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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20334/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare contro l'ex amministratore unico di una società poi fallita, per asserite condotte di mala gestio: mancato deposito e irregolare tenuta delle scritture contabili, omessa ricostruzione della contabilità, prosecuzione indebitata dell'attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, distrazione o dispersione di asset sociali e mancato pagamento di imposte e contributi. In primo grado il tribunale aveva condannato l'amministratore al risarcimento del danno; in appello la condanna era stata aumentata sulla base dell'accoglimento dell'appello incidentale della curatela. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: con i primi due ha contestato l'imputabilità colposa del mancato deposito delle scritture e l'asserito onere di documentare la ricostruzione contabile; con il terzo ha censurato l'utilizzo della non contestazione degli addebiti; con il quarto ha negato che dal bilancio 1999 potesse desumersi la sua responsabilità per la dispersione degli assets e ha insistito sulla necessità del nesso causale tra singoli inadempimenti e danno; con il quinto ha denunciato l'omessa motivazione sul rigetto del motivo relativo al reclamo cautelare; con il sesto ha sostenuto che non fosse provata l'idoneità causale degli inadempimenti al danno e che il deficit fosse preesistente; con il settimo ha lamentato omesso esame di fatti decisivi sul dissesto, sulla prosecuzione dell'attività da parte di società di famiglia e sullo svuotamento della società; con l'ottavo ha contestato la liquidazione del danno sulla base del solo deficit fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi sette motivi perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la Corte d'appello aveva già motivato sulla responsabilità dell'amministratore, sull'obbligo di ricostruire la contabilità anche in assenza della documentazione asseritamente consegnata a terzi, sulla sussistenza del nesso causale tra le condotte accertate e il danno e sull'irrilevanza del reclamo cautelare. Ha invece ritenuto infondato l'ottavo motivo, affermando che la liquidazione equitativa del danno sulla base del deficit fallimentare è ammissibile quando la curatela abbia allegato e provato inadempimenti astrattamente idonei a causare il danno e quando, per la mancanza della documentazione sociale e la gravità degli illeciti, sia logicamente plausibile ricorrere a tale criterio. La Corte ha anche condannato il ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 146 l. fall.

    azione di responsabilità promossa dal curatore

    legittima l'azione del curatore contro amministratori e consente la liquidazione equitativa del danno solo a certe condizioni, in presenza di inadempimenti specifici o comunque astrattamente idonei a causarlo.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base generale della responsabilità risarcitoria, ma la Corte ribadisce che occorre prova del nesso causale tra condotta e danno.

  • art. 2392 c.c.

    richiamato per la responsabilità degli amministratori verso la società, con centralità dei doveri di gestione diligente e di conservazione dell'integrità patrimoniale.

  • art. 2393 c.c.

    richiamato nel quadro dell'azione sociale di responsabilità.

  • art. 2394 c.c.

    richiamato nel quadro della responsabilità verso i creditori sociali in caso di insufficienza patrimoniale.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte non ne ricava un criterio diverso: resta decisiva la prova dell'inadempimento e del nesso causale.

  • art. 669terdecies c.p.c.

    richiamato per affermare l'irrilevanza, nel giudizio di merito, delle valutazioni compiute in sede di reclamo cautelare, basate su cognizione sommaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non consente di censurare l'erronea ricognizione della fattispecie concreta o di chiedere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il semplice dissenso sul ragionamento probatorio.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente che deduce omesso esame deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il modo in cui è stato discusso.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per i requisiti di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • artt. 2484, 2485 e 2486 c.c.

    richiamati dalla corte territoriale per affermare che, verificatasi una causa di scioglimento, l'amministratore deve gestire la società solo ai fini conservativi e non proseguire indebitamente l'attività.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o della ricostruzione dei fatti, perché il sindacato di legittimità riguarda la corretta individuazione e applicazione della norma, non il riesame del merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il ricorrente indica uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o contestare il ragionamento probatorio del giudice di merito.
  • Nell'azione di responsabilità del curatore fallimentare contro l'amministratore, la mancanza o irregolare tenuta delle scritture contabili non basta da sola a determinare automaticamente il danno nella misura del deficit fallimentare; occorre che la curatela alleghi inadempimenti almeno astrattamente idonei a causare il pregiudizio e indichi, ove possibile, le ragioni dell'impossibilità di una diversa quantificazione.
  • La liquidazione equitativa del danno in misura corrispondente alla differenza tra attivo e passivo fallimentare è ammessa solo se, nel caso concreto, tale criterio sia logicamente plausibile, sia giustificato dalla gravità e dall'estensione degli illeciti e sia resa impossibile una più precisa determinazione per cause imputabili al convenuto.
  • L'amministratore di società che si trovi in una situazione di scioglimento o di crisi non può proseguire l'attività in modo incompatibile con la finalità conservativa del patrimonio sociale; la prosecuzione indebita dell'impresa e la dispersione dell'attivo possono integrare condotte causalmente rilevanti ai fini della responsabilità risarcitoria.
  • La responsabilità dell'amministratore può essere affermata anche in presenza di più condotte omissive e commissive considerate unitariamente, quando il loro complesso abbia determinato o aggravato il dissesto della società e la perdita del patrimonio sociale.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAmministratoriRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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