Cassazione Penale, Ordinanza n. 09694/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., casi che non ricorrevano nella specie. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, lamentando il mancato proscioglimento. La decisione impugnata aveva applicato, con concessione delle attenuanti generiche, l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito, la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in relazione a reati commessi a Brindisi il 15 febbraio 2025 e qualificati ai sensi degli artt. 81 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto fuori dai casi consentiti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, poiché non deduce motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; inoltre la doglianza è ritenuta generica. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dalla norma; non sono consentite censure diverse, tra cui la richiesta di proscioglimento se non ricondotta a uno dei vizi tipizzati.
È la base processuale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso deciso in camera di consiglio, con le conseguenze economiche previste.
Richiamato quale base della contestazione per il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di patteggiamento.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice dei reati in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di applicazione della pena.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- La richiesta di proscioglimento avverso il patteggiamento non è autonomamente deducibile in cassazione, salvo che si traduca in uno dei vizi tipizzati dalla legge, come errore sulla qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
- Quando il ricorso non rientra nei casi consentiti e presenta censure generiche, la Corte deve dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste.
- Nel patteggiamento, la verifica della Corte si concentra sui limiti legali dell'impugnazione e non sul merito della responsabilità penale già definita con accordo delle parti.
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