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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14843/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per plurime ipotesi di truffa (art. 640 c.p.). Motivi articolati: (1) presunta illegittima ammissione della costituzione di parte civile e contestazione della quantificazione del danno morale; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa (il difensore sosteneva che l'inadempimento derivasse da un default generale non imputabile all'imputato, assenza di profitto e mancanza della volontà di ingannare); (3) errori di qualificazione giuridica (si sarebbe trattato al più di insolvenza fraudolenta o appropriazione indebita, con riferimento anche agli artt. 641 e 646 c.p.); (4) censura sull'applicazione degli aumenti per continuazione, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva; (5) eccezione di prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il motivo relativo all'ammissione della parte civile non era stato dedotto in appello e quindi non è consentito proporlo in Cassazione (art. 606 c.p.p., comma 3); la quantificazione del danno morale è stata adeguatamente motivata e le censure in appello erano in gran parte assertive; i giudici di merito hanno correttamente ritenuto provata la truffa sulla base di elementi coerenti (messa in vendita di beni non disponibili, incasso di pagamenti anticipati, mancata consegna e mancato rimborso, comportamento volto a tranquillizzare le vittime) e la qualificazione come truffa è stata ritenuta corretta rispetto alle alternative proposte (insolvenza fraudolenta/appropriazione); le censure sulla determinazione della pena sono manifestamente infondate poiché il giudice di merito ha esercitato correttamente la discrezionalità ex artt. 132 e 133 c.p., tenendo conto della personalità dell'imputato e delle pregresse condanne; l'eccezione di prescrizione era generica e priva di indicazione di date e sospensioni ed è stata ritenuta infondata. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte ha interpretato il reato di truffa come integrato dalla condotta dell'imputato che, simulando la disponibilità dei beni, ha indotto i compratori a pagare, non ha provveduto all'acquisto o alla consegna della merce e non ha restituito le somme, conseguendo così un profitto ingiusto.

  • art. 641 cod. pen.

    Richiamato tra le norme pertinenti alla qualificazione dei fatti, ma la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione dei comportamenti come truffa piuttosto che come ipotesi alternative richiamate dall'art. 641.

  • art. 646 cod. pen.

    Menziionato tra le norme contestate in ricorso; tuttavia la decisione di merito è stata confermata senza ritenere necessaria una diversa qualificazione ai sensi di tale disposizione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato il principio per cui questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione; il motivo sull'ammissione della parte civile è stato ritenuto inammissibile per questa ragione.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione all'esercizio della discrezionalità del giudice alla determinazione della pena (principio di proporzionalità); la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato correttamente il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte ha valutato un profilo di colpa nella scelta di impugnare.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state dedotte in appello: occorre curare che tutti i profili di gravame siano proposti nel gravame per poterli rinnovare in sede di legittimità.
  • La qualificazione della fattispecie come truffa richiede la prova dell'inganno e del conseguimento di un profitto ingiusto: la vendita di beni non posseduti con incasso di anticipi e mancato rimborso può integrare la truffa se emerge la volontarietà della condotta ingannevole.
  • La distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta è sostanziale: la truffa è caratterizzata da simulazione di circostanze false per ingenerare errore, mentre l'insolvenza fraudolenta implica la dissimulazione dello stato di insolvenza.
  • Le censure meramente assertive o che chiedono una rivalutazione dei fatti senza indicare specifici vizi logico-giuridici della motivazione sono spesso dichiarate infondate o inammissibili in Cassazione.
  • Le impugnazioni sulla determinazione della pena devono dimostrare vizio di motivazione o travisamento dei fatti: la valutazione discrezionale del giudice di merito sugli aumenti per continuazione, sulle attenuanti e sulla recidiva è difficilmente sindacabile se adeguatamente motivata.
  • Le questioni di prescrizione vanno prospettate con precisione (indicare termini, date e sospensioni): eccezioni generiche di prescrizione rischiano di essere respinte.
  • Il ricorrente rischia la condanna alle spese e, in presenza di colpevole determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di somme alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), per cui è opportuno valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.

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