Cassazione Civile, Ordinanza n. 39969/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di sfratto per morosità proposta dalla locatrice nei confronti del conduttore e del suo presidente, relativa a un immobile locato per uso diverso dall’abitativo sito in Siracusa, con canoni asseritamente non pagati per oltre quarantacinquemila euro. I convenuti si opponevano alla convalida, deducendo entrambi la pendenza di una procedura esattoriale ai sensi dell’art. 72 d.P.R. n. 602 del 1973; il solo presidente eccepiva anche difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale respingeva la convalida e, dopo il mutamento di rito, rigettava la domanda di risoluzione. La Corte d’appello confermava il rigetto, ritenendo che il pagamento effettuato dal conduttore all’agente della riscossione avesse fatto venir meno il diritto della locatrice di esigere i canoni. Con l’unico motivo di ricorso la locatrice denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2928 c.c., 1180 c.c. e 100, 553 e 632 c.p.c., sostenendo che il pagamento spontaneo del conduttore all’agente della riscossione non estingue l’interesse del locatore a conoscere l’esito della procedura espropriativa e l’ammontare delle somme effettivamente pagate, anche per verificare se residuino ancora crediti azionabili e per esercitare il proprio diritto qualora il creditore procedente non lo faccia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, anche nell’ipotesi di esecuzione esattoriale con pignoramento di fitti e pigioni, permane l’interesse del locatore a conoscere l’esito della procedura e a verificare se esistano ancora ragioni di credito verso il conduttore. Ha richiamato il principio secondo cui l’assegnazione del credito, disposta in pagamento salvo esazione, produce effetto liberatorio per il debitore esecutato solo quando il pagamento al creditore assegnatario vada a buon fine; fino a quel momento non si verifica l’immediata liberazione verso il creditore pignorante. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti in fatto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata anche esclusa la statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 72 d.P.R. n. 602 del 1973
"Pignoramento di fitti o pigioni"
disciplina il pignoramento esattoriale di fitti e pigioni dovuti da terzi al debitore iscritto a ruolo; il pagamento al concessionario si inserisce in una procedura che non esclude, di per sé, l’interesse del locatore a far valere il proprio credito residuo.
l’assegnazione del credito ha effetto liberatorio per il debitore esecutato solo quando il pagamento al creditore assegnatario sia effettivamente eseguito e vada a buon fine.
richiamato dalla ricorrente come norma violata; nel ragionamento della Corte non assume autonoma portata decisiva rispetto al principio sull’effetto liberatorio del pagamento assegnato.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della permanenza dell’interesse ad agire e a conoscere l’esito della procedura esecutiva.
l’assegnazione del credito disposta dal giudice dell’esecuzione è pagamento salvo esazione e non produce immediata liberazione del debitore esecutato.
richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza una specifica autonoma statuizione della Corte sul suo contenuto.
menzionato in relazione alla revocazione della sentenza d’appello, senza incidere sull’accoglimento del ricorso per cassazione.
art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamato solo per la trattazione camerale con modalità speciali.
richiamata per la conversione del d.l. n. 137 del 2020 e le modalità della trattazione camerale.
non citato nel testo.
Massime di principio
- Nel pignoramento di fitti o pigioni dovuti a un debitore esecutato, il pagamento effettuato al concessionario della riscossione non esclude automaticamente l’interesse del locatore a proseguire o verificare l’azione giudiziale sulla locazione, perché può residuare un credito ancora azionabile.
- L’assegnazione del credito in sede esecutiva non libera immediatamente il debitore esecutato verso il creditore pignorante: l’effetto liberatorio si perfeziona solo con il pagamento effettivo al creditore assegnatario.
- Se il giudice di merito afferma che il pagamento all’agente della riscossione fa venire meno il diritto del locatore a esigere i canoni, senza considerare la permanenza dell’interesse del creditore a conoscere l’esito della procedura esattoriale e l’eventuale residuo credito, la decisione è censurabile per falsa applicazione delle norme sull’assegnazione del credito e sull’interesse ad agire.
- In presenza di un pignoramento di crediti da locazione, il giudice deve verificare concretamente se il credito del locatore sia stato integralmente soddisfatto o se permangano somme o rapporti ancora azionabili; tale verifica non può essere elusa per il solo fatto dell’avvio della procedura esattoriale.
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