Cassazione Civile, Ordinanza n. 03541/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione di cessione di partecipazioni sociali: dopo un primo preliminare poi risolto, i venditori e il promissario acquirente stipularono un nuovo preliminare e quindi un atto definitivo di cessione del 49% del capitale di una società, con pattuizione del prezzo in due rate e con clausola che subordinava il saldo all’assenza di posizioni debitorie della società ceduta, comprese pendenze fiscali anteriori. In seguito alla contestazione di un terzo circa l’inefficacia della precedente risoluzione, i venditori ottennero un decreto ingiuntivo per il pagamento, ma l’opposizione dell’acquirente portò a una riduzione della somma dovuta in ragione di debiti erariali della società, ritenuti a carico dei venditori per specifica pattuizione. I venditori proposero poi ricorso per cassazione, respinto con ordinanza n. 11334/2023. Con il presente giudizio propongono revocazione di tale ordinanza ex art. 391-bis e art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto percettivo: la Corte avrebbe confuso la clausola n. 7 dell’atto notarile con la diversa clausola n. 7 del preliminare, e avrebbe così ritenuto irrilevante una clausola invece decisiva per la soluzione della controversia. La controricorrente resiste chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ritiene che la doglianza non denunci un vero errore di fatto percettivo, ma censure il giudizio espresso nella precedente ordinanza, sollecitando una nuova valutazione dell’interpretazione contrattuale. La Corte osserva che l’asserito errore non ha i caratteri richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c.: non riguarda un fatto incontestato travisato in modo immediatamente rilevabile, ma investe l’attività interpretativa e valutativa già svolta. Conferma inoltre che la clausola decisiva era quella dell’atto notarile relativa all’assenza di debiti al momento del saldo, già esaminata, e che l’eventuale considerazione anche della clausola del preliminare era solo ad abundantiam. Condanna i ricorrenti alle spese e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle ordinanze/sentenze della Cassazione è ammissibile solo nei limiti dell'errore di fatto nei casi previsti dalla legge.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto risultante incontestabilmente dagli atti, non può riguardare l'attività interpretativa o valutativa, deve essere immediatamente rilevabile dal raffronto tra sentenza e atti, ed essere essenziale e decisivo.
La censura di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali è inammissibile se si limita a richiamare genericamente le regole senza indicare specificamente il canone violato e il modo della sua violazione.
Richiamato tra i canoni ermeneutici dedotti, ma la Corte ribadisce che occorre una critica puntuale e non una semplice contrapposizione interpretativa.
Richiamato tra i canoni ermeneutici dedotti, ma non è sufficiente l'enunciazione astratta della regola di buona fede interpretativa.
Richiamato tra i canoni ermeneutici dedotti, senza specifica dimostrazione della sua concreta violazione.
Richiamato tra i canoni ermeneutici dedotti, ma la doglianza deve individuare il preciso scostamento del giudice di merito.
Richiamati nella censura originaria; la Corte osserva che il motivo tende in sostanza a ottenere una diversa interpretazione del titolo posto a base del decreto ingiuntivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto nei confronti di una decisione della Corte di cassazione è ammissibile solo quando vi sia un travisamento percettivo immediatamente verificabile dagli atti interni al giudizio di legittimità, e non quando la censura investa l'interpretazione giuridica o la valutazione del materiale di causa.
- Non ricorre errore revocatorio se la parte, sotto la veste dell'errore di fatto, mira in realtà a ottenere una nuova decisione sul merito del ricorso originario o una diversa lettura delle clausole contrattuali.
- La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici del contratto è inammissibile se formulata in modo generico: il ricorrente deve indicare quali specifiche regole interpretative sarebbero state violate, in quale punto della motivazione e con quale deviazione concreta.
- L'eventuale richiamo, da parte del giudice, a una clausola contrattuale ulteriore o sovrabbondante non integra di per sé errore revocatorio se la decisione si fonda comunque sulla clausola effettivamente decisiva e già esaminata.
- In sede di legittimità, la critica all'interpretazione del contratto non può risolversi nella mera contrapposizione tra la lettura proposta dalla parte e quella accolta nella sentenza impugnata.
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