Cassazione Penale, Sentenza n. 28735/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (22/04/2021) che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo della società Lewis Medica s.r.l. e del relativo patrimonio aziendale. Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge per l'impossibilità di sequestrare quote sociali intestate a soggetti non indagati; (2) errore giuridico nel richiamo, da parte del GIP, alla normativa sul procedimento di prevenzione (art. 104-bis disp. att.) per giustificare l'estensione del sequestro anche alle quote; (3) omessa motivazione circa il collegamento tra i beni sequestrati e le attività delittuose (assenza di prova di fittizietà dell'intestazione) e disattesa documentazione contabile che, secondo la difesa, dimostrerebbe la regolarità della società e l'estraneità del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo delle quote societarie anche se appartenenti a persone non indagate quando la misura sia destinata ad impedire la prosecuzione di un'attività criminosa; ciò che conta è la gestione e la funzionalità del patrimonio rispetto al disegno criminoso, non la mera titolarità formale. Dalla motivazione dell'ordinanza di merito emergeva, sulla base di risultanze intercettive e della ricostruzione investigativa, che la Lewis Medica era stabilmente asservita al disegno criminale (attraverso la MCT e l'azione del dominus Arcieri Giancarlo) e che il vincolo reale è stato apposto ai fini impeditivi per recidere il meccanismo di inquinamento delle procedure pubbliche. Le censure difensive avevano per lo più natura di mera riesamina del merito e non di vizio di legittimità; inoltre il giudice non è tenuto a confutare dettagliatamente ogni deduzione difensiva se il contesto probatorio e la motivazione globale spiegano le ragioni del convincimento. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il vincolo reale può essere apposto ai fini impeditivi (art. 321 c.p.p., comma 1) per interrompere la prosecuzione del meccanismo criminoso; rileva la finalità impeditiva piuttosto che la titolarità formale del bene.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto irrilevante l’assunto che il GIP abbia fatto richiamo alla normativa di prevenzione: il sequestro delle quote e del patrimonio aziendale trova autonome e specifiche giustificazioni anche in materia di sequestro preventivo per finalità impeditiva.
La fattispecie di associazione mafiosa è centrale nella ricostruzione: la società è ritenuta asservita al sodalizio e quindi riconducibile ai reati per i quali si procede, giustificando il sequestro preventivo.
Il richiamo alla disposizione non è decisivo: il vincolo reale è stato motivato come strumento impeditivo in relazione ai reati di associazione con finalità di agevolazione mafiosa e concorso esterno.
Richiamata tra le norme pertinenti in materia di diritti e rapporti societari; nella decisione non è risultata determinante rispetto alla legittimità del sequestro preventivo.
Citata come riferimento civilistico in tema di effetti sui diritti sociali; la Corte ha comunque basato la legittimazione del sequestro su norme di diritto processuale penale e sulla finalità impeditiva.
Base normativa applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo può colpire quote societarie intestate a terzi non indagati se la misura è ritenuta necessaria per impedire la prosecuzione di un'attività criminale: rileva la funzione e la gestione del patrimonio rispetto al reato, non la sola titolarità formale.
- Nella prospettiva del sequestro impeditivo la giustificazione deve evidenziare la strumentalità o l'asservimento stabile dell'impresa all'attività delittuosa (es. controllo occulto, ripartizione dei proventi, ruolo di "schermo" per l’aggiudicazione di appalti).
- In sede di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvono in una nuova valutazione di merito o in una riesamina delle prove: occorre indicare vizi di diritto o di motivazione rilevanti.
- Il giudice di merito non è obbligato a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive; è sufficiente che la motivazione globale dimostri di aver preso in considerazione i fatti decisivi e le ragioni della decisione.
- Distinzione tra sequestro finalizzato alla confisca e sequestro preventivo impeditivo: per quest'ultimo il collegamento tra reato e cosa richiede dimostrazione della funzionalità della cosa alla commissione di ulteriori illeciti, non l'identità dell'effettivo titolare.
- Per opporsi efficacemente a un sequestro di quote societarie è necessario produrre elementi diretti a provare l'assenza di strumentalità o l'inesistenza di un controllo occulto/stabile da parte di soggetti indagati, e non limitarsi a censure generiche sulla documentazione contabile.
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