Cassazione Penale, Sentenza n. 14848/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava manifesta illogicita e contraddittorieta della motivazione della sentenza di secondo grado e violazione ed erronea applicazione dell'art. 648 c.p. (ricettazione). In particolare la difesa lamentava che la Corte di appello aveva ritenuto plausibile la giustificazione dell'imputato circa il possesso di due casse per registratori (ritenute verosimilmente recuperate in un sito di rifiuti e destinate a essere usate come mangiatoie) ma non aveva ritenuto credibile la stessa giustificazione con riferimento a due parcometri rinvenuti nella sua abitazione, per i quali la Corte aveva confermato la condanna per ricettazione in quanto lo stato dei parcometri e i numeri identificativi indicavano chiaramente la provenienza illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in gran parte, una rilettura dei fatti e della valutazione probatoria riservata ai giudici del merito e non deduzioni utili in sede di legittimita. La Corte ha giudicato congrua e logica la motivazione della Corte di appello circa la consapevolezza della provenienza illecita dei parcometri (stato di danneggiamento, esistenti numeri identificativi che permettevano facilmente di risalire al proprietario), mentre ha plausibilmente ammesso la giustificazione fornite per i registratori di cassa. Per tali ragioni ha confermato l'assoluzione per le rapine e la condanna rideterminata per il solo capo G) (ricettazione). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita dei beni) sulla base della concretezza degli indizi: lo stato fisico dei beni (parcometri divelti) e la presenza di numeri identificativi hanno fatto ritenere probabile la consapevolezza della illiceita della provenienza, integrando la ricettazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre l'obbligo di versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilita del ricorso.
art. 23 comma 8 del DL 137/2020
Norma citata riguardante la possibilita per il Pubblico Ministero di trasmettere la requisitoria scritta; nel procedimento il Procuratore Generale ha trasmesso la propria requisitoria scritta ai sensi di tale disposizione concludendo per l'inammissibilita del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non puo rivedere la valutazione di merito dei giudici sull'attendibilita o sul peso delle prove: sono rilevabili in Cassazione solo vizi della motivazione quali la sua mancanza, la manifesta illogicita, la contraddittorieta o l'incompatibilita con atti processuali specifici.
- Per il reato di ricettazione e' decisiva la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene: circostanze materiali (danno, manomissioni, numeri identificativi, modalita di rinvenimento) possono permettere di inferire tale consapevolezza anche in assenza di confessione.
- Diversi oggetti rinvenuti nella disponibilita di un imputato possono essere valutati in modo non uniforme dal giudice in base alla diversa plausibilita della giustificazione fornita e alle concrete condizioni degli oggetti stessi.
- La semplice affermazione difensiva che un bene sia stato recuperato in una zona di rifiuti puo risultare credibile per alcuni beni e non per altri; il giudice del merito ha ampio margine di valutazione nel determinare la verosimiglianza di tali giustificazioni.
- In sede di Cassazione e' necessario articolare i motivi mostrando come la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria; deduzioni che si limitano a chiedere una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
- Quando il pubblico ministero trasmette una requisitoria scritta ai sensi delle norme ordinarie (es. DL 137/2020), la Corte tiene conto delle conclusioni del ministero nell'ambito dell'esame dell'ammissibilita del ricorso.
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