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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19465/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La società ricorrente aveva acquistato, a seguito di pubblica gara, un'area edificabile nel Comune di Vasto per un prezzo di euro 5.650.000, assumendo che l'offerta fosse stata formulata sulla base di un indice edificatorio vigente pari a 2 mc/mq. Dopo la stipula, una variante al piano regolatore generale avrebbe ridotto del 40% la capacità edificatoria del terreno. Nel giudizio di merito la società aveva chiesto, ai sensi dell'art. 1489 c.c., la riduzione del prezzo e, in subordine, la risoluzione del contratto con restituzione del doppio della caparra e risarcimento del danno. Esaurito il giudizio di legittimità con ordinanza n. 32958/2021, la società ha proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto nel valutare il secondo motivo del ricorso originario: secondo la ricorrente, l'ordinanza avrebbe considerato solo la questione dell'ammissibilità della produzione in appello del certificato di destinazione urbanistica, trascurando di esaminare la fondatezza della domanda di riduzione del prezzo e l'incidenza della variante urbanistica sul sinallagma contrattuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di percezione sul contenuto del secondo motivo del ricorso originario, poiché la precedente ordinanza aveva correttamente considerato che la censura investiva sia il profilo dell'ammissibilità della produzione documentale ex art. 345 c.p.c. sia quello dell'incidenza della riduzione di cubatura sull'equilibrio contrattuale. La doglianza della società, in realtà, mirava a contestare la valutazione giuridica compiuta dalla Corte sul motivo già esaminato, e quindi a denunciare un errore di giudizio, non deducibile con la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1489 c.c.

    invocato per chiedere la riduzione del prezzo in presenza di una situazione incidente sul godimento o sul valore del bene venduto; la Corte non entra nel merito della relativa domanda, perché il ricorso è dichiarato inammissibile in sede di revocazione

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato rispetto alla produzione in appello del certificato di destinazione urbanistica; la Corte osserva che la precedente ordinanza aveva già escluso che la produzione fosse inammissibile ai sensi della norma

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione è configurabile solo per errore di fatto percettivo e non per contestare la valutazione giuridica o l'interpretazione del motivo già esaminato

  • artt. 391-bis c.p.c.

    indicato come base normativa della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il parametro del contributo unificato dovuto

  • art. 2425/2066

    citazione giurisprudenziale nel testo, usata per affermare che il vizio revocatorio è escluso quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto richiede una vera svista percettiva sul contenuto degli atti o del motivo di ricorso, risultante dal confronto tra la sentenza e gli atti interni del giudizio di legittimità.
  • Non ricorre errore di fatto revocatorio quando la Corte abbia comunque esaminato il motivo, anche se la motivazione non sviluppi tutte le argomentazioni difensive prospettate dalla parte.
  • La censura che mira a contestare la valutazione giuridica di un motivo già scrutinato, o l'interpretazione del suo oggetto, integra un errore di giudizio e non è deducibile con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
  • Se la precedente decisione ha effettivamente pronunciato sul motivo di ricorso, il rimedio revocatorio è precluso, perché manca l'omissione percettiva richiesta dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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