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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14847/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno impugnato la sentenza d'appello contestando l'utilizzabilità e l'attendibilità delle videoriprese fornite dalla parte civile (presunte carenze di certificazione e discrepanze temporali), la valutazione di attendibilità del teste Ventolini (legami familiari con la parte civile e ruolo nella riattivazione delle telecamere), la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la configurazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità. Ha confermato i principi applicati dalla Corte di Appello: le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza sono documenti acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e i fotogrammi estrapolati possono essere utilizzati; la valutazione di attendibilità dei testimoni spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di logicità o contraddittorietà non sussistenti nel caso; la Corte ha correttamente distinto l'applicazione dell'art.165 c.p. (comma 2 obbligatorio per chi ha già usufruito del beneficio, comma 1 discrezionale) tra i due imputati e non ha errato nel negare le attenuanti generiche alla luce dei precedenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono documenti acquisibili ex art. 234 c.p.p.; i fotogrammi estrapolati sono utilizzabili in giudizio e non richiedono per la loro utilizzazione la diretta visione in contraddittorio se le parti possono prenderne visione e ottenerne copia

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Distinzione tra videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria (documentazione di attività investigativa non ripetibile) e quelle effettuate da privati; le prime possono essere allegate al verbale e trattate come prove atipiche

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alle garanzie procedurali sull'acquisizione delle prove; la Corte ha ritenuto non sussistente una violazione delle garanzie che rendesse inutilizzabili le registrazioni

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle censure sulla regolarità dell'assunzione delle prove; la Corte ha ritenuto assorbenti le valutazioni di merito e non ravvisato violazioni tali da incidere sulla decisione

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Richiamata nelle censure difensive relative alle garanzie processuali; la Corte non ha ritenuto violazioni tali da determinare l'inammissibilità della prova

  • artt. 192, 196, 197 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento testimoniale e sulla valutazione della prova testimoniale; la Corte ha affermato che la valutazione di attendibilità è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizi di logicità

  • art. 165 cod. pen.

    Regola la sospensione condizionale della pena: comma 2 impone la subordinazione al risarcimento se il beneficiario ne ha già usufruito in precedenza; comma 1 riconosce la discrezionalità del giudice se non ricorrono i presupposti dell'obbligo. La Corte ha ritenuto corretta la distinta applicazione tra i due imputati e ha chiarito che il giudice deve motivare se dagli atti emergono dubbi sulle condizioni economiche

  • art. 62bis cod. pen.

    Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato il diniego alla luce dell'assenza di elementi positivi e della presenza di precedenti che giustificavano la contestazione della recidiva

  • art. 133 cod. pen.

    Principi direttivi per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la determinazione della pena di merito motivata e fondata su esercizio discrezionale corretto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese e per l'assegnazione alla Cassa delle Ammende della somma comminata (Euro 3.000)

Massime di principio

  • Le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza sono in linea di principio documenti utilizzabili in giudizio ex art. 234 c.p.p.; i fotogrammi estrapolati possono integrare prova documentale anche se la visione diretta in dibattimento non è stata compiuta, purché sia garantito alle parti il diritto di prenderne visione e ottenere copia
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la risoluzione di eventuali discrepanze probatorie (es. discrepanze negli orari) rientra nel potere di apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria, manifestamente illogica o formale
  • La mera discrepanza temporale tra orari registrati e lista dei prelievi non annulla automaticamente la prova se il giudice di merito la ritiene spiegabile (es. errore di sincronizzazione) e la spiegazione è plausibile e motivata
  • Quanto alla sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento: se il beneficio è già stato concesso in passato al medesimo soggetto l'applicazione delle condizioni può essere obbligatoria (art.165 c.p.), mentre in assenza di tale presupposto il giudice esercita discrezionalità; tuttavia il giudice deve motivare in presenza di elementi che pongano dubbi sulle condizioni economiche dell'imputato
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede che emergano elementi positivi a favore dell'imputato; la loro assenza o la presenza di precedenti penali può giustificare il rifiuto
  • In Cassazione le censure nuove o non sollevate in grado di appello possono essere precluse: è cruciale articolare le questioni già nei gradi precedenti per renderle sindacabili in sede di legittimità

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