Cassazione Penale, Sentenza n. 2644/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli in gran parte per vizi motivazionali: contestano la conferma della responsabilità per reati in materia di stupefacenti (art. 73 e 74 T.U. stupefacenti) ritenuta sulla base di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri; lamentano la carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione; contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; discutono la corretta determinazione della pena, la ricorrenza di recidiva/continuazione o del ne bis in idem e, per alcuni, errori materiali nel dispositivo di primo grado (discrepanze tra lettura in udienza e sentenza depositata) o effetti del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, per lo più perché reiterative dei motivi d'appello o per mancato confronto con la motivazione di merito o per questioni processuali (rinuncia/concordato, difetto di rappresentanza tecnica, ecc.), la maggioranza dei ricorsi (tra cui: Ayala Gomez Josè Antonio, Ayala Gomez Julian Andres, Barone Lucia, Carbone Bruno, Colantuono Arcangelo, De Liso Antonio, Di Pierno Giacomo, Esposito Vincenzo, Faggioli Luisa, Fiore Domenico, Fucito Pasquale, Guatieri Antonio, Gomez Perales Antonio, Iavarone Maria, La Volla Marco, Lollo Andrea, Pirozzi Domenico, Prezioso Violetta, Verderosa Francesco). Ha però accolto parzialmente i ricorsi con riferimento alla determinazione della pena per CAPRIO MARIANNA e per TORINO VINCENZO: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena e ha rinviato tale profilo ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Per i ricorrenti dichiarati inammissibili sono state disposte condanne alle spese di giudizio e una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità ha riguardato altresì ricorsi ostativi per motivi di rappresentanza personale non consentita in cassazione (Lollo) e ricorsi preclusi dall'accordo ex art. 599-bis.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Le contestazioni penali riguardavano associazione e delitti collegati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla sussistenza dell'organizzazione e dei ruoli sulla base del compendio probatorio, salvo le eccezioni processuali esaminate
Art. 133: la commisurazione della pena è apprezzamento di merito del giudice ed è sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o illogicità; Art. 62-bis: la sola incensuratezza non impone il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche
art. 606, comma 3; art. 597, comma 3; art. 599-bis; art. 616; art. 649; art. 238-bis; artt. 571 e 613
Art. 606(3): i ricorsi che sindacano valutazioni di fatto e la prova sono inammissibili salvo travisamento della prova; Art. 597(3): divieto di reformatio in peius; Art. 599-bis: la rinuncia ai motivi/concordato limita la cognizione d'appello; Art. 616: potere di condanna alla somma per ammende in caso di ricorso inammissibile; Art. 649: menzionato in rapporto a questioni di ne bis in idem; Art. 238-bis: utilizzato quale riferimento probatorio per sentenze irrevocabili; artt. 571 e 613: richiamati in relazione ai requisiti di rappresentanza tecnica in cassazione
art. 1, comma 56 e comma 55 (modifiche relative al concordato e rappresentanza in cassazione)
Introduzione del concordato ex art. 599-bis con effetti preclusivi e irretrattabilità della rinuncia; la modifica ha anche imposto vincoli di rappresentanza tecnica per il ricorso in cassazione
Massime di principio
- Le impugnazioni in cassazione che mirano a rinnovare critiche di merito sulla valutazione delle prove (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riprese video) sono in massima parte inammissibili: la Suprema Corte sindaca tali valutazioni solo per manifesta illogicità o travisamento della prova.
- La qualificazione di associazione (art. 74 T.U.) richiede un "quid pluris" organizzativo rispetto al mero concorso: la valutazione congiunta di intercettazioni, riscontri materiali e dichiarazioni può fondare la condanna se emerge una struttura stabile e ruoli funzionali.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non trova tutela automatica nella sola incensuratezza; è necessaria l'allegazione di elementi positivi che giustifichino il loro riconoscimento; il giudice di merito non è tenuto a riprendere tutti gli elementi favorevoli ma solo quelli determinanti.
- La determinazione della pena è rimessa al giudice di merito nell'ambito dell'art. 133 c.p.; in cassazione si interviene solo per arbitrarietà, illogicità o travisamento dei parametri legali.
- La rinuncia ai motivi d'appello o l'accordo ex art. 599-bis limitano la cognizione del giudice di secondo grado e producono effetti preclusivi anche in sede di legittimità; questioni non impugnate formano giudicato.
- Errori materiali tra dispositivo letto in udienza e sentenza depositata possono giustificare interventi di merito o rimedi limitati (es. rinvio solo per la determinazione della pena) ma non consentono trasformazioni che determinino reformatio in peius in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di rappresentanza tecnica: la sottoscrizione personale dell'imputato è inammissibile dopo le modifiche normative che richiedono l'avvocato iscritto nell'albo speciale per la cassazione.
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