Cassazione Civile, Ordinanza n. 24807/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
La lite trae origine da un giudizio promosso dal condominio contro alcuni condomini per una tettoia realizzata sull’immobile e ritenuta lesiva del decoro architettonico. In appello la decisione è stata impugnata dai condomini interessati. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente valutato le prove in tema di lesione del decoro architettonico; (2) carenza di motivazione, deducendo che la sentenza d’appello non esponesse adeguatamente le ragioni della decisione. Il ricorso, tuttavia, risultava anche carente nell’indicazione delle parti intimate e nella sommaria esposizione dei fatti di causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dei requisiti di cui all’art. 366, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c., per insufficiente indicazione delle parti intimate e insufficiente esposizione sommaria dei fatti. Ha poi osservato che il primo motivo era comunque inammissibile perché la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. non era configurata in modo corretto, e che l’accertamento della lesione del decoro architettonico è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata conteneva argomentazioni sufficienti a rendere comprensibile la ratio decidendi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati. Disposto altresì l’obbligo, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.
indicazione delle parti intimate; esposizione sommaria dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve contenere in modo specifico e puntuale gli elementi necessari a consentire alla Corte la completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti o atti del processo.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove senza deroga normativa oppure abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime.
In tema di condominio, l’uso particolare o più intenso del bene comune è illegittimo se arreca pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio.
Nel caso esaminato la Corte precisa che la fattispecie andava ricondotta all’art. 1102 c.c. e non alla disciplina delle innovazioni assembleari di cui all’art. 1120, comma 2, nel testo anteriore alla l. n. 220/2012.
La motivazione è sufficiente se la sentenza contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una compiuta indicazione delle parti e una sommaria ma adeguata esposizione dei fatti, tale da consentire alla Corte di comprendere oggetto, svolgimento del processo e posizioni processuali senza dover consultare altri atti.
- La deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si denunci un effettivo scostamento dal regime legale di valutazione della prova; non è sufficiente una generica contestazione del merito dell’apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
- La valutazione della lesione del decoro architettonico dell’edificio condominiale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale e dei corretti canoni di deduzione del vizio.
- Ai fini della tutela del decoro architettonico non è necessario che l’edificio abbia particolare pregio artistico né che il decoro sia integro; è sufficiente che l’intervento produca una modifica visibile e significativa dell’armonia complessiva del fabbricato.
- In materia condominiale, l’opera che incida sulle parti esterne e sul decoro architettonico può essere vietata anche se realizzata su beni o spazi di proprietà individuale, quando l’uso concreto del bene comune o l’innovazione pregiudichi l’armonia dell’edificio.
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