Cassazione Civile, Sentenza n. 21373/2020 del 06/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sul diritto al rimborso delle accise sull'energia elettrica versate in eccesso per l'anno 2008. Questione centrale: se il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995 (T.U.A.) per chiedere il rimborso decorra dalla data del pagamento della somma versata in eccesso o, invece, dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale/chiusura del rapporto tributario, tenuto conto del meccanismo di compensazione previsto dall'art. 56 T.U.A. (le somme versate in più sono detratte dai successivi versamenti di acconto). L'Agenzia sosteneva che il termine biennale decorresse comunque dal pagamento e che l'art. 56 rinviasse all'art. 14, comma 2; la contribuente sosteneva che, finché il credito può essere compensato nei versamenti successivi, non si configura pagamento indebito e il termine biennale non inizia a decorrere fino alla chiusura del rapporto tributario o fino a quando non rimane un credito non utilizzabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha seguito l'orientamento secondo cui, nel sistema dell'accisa (energia elettrica e gas), i versamenti in acconto e il relativo conguaglio costituiscono modalità frazionata di adempimento di un unico debito; le eccedenze detratte ex lege dai successivi versamenti non sono 'pagamento indebito' fintanto che il rapporto tributario permane e il credito può essere utilizzato in compensazione. Solo all'estinzione del rapporto tributario, se dall'ultima dichiarazione risulta un credito a rimborso (cioè non più utilizzabile in compensazione), si configura il pagamento indebito e da quel momento decorre il termine biennale di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, T.U.A. Pertanto l'istanza di rimborso presentata da Idroenergia nel febbraio 2010 è stata ritenuta tempestiva. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.)
"L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento"
Il termine biennale di decadenza trova applicazione quando sussiste un "pagamento indebito". Nel sistema delle accise, non si considera indebito il versamento che è stato e resta suscettibile di essere compensato tramite i successivi acconti fino alla chiusura del rapporto tributario; pertanto il dies a quo del termine biennale può coincidere con la data dalla quale, a seguito dell'ultima dichiarazione/chiusura, il credito non è più utilizzabile in compensazione.
art. 56 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.)
"Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto"
Stabilisce il meccanismo di compensazione automatica delle eccedenze: le somme versate in più sono modalità di pagamento che si compensano con i versamenti futuri. Tale effetto fa sì che l'eccedenza non sia immediatamente qualificabile come pagamento indebito fino a quando il rapporto tributario persiste e il credito può essere compensato.
art. 26, comma 8, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.)
"L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta"
Valorizza la peculiarità del sistema di liquidazione per le accise: gli acconti mensili e il conguaglio annuale rappresentano modalità frazionate di adempimento di un unico debito determinato con la dichiarazione annuale; di conseguenza il saldo risultante dalla dichiarazione finale rileva come momento di definitività ai fini dell'individuazione di un credito rimborso.
art. 1823 c.c.
Citato in analogia: come nel conto corrente bancario la chiusura del rapporto determina la possibilità di esigere il saldo, così nell'assetto tributario la chiusura del rapporto con la PA rende esigibile il credito residuo e fa decorrere i termini di decadenza per il rimborso.
Massime di principio
- Nel sistema delle accise, gli acconti mensili e i conguagli annuali sono modalità frazionate di pagamento di un unico debito: le eccedenze detratte ex lege non costituiscono pagamento indebito fintanto che è possibile compensarle con versamenti successivi.
- Il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso delle accise (art. 14, comma 2, T.U.A.) decorre quando si configura un effettivo "pagamento indebito", ossia generalmente al momento della chiusura del rapporto tributario o dell'ultima dichiarazione da cui risulti un credito non più utilizzabile in compensazione.
- Se il contribuente può ancora utilizzare il credito in compensazione, la richiesta di rimborso non è reclamabile né i termini decadenziali iniziano a decorrere; pertanto è ragionevole attendere l'esaurimento del rapporto tributario prima di considerare decorso il termine biennale.
- Quando il contribuente non può più utilizzare il credito (ad esempio perché cessa la somministrazione o per altra causa che chiude il rapporto fiscale locale), è opportuno presentare tempestivamente la richiesta di rimborso, avviando il termine biennale a partire dalla data in cui il credito è divenuto non utilizzabile.
- Per minimizzare rischi processuali, il contribuente dovrebbe documentare la persistenza della possibilità di compensazione (dichiarazioni annuali, evidenze di utilizzo del credito) e, raggiunta la situazione di credito non utilizzabile, richiedere il rimborso entro due anni dalla data in cui è emersa la indisponibilità della compensazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 6 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21432/2020 del 06/10/2020
- Sentenza civile · 6 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21372/2020 del 06/10/2020
- Sentenza civile · 6 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21374/2020 del 06/10/2020
- Sentenza civile · 6 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21375/2020 del 06/10/2020
- Sentenza civile · 6 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21376/2020 del 06/10/2020
- Sentenza civile · 6 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21377/2020 del 06/10/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →