Cassazione Civile, Sentenza n. 9157/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA 2016 per detrazione di IVA relativa a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti con DH ITALIA Srl; la società ha dedotto in Cassazione, tra gli altri profili, l'efficacia di giudicato di sentenza penale favorevole (assoluzione "perché il fatto non sussiste") a suo favore, prodotta in sede penale, invocando l'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 e sostenendo che tale sentenza annullerebbe le censure fiscali; inoltre si discuteva la rilevanza delle sentenze penali pronunciate a seguito di giudizio abbreviato e con formula ex art. 530, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti dalla ricorrente, confermando che: a) l'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 produce efficacia di giudicato penale nel processo tributario esclusivamente in relazione alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta; b) la norma si applica alle sentenze di assoluzione pronunciate "a seguito di dibattimento" e non comprende le sentenze emesse dopo giudizio abbreviato o le assoluzioni pronunciate ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (per insufficienza di prove); c) la sentenza penale, se non rientra nei casi di efficacia automatica, resta comunque un elemento di prova soggetto ad autonoma valutazione dal giudice tributario ai sensi dell'art. 654 c.p.p. e art. 20 d.lgs. n. 74/2000; pertanto la sentenza penale prodotta dalla ricorrente (emessa dal GUP a seguito di giudizio abbreviato e con formula ex art. 530, comma 2) non poteva assumere efficacia di giudicato nel giudizio tributario. Sono state imposte le spese processuali in capo alla ricorrente.
Norme richiamate
art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dall'art. 1, d.lgs. n. 87/2024)
«La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. ... Le disposizioni ... si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società ...»
La Corte ha interpretato la norma come volta esclusivamente al trattamento sanzionatorio: l'assoluzione dibattimentale ha efficacia vincolante nel processo tributario solo quanto alle sanzioni tributarie; non estende automaticamente il giudicato all'accertamento dell'imposta, per il quale la sentenza penale resta elemento di prova autonomamente valutabile dal giudice tributario.
La Cassazione ha distinto le assoluzioni pronunciate ai sensi del comma 1 (accertamento positivo dell'insussistenza del fatto) da quelle ex comma 2 (insufficienza di prove): le seconde non producono di regola efficacia di giudicato vincolante nel giudizio extra-penale.
Disciplina il rapporto tra procedimento penale e sanzioni amministrative-tributarie; la Corte ha sottolineato che, pur consentendo l'avvio autonomo del procedimento sanzionatorio, il legislatore ha previsto meccanismi di coordinamento che tuttavia non implicano l'automatica estensione del giudicato penale all'accertamento dell'imposta.
La sentenza penale costituisce prova che può essere acquisita nel processo tributario ai sensi dell'art. 654 c.p.p.; tuttavia essa è soggetta ad autonoma valutazione del giudice tributario e non assume automaticamente valore vincolante sull'accertamento dell'imposta.
Rinvio alla circolazione della prova tra processo penale e procedimento tributario; conferma che la sentenza penale può essere acquisita come prova nel giudizio tributario ma con valutazione autonoma del giudice tributario.
Norma richiamata dalla Corte per evidenziare il coordinamento sulle determinazioni sanzionatorie (rideterminazione del cumulo sanzionatorio) e la finalità di evitare trattamenti afflittivi contraddittori o eccessivi.
art. 7, comma 5-bis d.lgs. n. 546/1992
La Corte ha escluso l'applicazione retroattiva di tale disposizione (valutazione delle prove secondo nuovi criteri) ai giudizi iniziati anteriormente alla sua entrata in vigore, per cui la doglianza della ricorrente al riguardo è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato in relazione alla proposta di definizione del giudizio e alla procedura accelerata: la Corte ha confermato l'applicazione delle conseguenze previste per i casi in cui la decisione sia conforme alla proposta del consigliere delegato.
Massime di principio
- L'efficacia di giudicato di una sentenza penale dibattimentale di assoluzione (formula "il fatto non sussiste" o "non lo ha commesso") si estende nel processo tributario solo con riferimento alle sanzioni tributarie: essa non cancella automaticamente l'accertamento dell'imposta, che resta soggetto all'autonoma valutazione probatoria del giudice tributario.
- Per invocare l'art. 21-bis occorre che la sentenza penale sia: a) pronunciata a seguito di dibattimento (non da GUP a seguito di giudizio abbreviato) e b) con formula che esprima un positivo accertamento dell'insussistenza del fatto (non una assoluzione per insufficienza di prove ex art. 530, comma 2). Se questi requisiti mancano, la sentenza rimane comunque prova secondo le regole di circolazione della prova, ma non ha efficacia vincolante automatica.
- La parte che intende dedurre efficacia del giudicato in sede tributaria deve indicare con precisione i fatti materiali della sentenza penale rispetto ai quali si chiede l'identità con gli elementi oggetto del giudizio tributario: la mera produzione della sentenza senza specificazione non è sufficiente.
- Anche quando la sentenza penale non produce efficacia automatica sull'imposta, può essere utilizzata come elemento di prova ai sensi dell'art. 654 c.p.p. e art. 20 d.lgs. n. 74/2000; il giudice tributario valuta autonomamente la forza probatoria della decisione penale insieme alle altre prove del processo.
- Deposito e tempestività: la sentenza penale irrevocabile può essere depositata in Cassazione fino a 15 giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 21-bis; in pratica il deposito tempestivo è cruciale per consentire la valutazione del Collegio e per evitare preclusioni.
- Se si vuole ottenere l'annullamento delle sanzioni tributarie sulla base di una pronuncia penale favorevole, occorre verificare preliminarmente i requisiti soggettivi e oggettivi dell'art. 21-bis (dibattimento, formula, identità dei fatti) e documentare puntualmente la corrispondenza fattuale tra i due giudizi; in mancanza, va valorizzata la sentenza penale come elemento di prova nel quadro probatorio del processo tributario.
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