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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41480/2021 del 24/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una successione testamentaria e da donazioni compiute in vita dalla de cuius a favore dei figli. Una figlia ha agito sostenendo di essere stata lesa nella legittima e ha chiesto la ricostruzione dell'asse e l'integrazione della quota di riserva; una sorella, costituitasi tardivamente, ha aderito alla domanda di apertura della successione e ha a sua volta chiesto la reintegra della propria quota. Il tribunale ha riconosciuto la lesione e ha disposto la reintegrazione delle quote; la corte d'appello ha poi riformato solo in parte e rigettato l'appello della sorella soccombente. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto: sospensione del processo per l'istanza di ricusazione; nullità della sentenza parziale per composizione del giudice; errata qualificazione di alcune attribuzioni come donazioni indirette e remuneratorie; omesso esame sulla quota di proprietà dell'appartamento di Caserta; omessa pronuncia e vizi della consulenza tecnica sul valore di terreni e immobile; violazione delle norme sulla divisione e trascrizione. La ricorrente incidentale ha invece censurato la valutazione dell'immobile e del terreno e la mancata considerazione di spese di miglioria e della documentazione utilizzata dal consulente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi della ricorrente principale: l'effetto sospensivo dell'istanza di ricusazione cessava con l'ordinanza di rigetto; le censure sulla sentenza parziale erano generiche o non decisive; la qualificazione delle liberalità come donazioni, e non come semplici liberalità d'uso, era corretta in mancanza di prova della corrispettività economica; il fatto relativo alla metà dell'appartamento era già stato considerato; le doglianze sulla consulenza tecnica e sulla divisione erano in parte già esaminate e in parte nuove o inconferenti. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché le doglianze miravano in sostanza a contestare la motivazione e la valutazione di fatto, non essendo più deducibile dopo la riforma del 2012 il semplice vizio di insufficiente motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Le spese tra le due ricorrenti sono state compensate, mentre entrambe sono state condannate in solido alle spese verso i controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 52 c.p.c.

    L'istanza di ricusazione sospende il processo, ma l'effetto sospensivo cessa automaticamente con l'ordinanza di rigetto dell'istanza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla censura di nullità della sentenza, senza autonomia decisoria nel caso concreto.

  • art. 101 Cost.

    Richiamato in relazione alla censura di nullità della sentenza, senza rilievo autonomo nella decisione.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura d'appello è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 50-bis c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla composizione monocratica/collegiale del tribunale, ma la doglianza è stata ritenuta non decisiva.

  • art. 50-ter c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla composizione monocratica/collegiale del tribunale, ma la doglianza è stata ritenuta non decisiva.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per dedurre nullità della sentenza; la censura non ha superato il vaglio di specificità e decisività.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per dedurre nullità della sentenza; la censura non ha superato il vaglio di specificità e decisività.

  • art. 770 c.c.

    Per escludere la donazione remuneratoria o la semplice liberalità d'uso occorre una funzione corrispettiva o un dovere giuridico/morale e una certa equivalenza economica; in mancanza, l'attribuzione resta donazione soggetta a riduzione.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per dedurre violazioni di legge sostanziale; la Corte ha respinto le censure perché infondate o inconferenti.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per denunciare nullità processuali; i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili per difetto di specificità o di decisività.

  • art. 360 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il semplice difetto di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la corte d'appello aveva esaminato le critiche alla consulenza tecnica.

  • art. 729 c.c.

    La norma è stata ritenuta inconferente perché riferita allo scioglimento delle comunioni, mentre il giudizio aveva ad oggetto la reintegrazione della legittima.

  • art. 2646 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla trascrizione della sentenza, ma la questione è stata considerata nuova e genericamente formulata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte delle ricorrenti.

  • art. 5982/1979

    Richiamata come precedente sul criterio di valutazione dei beni donati ai fini della riduzione: valore all'apertura della successione, nello stato in cui il bene si trovava al tempo della donazione.

  • Cass. n. 8053/2014

    Richiamata per affermare che il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo.

  • Cass. n. 8038/2018

    Richiamata nello stesso senso sul perimetro del vizio motivazionale dopo la riforma del 2012.

Massime di principio

  • L'effetto sospensivo derivante dall'istanza di ricusazione si esaurisce con il rigetto dell'istanza stessa, sicché il processo può validamente proseguire e essere deciso.
  • Nel giudizio di legittimità la censura di nullità o violazione processuale deve confrontarsi puntualmente con la ratio della decisione impugnata; doglianze generiche o non specifiche sono inammissibili.
  • Per qualificare un'attribuzione come semplice liberalità d'uso o come donazione remuneratoria non basta l'allegazione di prestazioni o assistenza rese al disponente: occorre la prova di una funzione corrispettiva o di un vincolo morale/giuridico e di una certa equivalenza economica; in difetto, l'attribuzione resta soggetta alla disciplina della donazione e alla riduzione per lesione di legittima.
  • Ai fini dell'azione di riduzione, il bene donato va valutato al tempo dell'apertura della successione, ma nello stato in cui si trovava al momento della donazione; le eventuali migliorie o spese rilevano solo se sia provato un effettivo incremento di valore imputabile a tali esborsi.
  • Dopo la riforma del 2012, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato, anche implicitamente, le critiche formulate dalla parte e abbia fornito una risposta argomentata.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi o della violazione di regole processuali specifiche, non per una rivalutazione del merito delle operazioni peritali.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariTestamentoDonazioniImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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