Cassazione Civile, Sentenza n. 21497/2020 del 06/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del lodo arbitrale relativo ad azione di responsabilità degli amministratori per la revoca di un finanziamento pubblico (L.488/1992). Le censure vertono su: 1) prescrizione e sua presunta interruzione per effetto della proposizione di un'azione ex art.2409 c.c., della configurabilità dei fatti come reato e della costituzione di parte civile di Finmek nel procedimento penale e dell'applicabilità dell'art.2941 c.c.; 2) nullità del lodo per difetto di litisconsorzio necessario (si sarebbe dovuto estendere il contraddittorio a tutti i membri del CdA e del collegio sindacale); 3) mancata sospensione del procedimento arbitrale per la pendenza di giudizio davanti alla Corte dei Conti; 4) omessa/contraddittoria motivazione e quantificazione del danno, nonché censura generale del merito arbitrale. Il ricorso incidentale dei Vicari contestava, tra l'altro, il rigetto dell'eccezione di nullità per difetto di litisconsorzio e la mancata sospensione per giudizio contabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso principale di Paolo Campagnolo (cioè non ha accolto il ricorso in termini sostanziali). Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure: quelle sulla prescrizione (non è ammesso un riesame arbitrale dei fatti né della congruità argomentativa), quelle sul difetto di litisconsorzio (la responsabilità degli amministratori è solidale e non determina litisconsorzio necessario), quelle sulla sospensione per la causa contabile (l'arbitrato è negoziale e l'art.819 ter c.p.c. esclude l'applicazione dell'art.295 c.p.c.), e quelle rivolte a ottenere un riesame del merito arbitrale (inammissibili o generiche). Ha respinto il ricorso incidentale di Sergio e Simone Vicari. Sulla regolazione delle spese: nel rapporto Campagnolo/Dicom le spese sono compensate; Campagnolo è condannato a rimborsare la Golino di complessivi €6.800,00 oltre spese e accessori; i Vicari, con il ricorso incidentale respinto, sono condannati in solido a pagare a Dicom €10.000,00 oltre spese, e dovranno versare il contributo unificato ex art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come titolo di azione la cui proposizione era stata invocata come causa di interruzione della prescrizione. Il giudice ha però ritenuto che l'impugnazione del lodo non può mirare a una rivalutazione dei fatti e che la doglianza sulla prescrizione, così formulata, è inammissibile.
Invocato con riferimento alle ipotesi di interruzione della prescrizione. La Corte ha ritenuto che l'eccezione sulla base di tali norme non poteva essere utilmente impugnata per ottenere la revisione del lodo arbitrale.
art.829 c.p.c. (novellato), comma 3
Riferito dalla giurisprudenza citata come norma che limita le censure consentite contro il lodo; la Corte ha richiamato orientamenti secondo cui la violazione delle norme sulla prescrizione, non essendo di ordine pubblico secondo taluna giurisprudenza, non sarebbe denunciabile ai sensi del novellato art.829 comma 3 c.p.c.
La Corte ha richiamato espressamente questa disposizione per affermare la natura negoziale dell'arbitrato e l'esclusione dell'applicabilità dell'art.295 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo giudiziario; perciò non sussiste obbligo di sospensione dell'azione ordinaria in funzione di giudizi arbitrali.
Norma sulla sospensione per pregiudizialità tra due controversie; la Corte ha ricordato il principio giurisprudenziale per cui la pregiudizialità obbligante sussiste solo se la decisione della prima azione è idonea a produrre effetti sul diritto dedotto nella seconda. Tuttavia, per i rapporti con l'arbitrato l'art.819 ter esclude l'applicazione dell'art.295.
Richiamati in connessione con la disciplina dell'arbitrato e con la questione della sospensione; la Corte ha ritenuto non applicabile la sospensione del procedimento arbitrale a causa di altro giudizio ordinario, ai sensi della normativa sull'arbitrato.
L.488/1992
Norma relativa ai contributi/finanziamenti pubblici che costituisce il contesto fattuale centrale: la revoca del finanziamento ai sensi della L.488/1992 è stata considerata nella valutazione della responsabilità degli amministratori e nella ricostruzione causale operata dall'arbitro.
art.13, comma 1-quater DPR 115/2002
Richiamato in ordine all'obbligo di versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali (Vicari) nella misura prevista.
Massime di principio
- L'impugnazione del lodo arbitrale non è il canale per una rivalutazione dei fatti o del merito: le critiche che mirano a un riesame delle risultanze istruttorie o della congruità argomentativa del collegio arbitrale sono generalmente inammissibili.
- La proposizione di azioni (anche societarie o penali) non garantisce automaticamente che la prescrizione venga considerata interrotta ai fini della revisione del lodo arbitrale; le eccezioni sulla prescrizione devono essere prospettate in modo tale da non richiedere un riesame del merito arbitrale.
- In materia di responsabilità degli amministratori, l'azione contro alcuni componenti del CdA non comporta necessariamente litisconsorzio necessario: la natura solidale delle obbligazioni consente azioni separate nei confronti di singoli amministratori.
- L'arbitrato ha natura negoziale: in generale non opera la sospensione del giudizio ordinario ai sensi dell'art.295 c.p.c. per la pendenza di procedimenti arbitrali, e viceversa l'esistenza di un giudizio contabile non impone automaticamente la sospensione dell'arbitrato se gli oggetti sono diversi.
- Le eccezioni generiche, non autosufficienti o volte a una nuova valutazione dei fatti o della quantificazione del danno sono destinate all'inammissibilità; le doglianze devono essere specifiche e dimostrabili senza rimettere la decisione al riesame del merito arbitrale.
- La regolazione delle spese segue l'esito delle doglianze: anche quando il merito principale sia dichiarato cessato, il giudice può compensare le spese fra alcune parti e liquidare oneri a carico dei ricorrenti incidentali in caso di soccombenza.
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