Cassazione Civile, Sentenza n. 21375/2020 del 06/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della compensazione operata dall'Ufficio che aveva compensato un credito IVA ceduto da Premium 1922 s.r.l. con debiti erariali della cedente. La ricorrente sosteneva che i crediti erariali opposti fossero opponibili solo se sorti anteriormente alla notifica della cessione e che, poiché alcuni atti impositivi e cartelle sarebbero stati notificati successivamente alla cessione (4 maggio 2007), tali crediti non potevano essere compensati nei confronti del cessionario; inoltre invocava principi di certezza del diritto, affidamento e la rilevanza della notifica degli atti impositivi e della cartella per ritenere l'esistenza del credito dell'Amministrazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di IVA Acquisizioni. Ha ritenuto che le norme (art. 43-bis DPR 602/1973 e art. 1 DM 384/1997) che rendono inopponibili alcuni crediti all'Amministrazione in caso di notifica dell'atto di cessione anteriore alla cartella si applicano solo alle imposte dirette e non all'IVA. Per l'IVA si applica il principio di diritto comune (art. 1248, comma 2, c.c.) secondo cui sono opponibili al cessionario i crediti dell'Amministrazione sorti anteriormente alla notificazione della cessione; l'insorgenza del credito erariale si verifica in base al presupposto tributario (per l'IVA, dalla dichiarazione e dalle relative liquidazioni), e non è condizionata dalla successiva notifica dell'atto impositivo. Ne consegue che i crediti dell'Amministrazione riferibili agli anni d'imposta anteriori al 4 maggio 2007 erano opponibili e la compensazione era legittima. La Corte ha altresì escluso che la fideiussione renda insuscettibile di compensazione la posizione della cessionaria, ricordando l'autonomia della garanzia
Norme richiamate
Principio sulla cessione del credito: la cessione non altera i termini e le modalità del rapporto sostanziale; il debitore può opporre al cessionario le eccezioni opponibili al cedente
Regola applicabile alla materia: impedisce la compensazione solo se i crediti opposti sono sorti posteriormente alla notificazione della cessione; per l'IVA si valuta l'insorgenza del controcredito e non la sola notifica della cartella
art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973
Disposizione prevista per le imposte dirette; la Corte afferma la sua applicabilità limitata alle imposte sui redditi e non all'IVA
"(....) al momento della notifica risultano a carico del cedente eventuali iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica dell'atto di cessione"
Norma attuativa riferita alle imposte sui redditi che rende inefficace la cessione nei confronti dell'Amministrazione se iscrizioni a ruolo anteriori alla cessione: la Corte ritiene che tale disciplina non si applichi all'IVA
La dichiarazione IVA contiene i dati che determinano la liquidazione dell'imposta: la Corte individua nell'adempimento dichiarativo il momento rilevante per l'insorgenza del credito dell'Amministrazione in materia di IVA
Norma che disciplina la compensazione da parte dell'Ufficio; utilizzata dall'Amministrazione per operare la compensazione del credito ceduto con debiti erariali
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Norma sulla polizza fideiussoria per rimborsi IVA; la Corte ricorda che la garanzia è autonoma rispetto al credito principale e non impedisce in sé l'opponibilità dei crediti erariali al cessionario
Conferma che le disposizioni come l'art. 43-bis DPR 602/1973 si applicano alle sole imposte sui redditi, rafforzando l'interpretazione della Corte
Massime di principio
- Le norme che rendono inopponibili all'Amministrazione le cessioni notificate anteriormente a iscrizioni a ruolo o cartelle (es. art. 43-bis DPR 602/1973 e DM 384/1997) si applicano prevalentemente alle imposte dirette e non alle imposte indirette come l'IVA
- In materia di IVA occorre valutare l'insorgenza del credito dell'Amministrazione in base al presupposto tributario (es. dichiarazione e relative liquidazioni), non esclusivamente in base alla successiva notifica dell'atto impositivo o della cartella
- La cessione del credito trasferisce il diritto ma non elimina le eccezioni opponibili al cedente: il debitore (qui l'Amministrazione) può opporre al cessionario tutte le eccezioni riferibili a fatti anteriori alla cessione
- La fideiussione è un contratto autonomo e la sua esistenza non rende automaticamente inoppugnabile la posizione del cessionario rispetto ai crediti erariali sorti anteriormente alla cessione
- Per verificare la opponibilità di crediti erariali al cessionario in casi simili, controllare non solo le date di notifica degli atti, ma soprattutto la data di insorgenza legale del credito (liquidazioni/dichiarazioni) e distinguere se il credito erariale riguarda imposte dirette o indirette
- In fase preventiva, chi acquisisce crediti fiscali dovrebbe acquisire evidenze sul periodo di imposta e sulle liquidazioni/dichiarazioni del cedente e valutare eventuali rischi derivanti da crediti dell'Amministrazione sortI nel periodo anteriore alla cessione
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