Cassazione Penale, Sentenza n. 26474/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto che gli ha applicato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni. Ha proposto due motivi: (1) l'appello del pubblico ministero sarebbe inammissibile perché fondato sull'esistenza di una misura cautelare custodiale ormai revocata al momento dell'impugnazione; (2) la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare l'attualità della pericolosità del ricorrente, ignorando che la sentenza penale che lo ha condannato ha escluso l'aggravante mafiosa, ha circoscritto il fatto al 2015 e che dal 2017 il ricorrente ha svolto continuativamente attività lavorativa, interrotta solo dalla misura cautelare poi revocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la revoca della misura cautelare non rendeva inammissibile l'appello del pubblico ministero, perché lo storico della applicazione della misura resta elemento valutabile nel giudizio di prevenzione e il sindacato della legittimità è limitato alle violazioni di legge (art. 606 c.p.p.). Ha invece accolto il secondo motivo: la motivazione della Corte d'appello è apparsa meramente apparente perché ha ricondotto l'attualità della pericolosità principalmente alla mera frequentazione di pregiudicati nel 2020 e alla precedente condanna (per un fatto datato 2015) senza provare che il ricorrente ricorra abitualmente a proventi delittuosi o che la sua pericolosità sia attuale secondo la tipologia invocata. Di conseguenza la Cassazione ha annullato il decreto e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p.
Limita il sindacato in Cassazione alle violazioni di legge; in materia di misure di prevenzione la Corte verifica la corrispondenza degli elementi ai parametri legali e non sindaca il merito della motivazione salvo che essa configuri violazione di legge o motivazione apparente.
Il giudizio di prevenzione ha preso in considerazione la condanna per il reato in questione; tuttavia la sentenza penale ha circoscritto temporalmente il fatto (2015) ed è stata esclusa l'aggravante mafiosa, il che riduce il valore probatorio di tale condanna per dimostrare l'attualità della pericolosità.
Norma richiamata in relazione all'aggravamento contestato nella fase penale; l'esclusione di tale aggravante nella sentenza penale ha rilievo nella valutazione della pericolosità ai fini della misura di prevenzione.
Fornisce le categorie soggettive per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ricorda che tali categorie vanno ricostruite in modo restrittivo e tassativo e che la tipicità invocata deve essere dimostrata in modo specifico.
Corte Cost. sent. n. 24/2019
Richiamata come principio secondo cui le categorie soggettive previste per le misure di prevenzione devono essere interpretate restrittivamente, ridimensionando la rilevanza di indici generici come la mera frequentazione di pregiudicati.
Cass. Sez. U, n. 33451/2014 e Cass. Sez. 2, n. 20968/2020
Giurisprudenza di legittimità citata per riaffermare i limiti del sindacato in Cassazione e la necessità che il provvedimento di prevenzione rispetti i parametri legali vincolanti; le valutazioni difettose o meramente apparenti possono costituire motivo di annullamento.
Massime di principio
- La revoca di una misura cautelare prima dell'impugnazione non rende automaticamente inammissibile l'appello del pubblico ministero in materia di misure di prevenzione: lo storico dell'applicazione della misura resta valutabile dal giudice di prevenzione.
- In Cassazione il sindacato è principalmente di legittimità: non è possibile rieditare completamente la motivazione dei giudici di merito salvo che questa sia formalmente carente o apparen te e configuri violazione di legge.
- Per applicare misure di prevenzione basate su specifiche tipologie (art. 1 d.lgs. 159/2011) è necessario provare in modo concreto e attuale la sussunzione del soggetto nella fattispecie tipica invocata; la mera condanna anteriore non basta se non dimostra l'attualità della pericolosità.
- La mera frequentazione di persone con precedenti non è di per sé indice sufficiente dell'abituale ricorso a proventi illeciti o della sussistenza dell'attuale pericolosità: il giudice deve motivare perché quella frequentazione dimostri la tipicità invocata.
- Deve essere valutato il comportamento posteriore al fatto reato (es. attività lavorativa stabile, comportamenti di reinserimento) quando rilevante per verificare l'attualità della pericolosità.
- Se la motivazione della Corte territoriale si limita a richiamare elementi generici o non pertinenti alla tipologia giuridica scelta, la decisione può essere annullata e disposta la restituzione per un nuovo giudizio con istruttoria più puntuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26256/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26259/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26260/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26262/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26263/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26264/2022 del 08/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →