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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12628/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice nei confronti di un condominio per il saldo di lavori edili eseguiti in forza di appalto. Un condomino aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. Contro la sentenza di appello il condomino ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte di cassazione non è entrata nell’esame di tali censure perché ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare del ricorso: il difensore aveva dichiarato in epigrafe di agire con procura rilasciata a margine del ricorso in appello, quindi anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata. Secondo la Corte, nel giudizio di legittimità la procura speciale deve essere conferita dopo la pubblicazione del provvedimento da impugnare e prima della notificazione del ricorso; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di assegnare un termine per la rinnovazione della procura, trattandosi di inammissibilità e non di nullità. La società intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancanza di procura speciale valida ai sensi dell’art. 365 c.p.c., poiché la procura richiamata risultava conferita per l’appello e dunque anteriormente alla sentenza impugnata. Non ha esaminato i due motivi di ricorso. Non ha pronunciato sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Ha invece dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ponendone la conseguenza economica personalmente a carico del difensore che aveva agito senza la prescritta procura speciale.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    Per il ricorso per cassazione è necessaria una procura speciale; se manca, il ricorso è inammissibile.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura alle liti deve essere speciale e congiunta al ricorso, materialmente o tramite strumenti informatici, ma il suo conferimento deve essere successivo al provvedimento impugnato.

  • art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’indicazione della procura nel ricorso presuppone che essa esista validamente prima della proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità.

  • art. 182 c.p.c.

    Il termine per la rinnovazione opera per le nullità, non per il difetto che determina inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La pronuncia dà atto del presupposto per l’ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • d.l. n. 18 del 2020

    Richiamato solo ai fini del computo del termine per proporre ricorso, in ragione della sospensione dei termini processuali.

  • d.l. n. 23 del 2020

    Richiamato solo ai fini del computo del termine per proporre ricorso, in ragione di ulteriore sospensione dei termini processuali.

  • L. 24 aprile 2020, n. 27

    Conversione del d.l. n. 18 del 2020, richiamata nel calcolo del termine.

  • L. 5 giugno 2020, n. 40

    Conversione del d.l. n. 23 del 2020, richiamata nel calcolo del termine.

  • L. n. 69 del 2009

    Richiamata con riferimento alla formulazione dell’art. 182 c.p.c. sulla rinnovazione della procura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere conferita dopo la pubblicazione della decisione impugnata e prima della notificazione del ricorso; una procura rilasciata per un precedente grado di giudizio non è idonea a sorreggere il ricorso di legittimità.
  • La specialità della procura non richiede necessariamente la contestualità materiale con il ricorso, ma richiede che il conferimento sia logicamente e temporalmente riferibile all’impugnazione da proporre.
  • Il difetto della procura speciale nel ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità e non una mera nullità sanabile mediante rinnovazione ex art. 182 c.p.c.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di procura speciale, la Corte non esamina i motivi di merito o di rito dedotti dal ricorrente.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato; se l’attività è stata svolta senza valida procura, la relativa conseguenza economica può gravare personalmente sul difensore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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