Cassazione Penale, Sentenza n. 14846/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ragniolo impugnava la conferma della condanna per rapina pluriaggravata: censurava la qualificazione giuridica del fatto (sosteneva che si trattasse di furto con strappo piuttosto che rapina), denunciava travisamento e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 624-bis e 628 c.p., contestava l'applicazione dell'aggravante "più persone riunite" (art. 59 e 628 c.p.) ritenendo mancata prova della consapevolezza reciproca, deduceva carenza motivazionale circa la recidiva (art. 99 c.p.), chiedeva censura della determinazione della pena (art. 133 c.p.) per mancata spiegazione del superamento del minimo edittale, e chiedeva il riconoscimento del vincolo di continuazione con altra sentenza (artt. 81 e 585 c.p.p.), lamentando che la difesa non aveva documentato il passaggio in giudicato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere articolato con censure manifestamente infondate o non ammissibili in Cassazione. Ha ritenuto che le statuizioni di merito siano adeguatamente motivate: la qualificazione come rapina è supportata anche dalle immagini di videosorveglianza che mostrano l'aggressione e la strappo dell'orologio; l'aggravante delle "più persone" è giustificata dalla dinamica filmata che evidenzia il previo concerto e la reciproca consapevolezza; la recidiva è motivata con riferimento ai precedenti per reati analoghi; la determinazione della pena è corretta e la motivazione sufficiente (con richiamo al criterio di calcolo della media edittale); la richiesta di continuazione è stata respinta per carenza probatoria e per il mancato deposito della sentenza passata in giudicato e per l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'unità del disegno criminoso. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Riferita nella doglianza difensiva come norma pertinente al contrasto tra furto con strappo e rapina; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi di violenza e delle immagini, il fatto configurasse rapina, non semplice furto con strappo
art. 628 c.p.
Norma che disciplina la rapina: la Corte ha ritenuto provati gli elementi tipici (violenza e strappo) e ha confermato l'applicazione della fattispecie aggravata sulla base delle immagini e della ricostruzione probatoria
art. 59 c.p.
Aggravanti comuni (in particolare la circostanza che il fatto sia stato commesso con più persone riunite): la Corte ha ritenuto che la dinamica filmata dimostri il previo concerto e la consapevolezza reciproca, giustificando l'applicazione dell'aggravante
art. 27 Cost.
Citata dalla difesa in rapporto alla esigenza di colpevolezza e responsabilità personale; la Corte ha ricordato che non si può imputare oggettivamente l'aggravante senza prova della partecipazione e della consapevolezza
art. 99 c.p.
Recidiva: la Corte di appello ha motivato che i precedenti di Ragniolo mostrano una spiccata inclinazione a delinquere contro il patrimonio, giustificando l'applicazione della recidiva; la Cassazione ha ritenuto congrua tale motivazione
art. 133 c.p.
Determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sul trattamento sanzionatorio; inoltre ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui non è richiesta motivazione dettagliata quando la pena è inferiore alla media edittale calcolata correttamente
artt. 81 e 585 c.p.p.
Riferiti in relazione al riconoscimento della continuazione: la Corte ha ricordato l'onere della parte di depositare le sentenze e di dimostrare l'unità del disegno criminoso; l'assenza di documentazione e di elementi specifici ha reso inammissibile la richiesta
art. 616 c.p.p.
Norma cui la Corte ha fatto riferimento per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile
art. 186 disp. att. c.p.p.
Richiamata in dottrina/giurisprudenza come disposizione applicabile solo in fase esecutiva per la produzione delle sentenze; la Corte ha precisato che in giudizio di cognizione l'imputato deve produrre copia delle sentenze per chiedere la continuazione
Massime di principio
- Per contestare una decisione di merito occorre articolare censure specifiche e confrontarsi con la motivazione reale del giudice: una mera ricostruzione alternativa dei fatti è spesso insufficiente in Cassazione
- Le prove filmate hanno forte valore probatorio: immagini che mostrano il comportamento dei partecipanti possono giustificare l'applicazione dell'aggravante "più persone riunite" quando evidenziano previo concerto e consapevolezza reciproca
- L'aggravante per l'azione in più persone richiede prova non solo della presenza simultanea ma di un precedente accordo o comunque della consapevolezza dell'aumentata efficacia criminale dell'azione
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione l'imputato deve depositare le sentenze pregresse (con relativi passaggi in giudicato) e dimostrare elementi idonei a provare l'unità del disegno criminoso; la mera indicazione degli estremi è insufficiente
- La recidiva può essere applicata se i giudici motivano la continuità della personalità criminosa e l'affinità tra i reati; la contestazione della recidiva richiede una critica specifica e fondata sui presupposti giuridici
- Quanto alla quantificazione della pena, se la pena inflitta resta al di sotto della media edittale calcolata correttamente, non sempre è necessaria una motivazione ultra-dettagliata; tuttavia il giudice deve comunque motivare la scelta del trattamento sanzionatorio
- Ricorsi generici o non sufficientemente specifici possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente
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