Cassazione Penale, Sentenza n. 35307/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che li aveva ritenuti responsabili di molteplici reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (marijuana e cocaina) ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. In particolare: per Tabaku si contestava il ruolo di organizzatore con sequestri o custodia di notevoli quantitativi di marijuana (es. 25 kg, 16,835 kg) e cessioni di cocaina, nonché condotte violente/estorsive tramite un intermediario (art. 629 c.p.); per Dama si contestava la detenzione/cessione in concorso con Tabaku (es. 100 g di cocaina). In Cassazione Dama deduceva il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7 ("ravvedimento operoso" o collaborazione) e omissione di motivazione su riduzioni per continuazione; Tabaku censurava l'insufficienza e genericità delle prove ("droga parlata", mancanza di sequestri diretti e riscontri individualizzanti), la mancata applicazione della lieve entità (art. 73, comma 5) e il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione degli aumenti per reati in continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Sulla questione di Dama, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso l'attenuante speciale dell'art. 73, comma 7, in quanto le dichiarazioni del ricorrente sono state ritenute meramente informative e non concretamente utili a ottenere sequestri rilevanti o ad impedire ulteriori reati; la collaborazione è stata comunque valorizzata in sede di riconoscimento delle attenuanti generiche. Sulle doglianze di Tabaku, la Corte ha confermato che la valutazione delle dichiarazioni di chiamata in correità è stata effettuata correttamente dalla Corte territoriale, che ha riscontrato convergenza di prove (pedinamenti, intercettazioni, dichiarazioni di terzi, episodio di consegna accertato dai carabinieri) e un episodio di consegna materiale assistito dagli operanti; la qualificazione dell'ipotesi di lieve entità è stata esclusa in presenza di quantitativi ingenti (>20 kg di marijuana) e di sistematicità dell'attività di spaccio. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Art. 73, comma 7 (attenuante per collaborazione): applicabile solo se la collaborazione ha fornito un contributo utile e proficuo alle indagini o ha impedito ulteriori attività criminali; mere confessioni informative non bastano. Art. 73, comma 5 (lieve entità): esclusa se anche uno solo dei parametri (quantitativo, modalità, contesto) evidenzia offensività significativa, come nel caso di ingenti quantitativi e sistematicità.
Rilevata con riferimento alle condotte violente e minacciose esercitate, per il tramite di un intermediario, per esigere pagamenti derivanti dallo spaccio; la norma qualifica il reato di estorsione/violenza come fatto autonomo rilevante ai fini della responsabilità.
Codice di procedura penale - art. 350, comma 7
Richiamato in relazione alle dichiarazioni rese in sede di arresto/interrogatorio: tali verbali sono rilevanti, ma la loro efficacia ai fini dell'attenuante speciale dipende dall'effettiva utilità delle informazioni fornite.
Codice di procedura penale - art. 192, comma 3
Imposta i criteri per valutare la credibilità della chiamata in correità: il giudice deve esaminare personalità del dichiarante, rapporti con gli imputati, motivazioni della dichiarazione, nonché coerenza, precisione, ricchezza di particolari e riscontri estrinseci.
Attinente alle attenuanti generiche: la Corte ha potuto riconoscerle in misura limitata sulla base dell'apprezzamento complessivo della condotta e dei fatti.
Criteri per il giudizio sulle circostanze attenuanti e per la quantificazione della pena: la Corte territoriale ha motivato la scelta della misura della pena richiamando, tra gli altri elementi, la gravità complessiva, l'età e i precedenti.
Massime di principio
- L'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7 (collaborazione/ravvedimento) richiede la dimostrazione di un "contributo utile e proficuo" alle indagini o alla prevenzione di ulteriori reati: semplici ammissioni o informazioni generiche non sono sufficienti.
- Le dichiarazioni di chiamata in correità devono essere valutate attentamente dal giudice sotto il profilo della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca; servono riscontri estrinseci convergenti per fondare una condanna quando la prova procede per dichiarazioni de relato.
- La cosiddetta "droga parlata" può integrare prova sufficiente se il quadro probatorio complessivo (intercettazioni, pedinamenti, consegne osservate, dichiarazioni di terzi) consente di individuare quantità e responsabilità in modo specifico.
- L'ipotesi della lieve entità è esclusa qualora emergano almeno uno dei fattori ostativi (quantitativi significativi, sistematicità dell'attività, modalità organizzative tali da dimostrare offensività rilevante): la presenza di ingenti quantitativi è spesso decisiva.
- Le valutazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e alla valutazione complessiva delle fonti probatorie sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione è congrua, logica ed esaustiva; la Suprema Corte interviene principalmente su questioni di diritto o vizi motivazionali.
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