Cassazione Penale, Sentenza n. 14884/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva rigettato la sua istanza di revocazione del decreto della Corte d'Appello di Palermo (conferma della confisca del Tribunale di Trapani). La censura principale era la violazione di legge e vizio di motivazione per l'applicazione retroattiva della modifica normativa introdotta dall'art. 11-ter del d.l. 92/2008, che avrebbe eliminato la limitazione prevista dall'art. 14 della L. 55/1990 riguardo all'applicabilità della confisca a soggetti con sola pericolosità generica; in subordine veniva chiesta la sollevazione di questione di legittimità costituzionale in relazione a vari articoli del d.lgs. 159/2011, agli artt. 24 e 25 Cost. e all'art. 7 CEDU.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza perché: 1) i fatti e le condotte contestate si estendono almeno fino al 2011-2012, quindi l'assunto fattuale su cui si fonda la revoca non regge; 2) la questione di illegittima retroattività della modifica normativa non ha il requisito della novità previsto dall'art. 28 d.lgs. 159/2011, essendo la norma già vigente al momento della richiesta e della decisione nel procedimento di prevenzione, dunque poteva essere sollevata prima; 3) la Corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento di legittimità secondo cui la richiesta di revoca ex tunc di una confisca in materia di prevenzione va esaminata con riferimento alla legge vigente al momento della decisione, in quanto la confisca di prevenzione è assimilata alle misure di sicurezza (applicazione dell'art. 200 citato), per cui la questione costituzionale prospettata è manifestamente infondata. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni di legge e difetto di motivazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura prospettata.
Prevede il requisito di novità per la revocazione: la Corte ha ritenuto che la modifica normativa invocata non fosse nuova perché già vigente al momento della richiesta e della decisione nel procedimento di prevenzione, perciò la censura sarebbe dovuta essere sollevata prima.
Norma che ha modificato la disciplina sulla confisca di prevenzione rispetto ai soggetti con pericolosità generica; la Corte ha ritenuto che la modifica fosse già in vigore e che la contestazione di retroattività fosse infondata nel caso concreto.
Norma richiamata dalla difesa quale limite storico per l'applicabilità della confisca ai soggetti con sola pericolosità generica; la Corte ha ritenuto non applicabile l'argomento di retroattività sollevato dal ricorrente.
artt. 24 e 25 Cost.
Richiamati nella prospettata questione di legittimità costituzionale (diritto di difesa e principio di legalità); la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata.
art. 117 Cost. e art. 7 CEDU
Richiamati nella prospettata questione di legittimità costituzionale e convenzionale; la Corte ha ritenuto la prospettazione infondata alla luce della natura della confisca di prevenzione e della giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
Richiamato dalla Corte per l'assimilazione della misura patrimoniale alle misure di sicurezza, giustificando l'esame della revoca alla luce della legge vigente al momento della decisione.
Norma richiamata per la comminazione di una sanzione pecuniaria a titolo di cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La richiesta di revoca di una confisca in sede di prevenzione richiede il requisito di novità delle ragioni: se la norma invocata era già vigente al momento della decisione originaria, l'argomento andava proposto nel procedimento di prevenzione e non può essere considerato nuovo in sede di revoca.
- La confisca di prevenzione è assimilata alle misure di sicurezza e non ha natura sanzionatoria: per le revoche ex tunc la valutazione avviene alla luce della legge vigente al momento della decisione impugnata, secondo l'orientamento di legittimità citato.
- Se le condotte oggetto della misura ricadono in un arco temporale che si estende oltre il periodo limitato richiamato dal ricorrente, l'assunto fattuale che fonda la richiesta di revoca può risultare infondato; occorre verificare la sussistenza di fatti successivi alla norma che si vuole invocare.
- Prima di proporre istanze di revoca è necessario che la difesa abbia sollevato nei tempi utili le censure di diritto relative alla normativa applicabile; il mancato esercizio di tali censure nel processo di prevenzione può determinare l'inammissibilità della successiva impugnazione per mancata novità.
- Le prospettate questioni di legittimità costituzionale o convenzionale possono essere dichiarate manifestamente infondate se la giurisprudenza consolidata e la natura della misura (non sanzionatoria) rendono l'argomento privo di fondamento.
- Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni a carico del ricorrente (cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di sanzioni prima di proporre impugnative prive di fondamento.
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