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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24708/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di verifica fiscale sulle annualità 2008 e 2009, l'Amministrazione finanziaria emise avvisi di accertamento rettificando i ricavi derivanti dalla cessione di unità immobiliari inserite in una struttura residenziale turistica, ritenendo il corrispettivo indicato inferiore ai valori effettivi e contestando quindi un occultamento di ricavi con maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. In primo grado la commissione tributaria accolse integralmente il ricorso della società per il 2008 e solo parzialmente per il 2009. Entrambe le parti appellarono la decisione nei limiti della rispettiva soccombenza. La CTR del Piemonte accolse l'appello della contribuente ma, secondo l'Agenzia ricorrente, omise di esaminare effettivamente le doglianze dell'Ufficio e affermò erroneamente che l'appello dell'Agenzia non investisse i valori dichiarati per le cessioni del 2008. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia dedusse: 1) violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., per omessa decisione e travisamento dei motivi di appello, avendo la CTR ignorato l'impugnazione dell'Ufficio sui valori immobiliari sia del 2008 sia del 2009; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione alle modalità di determinazione del valore dell'unico cespite rimasto rilevante; 3) nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

La decisione

La Corte ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione dei fatti, ritenendo che, pur prolissa, l'esposizione fosse sufficiente a rendere comprensibili le censure. Ha poi accolto il primo motivo, ritenendo fondato il rilievo di omessa decisione e travisamento dei motivi d'appello: la CTR aveva affermato apoditticamente che l'Ufficio non avesse impugnato le statuizioni sui valori del 2008, nonostante dall'atto d'appello emergesse la contestazione dei criteri di valutazione dei cespiti sia per il 2008 sia per il 2009. Tale omissione comportava la nullità della sentenza per mancato esame dell'appello dell'Ufficio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame di entrambe le impugnazioni e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L'esposizione dei fatti nel ricorso, pur ampia e dettagliata, non è stata ritenuta tale da impedire la comprensione delle doglianze e quindi non determina inammissibilità.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come norma violata per sostenere che la CTR avesse erroneamente limitato il perimetro dell'appello dell'Ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza di omessa decisione, per non avere il giudice d'appello esaminato i motivi effettivamente devoluti.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente o mancante; il secondo motivo è stato però assorbito.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato quale parametro della validità della sentenza sotto il profilo della motivazione; il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. per censurare la motivazione apparente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l'eccezione di inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti non può essere accolta quando, nonostante una narrazione prolissa, il ricorso consenta comunque di comprendere con chiarezza le ragioni delle censure e il thema decidendum.
  • Il giudice d'appello deve esaminare i motivi effettivamente devoluti con l'atto di gravame; se attribuisce alla parte appellante una mancata impugnazione in realtà non sussistente, la sentenza è nulla per omessa decisione.
  • L'omesso esame delle ragioni di appello, quando risulti che il gravame investiva il punto deciso, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza con rinvio.
  • Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione per nullità della sentenza, restano assorbite le ulteriori censure che investono la motivazione o il rapporto tra motivazione e dispositivo.
  • In presenza di una controversia tributaria sulla rettifica dei corrispettivi di cessione immobiliare, il giudice di merito deve confrontarsi puntualmente con i criteri di valutazione dedotti dall'Ufficio e non può limitarsi ad affermazioni generiche sul perimetro dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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