Cassazione Civile, Ordinanza n. 29614/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per la restituzione di una somma concessa a titolo di prestito tra due società. La società ingiunta propose opposizione deducendo che le scritture di riconoscimento del debito prodotte dalla creditrice erano inefficaci nei suoi confronti perché sottoscritte da un soggetto che, al momento delle sottoscrizioni, non era più legale rappresentante della società. Il tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto, ritenendo anche insussistente la prova del credito e non operante l’apparenza del diritto. In appello la società creditrice sostenne: 1) che doveva essere valorizzata una ulteriore scrittura del 4 luglio 2003, già prodotta in primo grado, quale ricognizione del debito; 2) che la Corte non aveva correttamente applicato il principio dell’apparenza, perché la controparte avrebbe potuto verificare i poteri rappresentativi tramite la pubblicità legale e comunque un altro rappresentante sarebbe stato presente alla sottoscrizione; 3) che era stato erroneamente negato l’uso del giuramento decisorio su circostanze centrali; 4) che il rapporto fondamentale doveva ritenersi provato dalle ricognizioni e dal giuramento non reso. In cassazione la ricorrente denunciò, in sintesi, la violazione delle norme sul giuramento decisorio, sulla produzione di nuovi documenti in appello, sull’apparenza del diritto e sulla ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere inefficaci le ricognizioni e nel negare la prova del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto corretta la revoca dell’ordinanza di ammissione del giuramento decisorio, perché i capitoli erano formulati in modo sfavorevole al giurante, vertevano in parte su circostanze non decisive e in parte su valutazioni giuridiche o qualità non deducibili a oggetto di giuramento. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla scrittura del 4 luglio 2003, perché la produzione di nuovi documenti in appello è preclusa salvo prova della non imputabilità della mancata produzione in primo grado, e comunque la dedotta erronea mancata considerazione del documento come già prodotto poteva, al più, rilevare in revocazione. Ha escluso l’applicabilità dell’apparenza del diritto, osservando che quando la legge prevede mezzi di pubblicità legale, come nel caso degli organi di società, il terzo deve controllare con l’ordinaria diligenza i poteri rappresentativi. Ha infine confermato che la ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma di obbligazione e non opera verso il rappresentato se chi l’ha resa era privo di poteri rappresentativi, né verso il sedicente rappresentante per un debito altrui. Le spese sono state dichiarate irripetibili per la mancata costituzione degli intimati ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
definisce il giuramento decisorio come quello deferito per far dipendere la decisione totale o parziale della causa
una volta prestato il giuramento, l’altra parte non può provare il contrario; perciò i capitoli devono essere formulati in termini favorevoli al destinatario
il giuramento può essere deferito solo su un fatto proprio della parte o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui
terzo comma, primo periodo
in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo prova della non imputabilità della mancata produzione in primo grado
richiamato per affermare l’inopponibilità di una scrittura priva di data certa rispetto alla prova del potere rappresentativo alla data di redazione
invocato dalla ricorrente; la Corte ha escluso l’apparenza del diritto perché nei casi di pubblicità legale il terzo deve verificare i poteri rappresentativi
invocato dalla ricorrente in relazione all’affidamento e all’apparenza, ma la Corte ha negato che ciò potesse superare il sistema di pubblicità legale
la ricognizione di debito e la promessa di pagamento hanno effetto di relevatio ab onere probandi, ma solo se provengono da soggetto legittimato a spendere il nome del debitore; non sono fonti autonome di obbligazione
richiamato per osservare che l’asserito errore sulla pretesa già produzione del documento poteva essere fatto valere, se del caso, con revocazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il giuramento decisorio è ammissibile solo se i capitoli riguardano fatti storici determinati, propri della parte o da essa conosciuti, e sono formulati in modo che il destinatario possa scegliere se prestarlo e vincere la lite oppure rifiutarlo e perderla; non può essere usato per ottenere valutazioni giuridiche, apprezzamenti o l’accertamento di qualità soggettive che implicano un atto negoziale.
- In appello non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile; la mera decisività del documento non basta.
- Il principio dell’apparenza e dell’affidamento del terzo non opera quando l’ordinamento appronta un sistema di pubblicità legale idoneo a consentire, con l’ordinaria diligenza, la verifica dei poteri rappresentativi del soggetto agente.
- La ricognizione di debito e la promessa di pagamento non costituiscono fonti autonome dell’obbligazione: producono soltanto un effetto processuale di alleggerimento dell’onere probatorio del creditore, ma presuppongono che l’autore sia legittimato a impegnare il debitore indicato.
- Se la ricognizione è resa da chi è privo di poteri rappresentativi, essa è inefficace verso il preteso rappresentato e non può essere utilizzata per far nascere un’obbligazione in capo al dichiarante per un debito altrui.
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