Cassazione Civile, Sentenza n. 21432/2020 del 06/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (magistrato)
La controversia
Il ricorrente, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, era stato sottoposto nel 2019 ad azione disciplinare in relazione a fatti del 2016-2018 collegati anche a un’indagine della Procura di Catanzaro. Con ordinanza n. 128 del 4-22 novembre 2019, la Sezione Disciplinare del CSM dispose in via cautelare e urgente il suo trasferimento d’ufficio al Tribunale di Potenza, con funzioni di giudice civile. La misura si fondava, quanto al fumus e al periculum, soprattutto sulle contestazioni relative alla consegna a un terzo di atti processuali e dati giudiziari per la digitalizzazione (capo a), alla predisposizione e utilizzazione di un’annotazione di polizia giudiziaria ritenuta materialmente e ideologicamente falsa e alle interferenze con le indagini della DDA di Catanzaro (capi c2 ed e). Il CSM aveva invece ritenuto insufficienti, allo stato, gli indizi per altri addebiti. Il ricorrente propose ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) denunciò lesione del diritto di difesa, mancata acquisizione di documenti e carenza motivazionale per la produzione ritenuta parziale e tardiva di atti e per il rigetto della richiesta di acquisire gli atti di un distinto procedimento disciplinare; 2) contestò la qualificazione come illecito disciplinare del trattamento di dati processuali, sostenendo che gli atti erano personali, relativi a procedimenti definiti nei quali era stato persona offesa, e affidati al terzo per la sola scannerizzazione; invocò inoltre le norme che consentono il trattamento necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio; 3) dedusse travisamento, contraddittorietà e illogicità della motivazione sui capi c2 ed e e sul periculum, negando la consapevolezza della falsità dell’annotazione e la conoscenza delle indagini della DDA, e contestando che gli fosse imputabile lo strepitus fori; 4) denunciò difetto di motivazione e violazione dell’inamovibilità, contestando il cumulo del trasferimento con la modifica delle funzioni, la destinazione a Potenza e l’assegnazione al settore civile. In udienza eccepì inoltre la decadenza o inefficacia della misura per la mancata decisione della Cassazione entro sei mesi.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno respinto l’eccezione di decadenza o inefficacia della misura: il termine semestrale non comporta tale effetto, non previsto dalla legge; la fase decisionale del ricorso è regolata dal processo civile e il termine è ordinatorio, mentre la scansione perentoria ed estintiva dell’art. 15 del d.lgs. n. 109/2006 riguarda le fasi da esso disciplinate. È stato rigettato il primo motivo, perché il ricorrente non ha dimostrato che i documenti non acquisiti fossero decisivi e la ricostruzione del contesto tra le Procure non era idonea, di per sé, a escludere la rilevanza cautelare dei fatti specificamente contestati. È stato accolto il secondo motivo: l’ordinanza del CSM aveva desunto l’illecito dalla consegna degli atti al terzo senza esaminare compiutamente gli elementi della fattispecie disciplinare, le difese circa la natura personale e non riservata dei documenti, la loro provenienza da procedimenti definiti, la qualità in cui il magistrato li deteneva e la finalità della consegna. La motivazione non consentiva quindi di verificare né la sussistenza indiziaria dell’abuso della qualità e dell’indebita disponibilità degli atti né la corretta sussunzione del fatto nell’illecito contestato, anche alla luce dell’eccezione normativa per il trattamento necessario a far valere o difendere un diritto in giudizio. È stato rigettato il terzo motivo: la valutazione cautelare circa la consapevolezza della falsità dell’annotazione e la conoscenza delle possibili interferenze con l’indagine della DDA era sorretta da motivazione non illogica; le censure chiedevano in larga parte una diversa lettura dei fatti, preclusa in cassazione. Anche la valutazione del periculum e dell’incidenza della permanenza nell’ufficio sul buon andamento della giustizia è stata ritenuta adeguatamente motivata. È stato rigettato il quarto motivo: il trasferimento cautelare può cumularsi con l’assegnazione a funzioni diverse, non costituisce sanzione anticipata e le scelte organizzative e di sede non sono sindacabili in assenza della violazione di specifiche norme di legge; risultava inoltre motivata l’esclusione delle funzioni direttive. La Corte ha accolto il secondo motivo, respinti gli altri, cassato l’ordinanza cautelare limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Sezione Disciplinare del CSM in diversa composizione per un nuovo esame del quadro cautelare sul capo a). Ha compensato le spese tra ricorrente e Ministero della Giustizia.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 109/2006
La dedotta estinzione della misura cautelare in caso di mancato rispetto (nella specie correlato ai noti provvedimenti emergenziali Covid-19) del termine assegnato per la decisione di legittimità non è prevista da alcuna disposizione di legge, e non potrebbe certo affermarsi in forza di mera interpretazione estensiva o analogica di disposizioni estranee alla disciplina, di natura speciale, qui applicabile.
La disciplina speciale del ricorso per cassazione in materia disciplinare non prevede che il mancato rispetto del termine per la decisione di legittimità determini l’estinzione o l’inefficacia della misura cautelare.
art. 15 d.lgs. n. 109/2006
L’intero procedimento disciplinare a carico del magistrato è, come detto, già sottoposto ad una rigida scansione temporale (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15) che in effetti contempla – con riguardo a tutte le sue fasi: promozione, indagine e decisione – termini perentori e preclusivi, con espressa previsione di estinzione del procedimento stesso in caso di loro inosservanza (comma 7).
I termini perentori e l’effetto estintivo riguardano le fasi del procedimento disciplinare indicate dall’art. 15; non sono estesi, per analogia, al termine per la decisione del ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
Non sono stati tuttavia forniti univoci elementi (e ciò era onere del ricorrente) per ritenere che la lacuna denunciata sia effettivamente caduta su un elemento decisivo ai fini del giudizio, tenuto conto che dalla ricostruzione fattuale operata dalla Sezione Disciplinare emerge l’addebito di fatti specifici e ben determinati, la cui oggettiva ed autonoma rilevanza cautelare non potrebbe ritenersi di per sè esclusa dalla ricostruzione dei rapporti tra le Procure suddette (compresi i contrasti tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello ed il Procuratore di Catanzaro) e dei relativi conflitti.
La denuncia di mancata assunzione o valutazione di una prova richiede che il ricorrente ne dimostri la decisività, ossia l’attitudine a incidere sull’esito della decisione; elementi di contesto non escludono, da soli, la rilevanza cautelare di fatti specifici autonomamente valutabili.
art. 2, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 109/2006
In base al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. u), l’illecito disciplinare (di natura funzionale) è integrato dalla “divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonchè la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui”.
L’illecito richiede la divulgazione di atti coperti da segreto o da divieto di pubblicazione, oppure la violazione della riservatezza su affari in corso o definiti idonea a ledere indebitamente diritti altrui. La sussistenza della fattispecie va verificata nei suoi elementi costitutivi, non potendosi desumere automaticamente dalla mera consegna materiale di documenti a un terzo.
art. 8, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 196/2003
Si tratta di mancanze motivazionali che precludono al contempo a questo giudice di controllare la corretta sussunzione dell’addebito nella fattispecie legale contestata di trattamento illecito, posto che la disciplina in materia esclude questo carattere di illiceità allorquando l’acquisizione e la conservazione dei dati di natura processuale dipenda dalla necessità di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; ipotesi nella quale, fermo l’accertamento fattuale di inerenza, pertinenza e limitazione temporale, non si richiede il consenso dell’interessato (D.Lgs. n. 196 del 2003; art. 8, comma 2, lett. e), nonchè art. 24, comma 1, lett. f); D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 2 octies, comma 3, lett. e)).
Il trattamento di dati processuali necessario a far valere o difendere un diritto in giudizio non è illecito per mancanza del consenso, purché ne siano accertate l’inerenza, la pertinenza e la limitazione temporale.
art. 24, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 196/2003
Si tratta di mancanze motivazionali che precludono al contempo a questo giudice di controllare la corretta sussunzione dell’addebito nella fattispecie legale contestata di trattamento illecito, posto che la disciplina in materia esclude questo carattere di illiceità allorquando l’acquisizione e la conservazione dei dati di natura processuale dipenda dalla necessità di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; ipotesi nella quale, fermo l’accertamento fattuale di inerenza, pertinenza e limitazione temporale, non si richiede il consenso dell’interessato (D.Lgs. n. 196 del 2003; art. 8, comma 2, lett. e), nonchè art. 24, comma 1, lett. f); D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 2 octies, comma 3, lett. e)).
La disciplina del trattamento dei dati, nel quadro richiamato dalla Corte, esclude l’illiceità del trattamento necessario alla tutela giudiziaria senza consenso, subordinatamente alla verifica della pertinenza, inerenza e limitazione temporale.
art. 2-octies, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 101/2018
Si tratta di mancanze motivazionali che precludono al contempo a questo giudice di controllare la corretta sussunzione dell’addebito nella fattispecie legale contestata di trattamento illecito, posto che la disciplina in materia esclude questo carattere di illiceità allorquando l’acquisizione e la conservazione dei dati di natura processuale dipenda dalla necessità di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; ipotesi nella quale, fermo l’accertamento fattuale di inerenza, pertinenza e limitazione temporale, non si richiede il consenso dell’interessato (D.Lgs. n. 196 del 2003; art. 8, comma 2, lett. e), nonchè art. 24, comma 1, lett. f); D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 2 octies, comma 3, lett. e)).
La norma, richiamata dalla Corte insieme alle disposizioni del codice privacy, consente il trattamento senza consenso quando necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nei limiti di inerenza, pertinenza e durata.
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 109/2006
Va dunque qui ribadito che la potestà della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio ex art. 13 cit., deve essere intesa nel senso della possibilità di prevedere entrambe le misure, senza escluderne il cumulo.
La misura cautelare può cumulare il trasferimento ad altra sede e la destinazione ad altre funzioni, se ciò è funzionale a impedire ulteriori violazioni e a tutelare il buon andamento della giustizia; non costituisce per questo una sanzione disciplinare anticipata.
art. 97 Cost.
Ciò perchè la ratio della norma non è quella di sanzionare ulteriormente il magistrato, ma di impedire che il contesto ambientale in cui egli opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede sia le funzioni svolte, determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, tutelando, pertanto, un interesse pubblico riconducibile all’art. 97 Cost., ed all’intero titolo IV della Costituzione (Cass. SSUU n. 17551/17).
La finalità della misura cautelare di trasferimento e mutamento delle funzioni è preventiva e di tutela del buon andamento dell’amministrazione della giustizia, non punitiva.
art. 107 Cost.
Ferma restando l’insindacabilità in questa sede delle scelte spettanti al Consiglio Superiore della Magistratura che, non concretando la violazione di specifiche norme di legge (neppure indicate) poste a tutela dell’incolpato, si risolvono piuttosto nell’esercizio di discrezionalità amministrativa e delle prerogative di autogoverno organizzativo degli uffici giudiziari, così quanto alla sede geografica di destinazione (Cass. SSUU n. 2804/18), e ferma altresì restando l’avvenuta congrua motivazione nella specie (ord., pag. 20) delle ragioni ritenute ostative al mantenimento delle funzioni direttive, rileva per il resto quanto più volte affermato da queste Sezioni Unite in ordine alla esatta interpretazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13 e, in particolare, sulla ammissibilità – in via di principio – del cumulo delle misure cautelari e del trasferimento ad altra sede e della assegnazione di funzioni diverse.
La garanzia dell’inamovibilità non esclude le misure cautelari e organizzative previste dalla legge; le scelte di sede e di funzioni sono sindacabili in cassazione quando violino specifiche norme di legge poste a tutela dell’incolpato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una misura cautelare disciplinare a carico di un magistrato, il mancato rispetto del termine per la decisione non determina decadenza o inefficacia della misura se la legge non prevede espressamente tale conseguenza; il regime estintivo previsto per le fasi disciplinari soggette a termini perentori non si estende analogicamente alla fase decisoria di legittimità.
- La censura per omessa assunzione o valutazione di una prova o di documenti richiede che il ricorrente dimostri la decisività dell’elemento, cioè che, se considerato, avrebbe potuto incidere sulla struttura portante della decisione; la ricostruzione del contesto non è decisiva quando gli addebiti specifici conservano autonoma rilevanza cautelare.
- La divulgazione di atti o la violazione del dovere di riservatezza integra l’illecito disciplinare solo se ricorrono gli elementi tipici previsti dalla norma, inclusi la copertura da segreto o divieto di pubblicazione, ovvero l’idoneità della violazione relativa ad affari in corso o definiti a ledere indebitamente diritti altrui. La mera consegna di documenti a un terzo non consente di prescindere dall’accertamento motivato di tali presupposti.
- Quando è dedotto che dati processuali sono stati acquisiti o conservati per far valere o difendere un diritto in giudizio, il giudice deve verificare concretamente la finalità, l’inerenza, la pertinenza e la limitazione temporale del trattamento prima di qualificarlo come illecito o di ravvisare una violazione disciplinare.
- In sede di cassazione delle decisioni disciplinari del CSM, la ricostruzione del fatto e la valutazione degli indizi restano riservate al giudice di merito; il sindacato di legittimità verifica la congruità, completezza e logicità della motivazione e non consente di sostituire una diversa lettura delle risultanze.
- La misura cautelare disciplinare può disporre congiuntamente il trasferimento ad altra sede e l’assegnazione a funzioni diverse. Il cumulo ha finalità preventiva e di tutela del buon andamento della giustizia, non costituisce una sanzione anticipata e non deve necessariamente corrispondere alla sanzione eventualmente irrogabile nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 6 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21372/2020 del 06/10/2020
- Sentenza civile · 6 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21373/2020 del 06/10/2020
- Sentenza civile · 6 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21374/2020 del 06/10/2020
- Sentenza civile · 6 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21375/2020 del 06/10/2020
- Sentenza civile · 6 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21376/2020 del 06/10/2020
- Sentenza civile · 6 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21377/2020 del 06/10/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →