Cassazione Civile, Sentenza n. 21372/2020 del 06/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto il gravame di Idroenergia contro il parziale diniego del rimborso delle accise sull'energia elettrica versate in eccesso e contro il recupero di interessi, indennità di mora e sanzioni. La questione centrale è la decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14 T.U.A. per chiedere il rimborso del credito d'accisa maturato a seguito del meccanismo di acconti e conguagli previsto dall'art. 56 T.U.A.: l'Agenzia sostiene che il termine biennale decorre dalla data della dichiarazione annuale/versamento e quindi il rimborso doveva essere richiesto entro due anni, mentre la società ritiene che il termine decorra solo quando il credito non sia più compensabile (ossia alla chiusura del rapporto tributario/ultima dichiarazione).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione della CTR. Ha ritenuto che, nel sistema degli acconti e conguagli previsto per le accise (art. 56 T.U.A.), le somme versate in eccesso sono detratte ex lege dai successivi versamenti e costituiscono una modalità di pagamento fino all'esaurimento del rapporto tributario; pertanto non configurano pagamento "indebito" suscettibile di rimborso entro il biennio ex art. 14, comma 2, fino al momento in cui il credito non sia più utilizzabile in compensazione (ossia alla chiusura del rapporto/ultima dichiarazione). Di conseguenza l'istanza di rimborso presentata da Idroenergia nel febbraio 2010 è stata ritenuta tempestiva. Per le oscillazioni giurisprudenziali rilevate, la Corte ha compensato le spese tra le parti.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.), art. 14
L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento
Il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14 comma 2 non decorre immediatamente per gli acconti detrattili: il rimborso va richiesto entro due anni dalla data in cui il versamento diventa effettivamente "indebitamente pagato", ossia quando il credito non è più compensabile (tipicamente alla chiusura del rapporto tributario/ultima dichiarazione).
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.), art. 56
Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto
Gli acconti mensili e i conguagli costituiscono modalità di pagamento di un unico debito e le eccedenze sono utilizzate ex lege in compensazione; quindi, fintanto che il credito può essere detratto dai successivi versamenti, non è configurabile come pagamento indebito ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 14.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.), art. 26, comma 8
L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo
Il sistema di liquidazione su base annuale e il frazionamento in rate mensili implicano che i versamenti siano modalità di adempimento di un unico debito: il credito risultante da una dichiarazione annuale assume rilievo (e diventa "indebito") solo quando risulti dall'ultima dichiarazione e non sia più compensabile.
art. 1823 c.c. (riferimento analogico)
La Corte usa per analogia il concetto del saldo di conto corrente che diventa esigibile alla chiusura del conto: similmente il credito da eccedenze d'accisa si considera esigibile (e quindi indubitato) alla chiusura del rapporto tributario.
Massime di principio
- Nel regime degli acconti e conguagli per accise, le eccedenze versate e detratte ex lege dai successivi acconti non costituiscono un "pagamento indebito" fino a quando il credito può essere utilizzato in compensazione; il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre quando il credito non è più compensabile (di solito alla chiusura del rapporto/ultima dichiarazione).
- Se il pagamento effettivo è avvenuto dopo l'entrata in vigore del T.U.A., la giurisprudenza prevalente considera la data del pagamento/ultima dichiarazione quale dies a quo del termine biennale; ma nel caso di acconti compensabili il dies a quo si sposta alla chiusura del rapporto tributario.
- Per i contribuenti che ricevono eccedenze d'accisa conviene monitorare annualmente le dichiarazioni e la possibilità di compensazione: solo quando non sia più possibile compensare il credito è opportuno chiedere il rimborso entro due anni.
- Esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti: taluni Tribunali richiedono la richiesta di rimborso entro due anni dalla dichiarazione annuale; altri (come la decisione in esame) privilegiano la natura 'modalità di pagamento' delle detrazioni. Pertanto, in situazioni borderline è consigliabile adottare misure conservative (es. chiedere rimborso tempestivamente alla fine del rapporto o comunque documentare la permenenza del credito).
- In presenza di possibili contestazioni dell'Amministrazione, documentare chiaramente la sequenza di acconti, conguagli e dichiarazioni annuali facilita la prova che il credito è diventato non compensabile solo alla chiusura del rapporto.
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