere probatorio generale, poi declinato dalla Corte con specifiche indicazioni per le obbligazioni tributarie (riparto diverso dell'onere in presenza di obbligazioni ex lege).
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 5
Norma di ammissibilità dei motivi di cassazione: richiamata per censurare la decisione della CTR (n. 3 - violazione di norme processuali e di prova) e per valutare l'asserito omesso esame di fatto decisivo (n. 5), con la Corte che dichiara inammissibili i motivi incidentali per genericità e per mancata autosufficienza.
art. 7 l. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiamato dai ricorrenti incidentali per lamentare la mancata allegazione del verbale di verifica (p.v.c.) all'atto impositivo; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la motivazione della CTR che aveva ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 36 c.c.
Richiamato nella parte in cui la rappresentanza fiscale dell'ente è attribuita al legale rappresentante ex art. 36 c.c.; la Corte sottolinea che il legale rappresentante è soggetto passivo principale e che, ai fini tributari, la sua esenzione richiede prova dell'adempimento degli obblighi tributari o della sua estraneità concreta alla gestione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come da art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Citata nella parte finale della sentenza per attestare l'esistenza dei presupposti processuali previsti dalla norma (rilievo procedurale sulla registrazione/annotazione degli atti), senza incidenza sul merito della decisione.
Massime di principio
- Per le associazioni non riconosciute la responsabilità per debiti tributari ricade su chi ha diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta: non basta la sola carica formale se il chiamato prova di non aver partecipato alla gestione.
- Nelle obbligazioni tributarie (obbligazioni ex lege) il riparto dell'onere della prova è bipartito: chi invoca la responsabilità deve provare lo status/qualità (es. nomina, poteri statutari), mentre chi è chiamato a rispondere deve dimostrare la propria estraneità alla gestione o l'adempimento concreto degli obblighi tributari.
- Il legale rappresentante dell'ente gode di una presunzione di responsabilità fiscale: per essere escluso dalla responsabilità solidale deve essere accertato che abbia adempiuto ai doveri tributari o che sia effettivamente estraneo alla direzione dell'ente nei fatti.
- La prova della mera attribuzione statutaria di poteri collegiali può essere rilevante per innescare l'accertamento della responsabilità solidale, salvo che i singoli dirigenti dimostrino concretamente la loro non ingerenza nella gestione.
- Le eccezioni processuali relative alla documentazione degli atti (es. mancata allegazione del p.v.c.) devono essere dedotte con specificità e confrontate con la motivazione del giudice; motivi generici sono dichiarati inammissibili.
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