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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26539/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Abass Hassen era stato condannato dal Tribunale di Firenze il 01/04/2022 a 1.000,00 euro di ammenda per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello lungo complessivamente 31 cm (lama 19 cm) tenendolo in una busta di plastica (fatto commesso a Firenze il 20/02/2019). Con ricorso per cassazione, tramite difensore, ha dedotto tre motivi: (1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; (2) contraddittorietà tra il riconoscimento dell'attenuante di lieve entità ex art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; (3) erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. con mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e contestazione dell'entità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo non è stato ammesso perché l'istituto della particolare tenuità non era stato richiesto nel merito e non può essere invocato per la prima volta in sede di legittimità; la presenza di precedenti penali per reati analoghi nel casellario osterebbe comunque al riconoscimento del beneficio. Il secondo motivo è infondato poiché l'attenuante della 'lieve entità' ex legge 110/1975 è distinta dalla causa di non punibilità per 'particolare tenuità' ex art. 131-bis c.p.; il terzo motivo è generico e non indica vizi specifici della motivazione: il giudice di merito ha adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richiamando i precedenti dell'imputato. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 131-bis codice penale

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che meno rilevante offensività (particolare tenuità) è diverso dall'attenuante di lieve entità; inoltre il beneficio non è stato richiesto nel merito e può essere precluso da precedenti analoghi.

  • art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Prevede la sanzione per il porto non giustificato di armi/strumenti atti a offendere. La condotta contestata (porto di coltello fuori dall'abitazione) è stata ritenuta integrativa della fattispecie.

  • art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Prevede l'attenuante della lieve entità del fatto. La Corte ammette che tale attenuante è distinta dalla causa di non punibilità per particolare tenuità e può essere riconosciuta senza determinare automaticamente la non punibilità.

  • art. 62-bis codice penale

    Regola le attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato corretamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richiamando i precedenti penali dell'imputato.

  • art. 606, comma 1, codice di procedura penale

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione. I motivi sollevati (lett. b ed e) sono stati esaminati ma ritenuti preclusi o infondati per le ragioni indicate.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Stabilisce le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese e il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma relativa alle modalità della requisitoria scritta del Pubblico Ministero. Nel caso il Pubblico Ministero ha depositato una requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limita la sintesi dei motivi enunciati in sentenza; usato per riassumere i punti rilevanti ai fini della motivazione della Corte.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorrente avesse proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) deve essere invocata e discusssa nel giudizio di merito: non è ammissibile sollevarla per la prima volta in sede di legittimità se la sua valutazione richiede accertamenti fattuali.
  • L'attenuante della lieve entità (es. art.4 legge 110/1975) è concettualmente distinta dalla non punibilità per particolare tenuità; il riconoscimento dell'una non impone automaticamente l'applicazione dell'altra.
  • Precedenti penali per reati analoghi possono ostare sia al riconoscimento della causa di non punibilità sia al riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché possono indicare abitudinarietà nella condotta.
  • Motivi di cassazione generici o basati su rivalutazioni del merito senza indicare specifici vizi logico-giuridici della motivazione sono destinati a essere respinti come inammissibili.
  • Chi impugna deve formulare e documentare chiaramente le richieste di benefici di legge nel merito processuale (es. richiesta di applicazione di 131-bis); l'omissione può determinare la preclusione dell'argomento in Cassazione.
  • In caso di ricorso inammissibile la Corte può ordinare il pagamento delle spese e una somma alla cassa delle ammende; la valutazione della 'colpa' nella proposizione del ricorso è rilevante ai fini della quantificazione ma non sempre comporta esenzione.

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