Cassazione Penale, Sentenza n. 14845/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/02/2022 che confermava la condanna del Dancu per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e per indebito utilizzo/falsificazione di carte di credito continuato (ex art. 55, co. 9 d.lgs. 231/2007, ora art. 493-ter c.p.). Quattro motivi: 1) censure sulla applicazione dell'art. 416 c.p. e carenza di motivazione circa la partecipazione all'associazione, sostenendo che la condanna si fondava in via esclusiva su conversazioni intercettate e non su ulteriori indici; 2) vizio di motivazione e travisamento probatorio quanto alla sussistenza dei 19 episodi di indebito utilizzo di carte, atteso che la Corte avrebbe basato la responsabilità sulla mera presenza nei ristoranti e su due occasioni; 3) errata qualificazione del comportamento come indebito utilizzo di carte (art. 493-ter) anziché frode informatica (art. 640-ter), con la conseguente eventuale non punibilità per difetto di querela se riqualificato; 4) eccessività e illegittima quantificazione della pena: detentiva al massimo edittale senza adeguata motivazione e multa superiore al massimo legale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i primi tre motivi: ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come partecipazione a associazione per delinquere e come indebito utilizzo di carte di credito, condividendo la valutazione delle intercettazioni e della continuità della condotta, nonché l'assenza di elementi che attribuissero il ruolo di captatore ad altri; ha escluso che la copiatura dei codici PAN tramite skimmer costituisca frode informatica ai sensi dell'art. 640-ter perché non altera né interviene nel sistema informatico. Ha invece accolto il quarto motivo in parte: la pena è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio perché la Corte territoriale ha irrogato la pena detentiva pari al massimo edittale e una multa che supera il massimo previsto dalla norma, senza motivazione adeguata e trascurando lo stato di incensuratezza dell'imputato. La sentenza è annullata solo sulla determinazione della pena e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è inammissibile e l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina l'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente sulla base della continuità della condotta, delle intercettazioni e del ruolo sistematico di captazione dei codici PAN.
d.lgs. 21/11/2007, n. 231, art. 55, comma 9 (ora art. 493-ter cod. pen.)
pena prevista: reclusione da 1 a 5 anni e multa da €310,00 a €1.550,00
La copiatura dei codici PAN attraverso uno skimmer integra l'indebito utilizzo/falsificazione di strumenti di pagamento (ora art. 493-ter) e non la frode informatica; la Corte ha applicato questa fattispecie ma ha censurato l'entità della sanzione pecuniaria, che eccedeva il massimo legale.
Il reato di frode informatica richiede un intervento manipolativo o un accesso non autorizzato al sistema informatico; la Corte ha escluso tale qualificazione per la mera copiatura dei dati presenti sul supporto della carta con skimmer.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; è la disposizione rispetto alla quale sono stati dedotti gli errori di diritto e di motivazione nei singoli motivi impugnatori.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato il principio che il giudice di merito deve dare conto dell'impiego di tali criteri e che occorre motivazione più dettagliata quando la pena è di gran lunga superiore alla misura media, o quando si raggiunge il massimo edittale senza considerare elementi attenuanti come l'incensuratezza.
Prevede l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; la Corte ha dichiarato irrevocabile la condanna sostanziale dell'imputato, pur annullando la parte relativa al trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La partecipazione a un'associazione per delinquere può essere provata anche mediante intercettazioni e dalla continuità e sistematicità delle condotte che si conformano al piano associativo; non è necessario un'esplicita manifestazione verbale di volontà associativa.
- La mera presenza in luoghi dove sono stati commessi i reati non è di per sé sufficiente, ma la combinazione di continuità, modalità omogenee dell'illecito, possesso di strumenti (es. skimmer) e scambio di informazioni con i promotori rafforza la prova di responsabilità.
- La copiatura dei codici PAN con dispositivi fisici (skimmer) costituisce indebito utilizzo/falsificazione di strumenti di pagamento (art. 493-ter) e non necessariamente frode informatica (art. 640-ter), salvo che non vi sia un intervento manipolativo o un accesso illecito ai sistemi informatici.
- In fase di determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità, ma deve motivare adeguatamente l'uso del massimo edittale, soprattutto quando vi sono circostanze favorevoli all'imputato (es. incensuratezza); l'applicazione di una multa superiore al massimo legale comporta l'annullamento della determinazione sanzionatoria.
- Se la Corte di legittimità annulla solo la parte sanzionatoria, la condanna sostanziale può rimanere irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p., con rinvio per nuovo giudizio esclusivamente sul trattamento della pena.
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