Sentenza n. 9318/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - della nota del 1° febbraio 2023 (SA/RO/01.02.2023/0000050/EU) del Responsabile Area Tecnica ed Esercizio, comunicata via pec in pari data, a mezzo della quale la Società Autostrada Tirrenica P.A. ha di fatto negato l’autorizzazione, svolta da Shopping 2 S.r.l. in data 18 gennaio 2023, di installazione, per le dimensioni e superficie richieste, di “Insegna di esercizio” in vista dell’autostrada al Km 75+600 carreggiata Nord del tratto Tarquinia – Civitavecchia Porto, avendo la concessionaria resistente prospettato il rilascio del nulla - osta autorizzativo limitatamente ad insegna di esercizio avente una superficie massima residua non superiore a 2 mq 13,52; - di ogni atto presupposto, connesso e/o successivo e/o derivato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota con cui la concessionaria ha negato l'autorizzazione all'installazione di un'insegna di esercizio nella superficie richiesta, prospettando il rilascio del nulla osta per una superficie massima residua di 13,52 mq
Esito
Favorevole al resistente (concessionaria autostradale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione per un'insegna di esercizio di 25,12 mq, sostenendo che il complesso immobiliare comprendesse più locali, edifici e facciate autonome e che ciascuna attività commerciale avesse diritto a un'insegna sino al limite massimo previsto dall'art. 48 del regolamento di attuazione del Codice della strada. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 23 del Codice della strada e 47, 48 e 53 del relativo regolamento, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e travisamento dei presupposti, per avere la concessionaria calcolato unitariamente la superficie massima autorizzabile sull'intero complesso; disparità rispetto a una precedente autorizzazione rilasciata nel 2017 per un'insegna analoga; difetto di motivazione e di istruttoria, per mancato esame della documentazione tecnica che avrebbe dimostrato l'autonomia della facciata relativa all'attività della ricorrente; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di diniego.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 48 del regolamento di attuazione del Codice della strada, poiché la concessionaria ha calcolato unitariamente le facciate del fabbricato esposte parallelamente all'autostrada. Dalle tavole prodotte è emerso che l'andamento non lineare della facciata, articolato in spezzate di 90 gradi, non comportava discontinuità strutturali né la fine della facciata; neppure la presenza di più attività commerciali e di distinti locali consentiva di frazionare il calcolo. Il regolamento collega infatti la superficie assentibile alle dimensioni della facciata dell'edificio e non al numero delle attività presenti. Il richiamo al regolamento ANAS non conduceva a una diversa soluzione, non disciplinando espressamente l'ipotesi di più attività su una facciata unitaria. La precedente autorizzazione del 2017 non provava la piena omogeneità delle fattispecie e comunque non poteva giustificare il mantenimento di un'interpretazione non conforme alla disciplina normativa. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990: l'accertamento tecnico sulle caratteristiche del complesso aveva condotto all'esercizio di un potere vincolato nella determinazione della superficie massima autorizzabile, sicché il contraddittorio procedimentale non avrebbe potuto determinare un esito diverso. Spese compensate per la complessità della fattispecie.
Norme richiamate
Disciplina la pubblicità lungo le strade e costituisce la base normativa richiamata per l'installazione dell'insegna di esercizio.
La superficie massima dell'insegna di esercizio deve essere calcolata in rapporto alle dimensioni della facciata dell'edificio; quando la facciata è strutturalmente unitaria, il calcolo va effettuato unitariamente, senza frazionarlo in base al numero delle attività commerciali presenti.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 48 in relazione alla disciplina regolamentare delle insegne e della pubblicità stradale.
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni regolamentari asseritamente violate.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al dedotto difetto di motivazione.
La sua violazione è stata esclusa perché il potere esercitato era vincolato e il contraddittorio procedimentale non avrebbe potuto modificare l'esito.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo della superficie massima autorizzabile per un'insegna di esercizio, rilevano le caratteristiche strutturali della facciata dell'edificio esposta verso la strada, non il numero delle attività commerciali o dei locali presenti al suo interno.
- Una facciata articolata in segmenti o con andamento non lineare resta unitaria quando non presenti elementi strutturali di discontinuità o separazione tra le diverse porzioni; in tal caso la superficie assentibile deve essere determinata unitariamente.
- La presenza di più attività commerciali all'interno di un complesso immobiliare non impone una valutazione distinta per ciascuna attività se l'edificio presenta una facciata strutturalmente unitaria.
- L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità del provvedimento quando l'amministrazione esercita un potere vincolato e il contraddittorio procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- Precedenti provvedimenti amministrativi difformi non impongono la reiterazione dell'errore quando non sia dimostrata la piena omogeneità delle fattispecie e il provvedimento impugnato risulti conforme alla corretta interpretazione della legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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