Cassazione Civile, Ordinanza n. 34628/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia riguardava un rapporto di conto corrente bancario intestato a una società, nel quale la correntista aveva chiesto l'accertamento dell'assenza di valide pattuizioni scritte su interessi ultralegali, anatocismo, spese, commissioni e commissione di massimo scoperto, con rideterminazione del saldo e ripetizione di quanto indebitamente percepito. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato improponibile la domanda di ripetizione, ma aveva comunque rideterminato il saldo del rapporto. In appello la banca aveva contestato, tra l'altro, la declaratoria di illegittimità dell'anatocismo dal luglio 2000 e l'esclusione della commissione di massimo scoperto, richiamando la comunicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 25 d.lgs. n. 342/1999 e la delibera CICR del 9 febbraio 2000, nonché una lettera contratto del 16 febbraio 2006 che, secondo la banca, avrebbe contenuto pattuizioni determinate su tassi e CMS. La Corte d'appello ha invece ritenuto nulla la clausola originaria per indeterminatezza e ha escluso la validità della successiva lettera del 16 febbraio 2006 per mancanza di specifica approvazione scritta della correntista, rideterminando il saldo con espunzione di anatocismo, spese, CMS e applicazione del tasso ex art. 117 T.U.B. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione del chiesto e pronunciato e del giudicato interno, assumendo che la Corte d'appello avesse deciso su questioni non devolute e già coperte da giudicato; 2) violazione delle regole ermeneutiche contrattuali e dell'art. 117 T.U.B., per avere interpretato erroneamente la lettera del 16 febbraio 2006 e applicato i tassi sostitutivi; 3) violazione degli artt. 1346 c.c., 115 e 116 c.p.c., art. 117 T.U.B. e L. n. 2/2009, per aver ritenuto nulla la CMS pur pattuita con indicazione percentuale. La Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili perché la sentenza di primo grado aveva già escluso gli addebiti non validamente pattuiti, sicché non era formato giudicato sul punto invocato dalla banca; inoltre la questione decisiva restava l'assenza di specifica approvazione per iscritto della lettera del 16 febbraio 2006, ratio non utilmente censurata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della banca alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della banca. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era giudicato interno sulla validità della lettera del 16 febbraio 2006 né violazione dell'art. 112 c.p.c., essendo la questione della mancanza di specifica approvazione scritta rilevabile d'ufficio e non coperta da preclusione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché tutti centrati sulla lettera del 16 febbraio 2006 senza confrontarsi con la ratio decidendi della Corte territoriale, fondata sulla mancata sottoscrizione specifica da parte della correntista. Sono state confermate le statuizioni della Corte d'appello sulla rideterminazione del saldo del conto corrente, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente o vizi formali viene dedotta come conseguenza della pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte esclude il vizio perché la decisione impugnata è coerente con le questioni effettivamente devolute e decise.
Non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice decide su questioni già interne al thema decidendum e non coperte da giudicato.
Il giudicato interno si forma solo sui capi effettivamente non impugnati; nel caso concreto non si era formato sulla validità della lettera del 16 febbraio 2006 nella sua globalità.
Richiamato come criterio ermeneutico contrattuale, ma i motivi che lo invocano sono dichiarati inammissibili perché non colpiscono la ratio della decisione.
Richiamato ai fini dell'interpretazione complessiva della clausola contrattuale, ma la censura non è scrutinata nel merito per difetto di attacco alla ratio decidendi.
Richiamato dalla banca per sostenere una lettura conservativa della clausola, ma senza esito nel giudizio di legittimità.
È richiamato come parametro di corretta valutazione delle risultanze processuali, ma la Corte non ravvisa violazioni autonome utili a sovvertire la decisione impugnata.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. come parametro di valutazione delle prove, ma le censure sono ritenute inammissibili o infondate.
È applicato quale tasso sostitutivo in difetto di valida pattuizione scritta delle condizioni economiche del rapporto.
La semplice comunicazione in Gazzetta Ufficiale richiamata dalla banca non basta, da sola, a rendere legittima la capitalizzazione degli interessi in assenza di specifica pattuizione scritta.
delibera CICR 9 febbraio 2000
La delibera è richiamata per escludere che la pubblicazione/comunicazione normativa sia sufficiente, occorrendo una pattuizione specifica tra le parti.
La Corte d'appello ha ritenuto la clausola relativa alla CMS nulla per indeterminatezza dell'oggetto; la Cassazione non sovverte tale apprezzamento perché la censura non colpisce la ratio decisiva.
Richiamata dalla ricorrente in tema di CMS, senza che la Corte di cassazione ne tragga una diversa conclusione rispetto alla decisione impugnata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma sul rito camerale richiamata per la trattazione del ricorso.
Norma sul procedimento camerale per la decisione del ricorso.
Richiamato nel procedimento successivo di correzione di errore materiale.
Richiamato nell'ordinanza di correzione dell'errore materiale.
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Richiamato nell'ordinanza di correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado ha già escluso determinate voci di addebito per assenza di valida pattuizione scritta, l'impugnazione deve essere calibrata sui soli capi effettivamente sfavorevoli; non si forma giudicato interno su profili non coperti da una specifica statuizione decisoria o non impugnati nei termini rilevanti.
- La mancata specifica approvazione per iscritto delle condizioni economiche di un rapporto bancario consente di disattendere le clausole invocate dalla banca e di applicare la disciplina sostitutiva ex art. 117 T.U.B.; la sola richiamata comunicazione normativa o la mera esistenza di un documento non basta se difetta la valida pattuizione tra le parti.
- Le censure di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali sono inammissibili in cassazione quando non si confrontano con la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con la ragione autonoma e decisiva che sorregge la pronuncia.
- La deduzione di nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale, specie in materia di commissioni bancarie e interessi, regge se il regolamento negoziale non consente di determinare con sufficiente precisione l'oggetto della prestazione; la mera indicazione di un rinvio a usi o condizioni pregresse non sana di per sé il difetto di determinatezza.
- Il ricorso per cassazione deve colpire specificamente tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; se una di esse resta non censurata, il ricorso è inammissibile anche se le altre doglianze sarebbero astrattamente scrutinabili.
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