Cassazione Civile, Sentenza n. 892/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava accertamenti fiscali per gli anni 2005-2007 relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e ricavi non dichiarati. In cassazione ha dedotto, tra gli altri, che la Corte territoriale si era limitata ad aderire senza un autonomo e critico esame alla motivazione resa in primo grado (viziosa decisione 'per relationem'); che non era stato esaminato il complesso delle censure di fatto; che per il raddoppio dei termini per il 2005-2006 mancavano elementi probatori e l'indicazione del titolo di reato; che l'Amministrazione non aveva valutato le osservazioni del contribuente ai sensi della l. n.212/2000; che gli accertamenti si fondavano su dichiarazioni di terzi non verificate; che non era stata esaminata la riferibilità alle indagini bancarie; e che era errata l'applicazione della continuazione nella determinazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la sentenza d'appello non ha svolto un autonomo e comprensibile esame critico dei motivi d'appello ma si è limitata a riprodurre la motivazione del primo grado senza fornire elementi logici e giuridici che giustificassero la conferma. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, per nuovo esame e con determinazione delle spese di lite.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (normativa processuale tributaria)
Usata per richiamare i principi del processo tributario relativi al dovere del giudice di esaminare e motivare le decisioni impugnate
codice di procedura civile
art. 132, art. 360, primo comma, nn. 3,4,5; art. 112
Art.132 richiamato in ordine alla motivazione; art.360 indicato come base dei singoli motivi di cassazione; art.112 relativo al principio di completezza della decisione e all'obbligo di pronuncia su tutte le questioni rilevanti
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 43; art. 39, primo comma, lett. d)
Norme sul procedimento di accertamento fiscale usate per contestare l'operatività del raddoppio dei termini e la fondatezza delle prove amministrative (dichiarazioni di terzi)
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel contesto degli obblighi fiscali IVA e delle verifiche sulle operazioni oggettivamente inesistenti
d.l. 4 luglio 2006, n. 223
Citato tra le norme rilevanti per la materia tributaria oggetto dell'accertamento
legge 31 dicembre 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata per l'obbligo dell'amministrazione di valutare le osservazioni e le difese del contribuente, non limitandosi a trascrivere il processo verbale di constatazione
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Riferito alla determinazione delle sanzioni e alla contestazione circa l'erronea applicazione dell'istituto della continuazione nella quantificazione delle stesse
Massime di principio
- La Corte d'appello deve svolgere un esame autonomo e motivato delle censure d'appello; la mera riproduzione o adesione alla motivazione del primo grado (decisione per relationem) è viziata e può determinare la cassazione.
- Se la decisione di secondo grado non espone i riferimenti logici e giuridici che giustificano la conferma del primo grado, il ricorso per cassazione può essere accolto per vizio di motivazione.
- In materia di accertamento tributario l'Amministrazione deve indicare e documentare gli elementi di fatto che giustificano l'adozione di misure particolari (es. raddoppio dei termini) e deve valutare le osservazioni del contribuente secondo lo Statuto del contribuente.
- Gli accertamenti fondati su dichiarazioni di terzi richiedono verifica e riscontri, pena la debolezza probatoria della pretesa tributaria.
- Questioni tecniche o probatorie (es. riferibilità di indagini bancarie, calcolo della sanzione in caso di continuazione) devono essere espressamente affrontate dal giudice; l'omissione può comportare rinvio per nuovo esame.
- L'accoglimento di un motivo principale in cassazione può assorbire gli altri motivi e comportare la cassazione con rinvio per nuovo giudizio in diversa composizione.
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