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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23411/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionata)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una pensionata volta a ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, assumendo che la retribuzione pensionabile fosse stata determinata in misura inferiore a quella corretta. In appello la domanda era stata accolta dopo che la Corte territoriale aveva disposto, su richiesta della parte, un ordine di esibizione nei confronti dell'INPS per acquisire documentazione sulle mansioni svolte come operaia agricola a tempo determinato; sulla base di tali documenti era stata poi disposta una consulenza tecnica che aveva quantificato le differenze dovute. L'INPS ricorreva in Cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 210 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ammesso l'ordine di esibizione. Sosteneva, in sostanza, che l'ordine di esibizione fosse uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo quando il fatto non sia dimostrabile aliunde, e che la decisione avrebbe violato i limiti di tale mezzo di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la scelta del giudice circa i mezzi di prova, incluso l'ordine di esibizione, è discrezionale e non è sindacabile come violazione di legge. Ha poi rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato l'ammissione dell'ordine di esibizione affermando che la documentazione era indispensabile ai fini della decisione ed era nella esclusiva disponibilità dell'INPS. Il ricorso, però, non censurava specificamente tale motivazione nei termini richiesti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., limitandosi a richiamare in astratto la giurisprudenza sull'uso residuale dell'ordine di esibizione. Per tale genericità il motivo è stato ritenuto inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'INPS in quanto soccombente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non ha ravvisato una violazione del principio di disponibilità delle prove, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è qualificato come mezzo istruttorio la cui ammissione rientra nella discrezionalità del giudice; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito lo giustificasse per l'indispensabilità dei documenti e la loro esclusiva disponibilità presso l'INPS.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente in combinazione con le norme processuali, ma non ritenuto violato, perché la censura non attaccava specificamente la motivazione di merito sulla necessità della prova documentale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte evidenzia che, dopo la riforma del 2012, il controllo in cassazione non riguarda più il vizio di motivazione in astratto richiamato dal ricorrente, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo; la censura non è stata formulata in questi termini e perciò è risultata generica e inammissibile.

  • d.l. n. 83/2012

    Richiamato per la novella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che ha ristretto il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • La decisione sull'ammissione dei mezzi di prova, compreso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, se la critica mira solo alla valutazione dell'opportunità istruttoria.
  • L'ordine di esibizione può essere giustificato quando la documentazione sia ritenuta indispensabile ai fini della decisione e sia nella esclusiva disponibilità della parte o del terzo nei cui confronti è richiesto.
  • In cassazione, una censura sulla prova o sulla motivazione deve attaccare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; il mero richiamo a principi generali o a massime astratte non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile il generico vizio di motivazione, ma soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieProvePensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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