Cassazione Penale, Ordinanza n. 28187/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello emessa a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., relativa a fatti commessi ad Ariano Irpino il 25 aprile 2024 e riferiti ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, agli artt. 56-391-ter, comma 2, c.p. e all'art. 4 l. 110/1975. Nel ricorso ha censurato la motivazione della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale, nonostante avesse rinunciato ai motivi e concordato la pena. La Corte rileva che il ricorso non investe profili ammissibili nel concordato in appello, ma doglianze su motivi rinunciati e sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., oltre che su questioni di pena non traducibili in illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso è ammissibile solo se riguarda la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e pronuncia del giudice; sono invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non si risolvano in illegalità della sanzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; nel ricorso per cassazione sono deducibili solo vizi relativi alla volontà di accedere all'accordo, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto al concordato.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis nei limiti affermati dalla Corte.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice contestata per reati in materia di stupefacenti.
Norme incriminatrici contestate, richiamate nel capo di imputazione, senza ulteriore specificazione nel testo.
Norma incriminatrice contestata, richiamata nel capo di imputazione, senza ulteriore specificazione nel testo.
È la base procedurale del concordato in appello su cui si innesta la decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che incidano sulla validità della formazione del consenso dell'imputato, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e sentenza pronunciata dal giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che investono motivi ai quali la parte abbia rinunciato aderendo al concordato.
- Nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
- I vizi relativi alla pena non sono scrutinabili in cassazione se non si traducono in illegalità della sanzione, cioè quando la pena resti entro i limiti edittali e sia di specie prevista dalla legge.
Come è indicizzato
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