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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28735/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (22/04/2021) che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo della società Lewis Medica s.r.l. e del relativo patrimonio aziendale. Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge per l'impossibilità di sequestrare quote sociali intestate a soggetti non indagati; (2) errore giuridico nel richiamo, da parte del GIP, alla normativa sul procedimento di prevenzione (art. 104-bis disp. att.) per giustificare l'estensione del sequestro anche alle quote; (3) omessa motivazione circa il collegamento tra i beni sequestrati e le attività delittuose (assenza di prova di fittizietà dell'intestazione) e disattesa documentazione contabile che, secondo la difesa, dimostrerebbe la regolarità della società e l'estraneità del ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo delle quote societarie anche se appartenenti a persone non indagate quando la misura sia destinata ad impedire la prosecuzione di un'attività criminosa; ciò che conta è la gestione e la funzionalità del patrimonio rispetto al disegno criminoso, non la mera titolarità formale. Dalla motivazione dell'ordinanza di merito emergeva, sulla base di risultanze intercettive e della ricostruzione investigativa, che la Lewis Medica era stabilmente asservita al disegno criminale (attraverso la MCT e l'azione del dominus Arcieri Giancarlo) e che il vincolo reale è stato apposto ai fini impeditivi per recidere il meccanismo di inquinamento delle procedure pubbliche. Le censure difensive avevano per lo più natura di mera riesamina del merito e non di vizio di legittimità; inoltre il giudice non è tenuto a confutare dettagliatamente ogni deduzione difensiva se il contesto probatorio e la motivazione globale spiegano le ragioni del convincimento. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il vincolo reale può essere apposto ai fini impeditivi (art. 321 c.p.p., comma 1) per interrompere la prosecuzione del meccanismo criminoso; rileva la finalità impeditiva piuttosto che la titolarità formale del bene.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto irrilevante l’assunto che il GIP abbia fatto richiamo alla normativa di prevenzione: il sequestro delle quote e del patrimonio aziendale trova autonome e specifiche giustificazioni anche in materia di sequestro preventivo per finalità impeditiva.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La fattispecie di associazione mafiosa è centrale nella ricostruzione: la società è ritenuta asservita al sodalizio e quindi riconducibile ai reati per i quali si procede, giustificando il sequestro preventivo.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il richiamo alla disposizione non è decisivo: il vincolo reale è stato motivato come strumento impeditivo in relazione ai reati di associazione con finalità di agevolazione mafiosa e concorso esterno.

  • art. 810 cod. civ.

    Richiamata tra le norme pertinenti in materia di diritti e rapporti societari; nella decisione non è risultata determinante rispetto alla legittimità del sequestro preventivo.

  • art. 813 cod. civ.

    Citata come riferimento civilistico in tema di effetti sui diritti sociali; la Corte ha comunque basato la legittimazione del sequestro su norme di diritto processuale penale e sulla finalità impeditiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo può colpire quote societarie intestate a terzi non indagati se la misura è ritenuta necessaria per impedire la prosecuzione di un'attività criminale: rileva la funzione e la gestione del patrimonio rispetto al reato, non la sola titolarità formale.
  • Nella prospettiva del sequestro impeditivo la giustificazione deve evidenziare la strumentalità o l'asservimento stabile dell'impresa all'attività delittuosa (es. controllo occulto, ripartizione dei proventi, ruolo di "schermo" per l’aggiudicazione di appalti).
  • In sede di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvono in una nuova valutazione di merito o in una riesamina delle prove: occorre indicare vizi di diritto o di motivazione rilevanti.
  • Il giudice di merito non è obbligato a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive; è sufficiente che la motivazione globale dimostri di aver preso in considerazione i fatti decisivi e le ragioni della decisione.
  • Distinzione tra sequestro finalizzato alla confisca e sequestro preventivo impeditivo: per quest'ultimo il collegamento tra reato e cosa richiede dimostrazione della funzionalità della cosa alla commissione di ulteriori illeciti, non l'identità dell'effettivo titolare.
  • Per opporsi efficacemente a un sequestro di quote societarie è necessario produrre elementi diretti a provare l'assenza di strumentalità o l'inesistenza di un controllo occulto/stabile da parte di soggetti indagati, e non limitarsi a censure generiche sulla documentazione contabile.

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