Cassazione Penale, Sentenza n. 14847/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I difensori hanno impugnato la sentenza d'appello contestando l'utilizzabilità e l'attendibilità delle videoriprese fornite dalla parte civile (presunte carenze di certificazione e discrepanze temporali), la valutazione di attendibilità del teste Ventolini (legami familiari con la parte civile e ruolo nella riattivazione delle telecamere), la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la configurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità. Ha confermato i principi applicati dalla Corte di Appello: le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza sono documenti acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e i fotogrammi estrapolati possono essere utilizzati; la valutazione di attendibilità dei testimoni spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di logicità o contraddittorietà non sussistenti nel caso; la Corte ha correttamente distinto l'applicazione dell'art.165 c.p. (comma 2 obbligatorio per chi ha già usufruito del beneficio, comma 1 discrezionale) tra i due imputati e non ha errato nel negare le attenuanti generiche alla luce dei precedenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 234 cod. proc. pen.
Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono documenti acquisibili ex art. 234 c.p.p.; i fotogrammi estrapolati sono utilizzabili in giudizio e non richiedono per la loro utilizzazione la diretta visione in contraddittorio se le parti possono prenderne visione e ottenerne copia
art. 189 cod. proc. pen.
Distinzione tra videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria (documentazione di attività investigativa non ripetibile) e quelle effettuate da privati; le prime possono essere allegate al verbale e trattate come prove atipiche
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione alle garanzie procedurali sull'acquisizione delle prove; la Corte ha ritenuto non sussistente una violazione delle garanzie che rendesse inutilizzabili le registrazioni
art. 191 cod. proc. pen.
Norma richiamata nelle censure sulla regolarità dell'assunzione delle prove; la Corte ha ritenuto assorbenti le valutazioni di merito e non ravvisato violazioni tali da incidere sulla decisione
art. 63 cod. proc. pen.
Richiamata nelle censure difensive relative alle garanzie processuali; la Corte non ha ritenuto violazioni tali da determinare l'inammissibilità della prova
artt. 192, 196, 197 cod. proc. pen.
Norme sul procedimento testimoniale e sulla valutazione della prova testimoniale; la Corte ha affermato che la valutazione di attendibilità è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizi di logicità
art. 165 cod. pen.
Regola la sospensione condizionale della pena: comma 2 impone la subordinazione al risarcimento se il beneficiario ne ha già usufruito in precedenza; comma 1 riconosce la discrezionalità del giudice se non ricorrono i presupposti dell'obbligo. La Corte ha ritenuto corretta la distinta applicazione tra i due imputati e ha chiarito che il giudice deve motivare se dagli atti emergono dubbi sulle condizioni economiche
art. 62bis cod. pen.
Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato il diniego alla luce dell'assenza di elementi positivi e della presenza di precedenti che giustificavano la contestazione della recidiva
art. 133 cod. pen.
Principi direttivi per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la determinazione della pena di merito motivata e fondata su esercizio discrezionale corretto
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese e per l'assegnazione alla Cassa delle Ammende della somma comminata (Euro 3.000)
Massime di principio
- Le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza sono in linea di principio documenti utilizzabili in giudizio ex art. 234 c.p.p.; i fotogrammi estrapolati possono integrare prova documentale anche se la visione diretta in dibattimento non è stata compiuta, purché sia garantito alle parti il diritto di prenderne visione e ottenere copia
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la risoluzione di eventuali discrepanze probatorie (es. discrepanze negli orari) rientra nel potere di apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria, manifestamente illogica o formale
- La mera discrepanza temporale tra orari registrati e lista dei prelievi non annulla automaticamente la prova se il giudice di merito la ritiene spiegabile (es. errore di sincronizzazione) e la spiegazione è plausibile e motivata
- Quanto alla sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento: se il beneficio è già stato concesso in passato al medesimo soggetto l'applicazione delle condizioni può essere obbligatoria (art.165 c.p.), mentre in assenza di tale presupposto il giudice esercita discrezionalità; tuttavia il giudice deve motivare in presenza di elementi che pongano dubbi sulle condizioni economiche dell'imputato
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede che emergano elementi positivi a favore dell'imputato; la loro assenza o la presenza di precedenti penali può giustificare il rifiuto
- In Cassazione le censure nuove o non sollevate in grado di appello possono essere precluse: è cruciale articolare le questioni già nei gradi precedenti per renderle sindacabili in sede di legittimità
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