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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06690/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso dal Comune per ICI su una porzione di terreno ritenuta divenuta edificabile a seguito dell'approvazione del piano strutturale comunale e del regolamento urbanistico edilizio. La società contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario e la CTR aveva escluso la tassabilità come area edificabile, ritenendo che il PSC non attribuisse di per sé potestà edificatoria e che mancasse una concreta possibilità edificatoria utile ai fini dell'imposta. In cassazione il Comune ha proposto tre motivi: 1) tardività del ricorso introduttivo della contribuente, sostenendo che non fosse applicabile la proroga del termine per l'accertamento con adesione perché l'atto era un mero avviso di liquidazione; 2) erronea qualificazione della motivazione dell'atto, che secondo il Comune era correttamente fondato sulla mancata dichiarazione di area edificabile e non su un generico recupero di imposta su terreno agricolo; 3) violazione dell'art. 2 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 36 d.l. 223/2006, oltre a profili costituzionali, per avere la CTR negato l'edificabilità in presenza del PSC e per avere ritenuto decisiva la mancanza di strumenti attuativi o del successivo piano operativo comunale.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo applicabile l'accertamento con adesione perché l'atto era un vero avviso di accertamento fondato sulla diversa natura edificabile dell'area e sulla determinazione del valore imponibile, con conseguente proroga del termine di impugnazione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: la motivazione dell'avviso è stata ritenuta congrua, poiché l'omesso versamento dipendeva dal mancato riconoscimento in dichiarazione della edificabilità di una porzione della particella; soprattutto, la Corte ha ribadito che ai fini ICI l'edificabilità deriva dalla qualificazione urbanistica generale del terreno, anche se affidata al PSC e anche se manchino strumenti attuativi o il successivo piano operativo comunale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, perché riesamini le doglianze della società contribuente sul valore venale base imponibile dell'imposta.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 504/1992

    La nozione di area edificabile ai fini ICI va letta in chiave ampia e coordinata con la qualificazione urbanistica del bene; la tassabilità non richiede la concreta possibilità immediata di edificare tramite strumenti attuativi.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    Per i terreni edificabili la base imponibile va determinata in base al valore venale in comune commercio.

  • art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Costituisce interpretazione autentica della disciplina ICI: l'edificabilità si desume dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203

    Richiamato come base del consolidato indirizzo interpretativo sull'edificabilità fiscale dei terreni.

  • art. 59, comma 1, lettera f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    La Corte richiama la norma solo per affermare che eventuali oscillazioni di valore o mutamenti urbanistici possono incidere sul prelievo per il periodo d'imposta, senza diritto al rimborso per annualità pregresse salvo riconoscimento comunale.

  • art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2019, n. 119

    Richiamato solo in relazione all'istanza di sospensione per definizione agevolata, non accolta per mancanza della documentazione attestante la definizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciabile in cassazione utilizzata per la terza censura di violazione di legge.

  • artt. 23, 118 e 119 Cost.

    Evocati dal Comune nel terzo motivo a sostegno della censura, ma non decisivi nella motivazione finale della Corte.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, l'edificabilità fiscale di un terreno non dipende dalla concreta immediata edificabilità in senso urbanistico-operativo, ma dalla sua qualificazione come area edificabile da parte dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune.
  • La mancanza di approvazione regionale dello strumento urbanistico generale o l'assenza di piani attuativi non escludono, di regola, la natura edificabile del terreno ai fini della base imponibile, poiché ciò che rileva è la potenzialità edificatoria già impressa dal piano generale.
  • Quando l'atto comunale è formalmente qualificato come avviso di accertamento e si fonda sulla diversa natura del bene e sulla sua valutazione, l'accertamento con adesione può operare con la conseguenza della proroga del termine per proporre ricorso.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente se consente di comprendere che l'omissione d'imposta deriva dal mancato riconoscimento, da parte del contribuente, della natura edificabile dell'area e dalla conseguente omessa dichiarazione del relativo valore imponibile.
  • In tema di terreni con vocazione edificatoria, la stima deve essere compiuta sul valore venale in comune commercio, tenendo conto della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie, ma senza equiparare automaticamente un terreno solo programmato a uno già pienamente edificabile in concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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