Cassazione Civile, Ordinanza n. 11773/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce dal riconoscimento, in favore di un lavoratore addetto alle attività di magazzino, dell’inquadramento nel V livello del CCNL Terziario sin dall’inizio del rapporto svolto in somministrazione, con successivo passaggio al IV livello dopo 18 mesi e condanna al pagamento delle differenze retributive dal 1° marzo 2016. In appello è stata inoltre dichiarata l’illegittimità dell’assorbimento di un superminimo individuale di euro 50,01 al momento del passaggio al livello superiore, con ulteriore condanna della società al pagamento di euro 1.925,39. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. per asserito scostamento tra domanda e decisione quanto alla decorrenza del superiore inquadramento; (2) violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. e di varie norme processuali e collettive per avere riconosciuto il V livello senza adeguata verifica delle conoscenze e capacità richieste; (3) violazione delle norme del CCNL e dei criteri ermeneutici per avere valorizzato l’automazione e la procedimentalizzazione dell’organizzazione aziendale anziché le sole mansioni; (4) censura conseguenziale sulla decorrenza del passaggio al IV livello; (5) violazione di artt. 1362, 2099 e 2103 c.c. e del CCNL per avere escluso l’assorbimento del superminimo; (6) in subordine, ulteriore censura interpretativa per sostenere che, dagli accordi e dal comportamento delle parti, il superminimo fosse assorbibile anche a fronte dell’aumento dei minimi conseguente al superiore inquadramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto a contestare un’affermazione non decisiva della sentenza impugnata, senza specificare un effettivo vizio di ultrapetizione rispetto alla decisione di primo grado. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi centrali sull’inquadramento, osservando che la valutazione della professionalità richiesta dalle mansioni svolte è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione; ha anche rilevato che le censure erano formulate in modo promiscuo, cumulatingo violazioni di legge eterogenee senza chiara scomposizione dei singoli vizi. Quanto ai motivi sul superminimo, la Corte ha ribadito che il superminimo individuale è normalmente assorbibile dai miglioramenti economici correlati a una superiore qualifica, salvo diversa pattuizione o diversa disciplina collettiva, e che l’onere di provare la deroga grava sul lavoratore; tuttavia ha ritenuto inammissibili le doglianze della società perché dirette soltanto a contrapporre una diversa interpretazione degli accordi individuali a quella resa dal giudice di merito, interpretazione giudicata non implausibile e coerente con i criteri ermeneutici. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, nel motivo in esame, dedotto come violato senza incidere sulla ratio decidendi.
richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione; la Corte rileva che la doglianza non coglie la ratio della sentenza impugnata.
norma evocata in relazione all’inquadramento professionale e alle differenze retributive; la Corte rimette la relativa verifica alla valutazione di merito delle mansioni svolte.
richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio, sia sull’inquadramento sia sulla deroga alla regola di assorbimento del superminimo.
evocato tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza specifica critica idonea a superare il vaglio di inammissibilità.
richiamato nel contesto della censura processuale sulla formulazione della domanda introduttiva.
richiamato nel contesto della censura processuale sulla difesa e sull’allegazione dei fatti.
art. 113 del CCNL Terziario
utilizzato per la classificazione del livello di inquadramento e per la disciplina retributiva collegata.
richiamato come criterio di interpretazione del contratto individuale e della lettera di superminimo.
invocato dalla ricorrente tra i criteri ermeneutici, ma le censure sono ritenute meramente contrappositive.
richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa lettura della clausola sul superminimo.
richiamato dalla Corte per affermare il criterio di conservazione del contratto e sostenere l’interpretazione che attribuisca efficacia alla clausola speciale sul superminimo.
evocato dalla ricorrente tra le regole interpretative delle clausole contrattuali.
richiamato in relazione alla struttura della retribuzione e al superminimo individuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La valutazione della corrispondenza tra le mansioni concretamente svolte e il livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come semplice riesame del merito.
- Le censure di legittimità che cumulano in modo promiscuo violazioni di norme sostanziali, processuali e collettive senza indicare con precisione quale errore sia riferito a ciascun vizio sono inammissibili perché impediscono di individuare il devolutum.
- Il superminimo individuale è normalmente assorbibile dai miglioramenti economici connessi a una superiore qualifica o a incrementi dei minimi tabellari, salvo diversa pattuizione individuale o diversa previsione collettiva; chi invoca la deroga alla regola generale deve darne prova.
- L’interpretazione delle clausole che regolano l’assorbimento del superminimo compete al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se si dimostra una specifica violazione dei canoni ermeneutici o un’illogicità manifesta, non mediante la mera proposta di una lettura alternativa.
- Quando una clausola individuale indica espressamente una specifica ipotesi di assorbimento, essa può essere letta restrittivamente nel senso di escludere forme diverse di assorbimento non menzionate, purché tale lettura non renda la pattuizione priva di utilità e rispetti il criterio di conservazione del contratto.
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