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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06689/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, fondata sul mancato pagamento di diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito per un importo complessivo rilevante. La società contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'invalidità della notifica della cartella esattoriale presupposta, sostenendo che la notificazione dovesse considerarsi inesistente. Il primo giudice aveva respinto il ricorso; in appello la decisione era stata ribaltata, ritenendosi invalida la notifica della cartella e annullandosi di conseguenza la comunicazione di iscrizione ipotecaria. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione degli artt. 140, 143 e 145 c.p.c., dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che la cartella era stata regolarmente notificata alla società. La controricorrente ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso perché 'assemblato'.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, escludendo che fosse un ricorso 'assemblato', poiché conteneva specifiche critiche alla sentenza impugnata e la riproduzione di atti e documenti pertinenti alla notificazione. Nel merito ha accolto la censura dell'Agenzia: dalla documentazione richiamata emergeva che il messo notificatore aveva tentato la notifica presso la sede della società, aveva attestato di non aver rinvenuto la sede societaria e, in un successivo accesso, aveva constatato l'irreperibilità anche dell'amministratore unico; risultavano inoltre adempiuti gli ulteriori passaggi previsti per l'irreperibilità assoluta, con deposito e affissione presso la Casa comunale ai sensi dell'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973. La procedura è stata quindi qualificata come regolare in caso di irreperibilità assoluta della società. La Corte ha anche precisato che la notificazione al legale rappresentante non è una modalità che l'Amministrazione è tenuta ad attivare se la notifica alla società sia stata regolarmente eseguita. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna per nuovo esame in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.

  • art. 140 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte ritiene infondata la censura perché la notifica è stata ricostruita come regolare secondo la disciplina applicabile all'irreperibilità assoluta.

  • art. 143 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto ostativo alla validità della notifica in presenza di irreperibilità assoluta.

  • art. 145 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso e nella sentenza di merito; la Corte osserva che la notifica alla persona giuridica è validamente eseguita presso la società e non richiede, in aggiunta, la notificazione al legale rappresentante.

  • art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

    È indicato tra le norme poste a base della disciplina della notificazione della cartella esattoriale.

  • art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte afferma che, in ipotesi di irreperibilità assoluta della società, il deposito e l'affissione presso la Casa comunale integrano una procedura regolare di notificazione.

Massime di principio

  • Quando la notificazione di una cartella o di un atto tributario risulta documentata con tentativi di consegna presso la sede del destinatario, attestazione dell'irreperibilità e completamento degli adempimenti sostitutivi previsti dalla legge, la notifica deve considerarsi valida in caso di irreperibilità assoluta del destinatario.
  • Per le persone giuridiche, la notificazione validamente eseguita presso la sede sociale non impone all'Amministrazione di attivare anche una separata notificazione al legale rappresentante, se non richiesta dalla specifica disciplina applicabile al caso concreto.
  • Un ricorso per cassazione non è inammissibile per il solo fatto di contenere la riproduzione di atti o documenti e ampie citazioni giurisprudenziali, purché presenti censure specifiche e intellegibili alla sentenza impugnata.
  • L'annullamento di un atto consequenziale presupposto sulla sola base dell'asserita inesistenza della notifica dell'atto precedente non regge se dagli atti emerge invece il corretto perfezionamento della procedura notificatoria prevista per l'irreperibilità assoluta.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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