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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27677/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appellante)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda degli attori; questi avevano poi proposto appello notificandolo a mezzo PEC. La Corte d'appello ha dichiarato improcedibile il gravame ritenendo non dimostrata in modo rituale la notificazione telematica dell'atto di appello, nonostante nel fascicolo fossero presenti copie in PDF delle relate, delle ricevute di accettazione e consegna e, secondo i ricorrenti, anche i file .eml e gli altri elementi informatici idonei a provare data e contenuto della notifica. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi, tutti centrati sulla violazione delle norme sulle notifiche telematiche e sulla erronea declaratoria di improcedibilità: (1) violazione dell'art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994 per il mancato riconoscimento della validità probatoria della produzione in PDF del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute; (2) violazione degli artt. 156, comma 5, e 157 c.p.c. per non avere attribuito rilievo sanante alla costituzione della parte appellata e al raggiungimento dello scopo dell'atto, in assenza di contestazioni sulla conformità dell'appello notificato; (3) violazione degli artt. 3-bis l. n. 53/1994, 16-septies d.l. n. 179/2012 e norme tecniche, assumendo che la Corte d'appello avesse travisato gli atti e omesso di considerare le integrazioni depositate telematicamente con i file delle notifiche. I ricorrenti hanno sostenuto che la presenza nel fascicolo degli elementi relativi alla notifica, unitamente alla costituzione degli appellati e alla mancata contestazione, escludeva l'improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di appello notificato via PEC, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto e della relativa notifica non comporta automaticamente l'improcedibilità, specie quando la parte destinataria della notifica è costituita e dispone degli elementi necessari per verificare la conformità dell'atto, e quando dagli atti risultano data e contenuto della notificazione senza contestazioni sulla regolarità. La sentenza della Corte d'appello di Napoli è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1-bis, L. n. 53/1994

    La produzione in formato PDF del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute può assumere rilievo probatorio ai fini della dimostrazione della notificazione telematica; l'omesso deposito degli originali telematici non implica automaticamente improcedibilità se la prova della notifica è comunque desumibile dagli atti.

  • artt. 156, comma 5, e 157 c.p.c.

    Il vizio formale dell'atto è sanabile quando l'atto ha raggiunto il proprio scopo e non risulta una lesione del diritto di difesa della controparte.

  • art. 3-bis, L. n. 53/1994

    È richiamata come norma disciplinante la notificazione a mezzo PEC, la cui corretta prova può risultare anche dagli atti depositati nel fascicolo.

  • art. 16-septies, D.L. n. 179/2012

    È richiamato nel quadro della disciplina delle notificazioni telematiche e delle relative modalità temporali e tecniche.

  • art. 165 c.p.c.

    È evocato in relazione alla tempestività della costituzione e alla necessità della prova della notifica ai fini del controllo del rito.

  • art. 348 c.p.c.

    La mancata produzione in forma telematica dell'atto notificato non integra improcedibilità del gravame quando il vizio è meramente formale e risulta comunque raggiunto lo scopo dell'atto.

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    È richiamato per il principio già enunciato dalle Sezioni Unite in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione e sanatoria tramite produzione della prova della notifica.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato a sostegno del criterio di effettività della tutela giurisdizionale e contro formalismi eccessivi.

  • art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È richiamato a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per privilegiare il processo orientato alla decisione di merito e alla strumentalità delle forme.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la mancata produzione degli originali o duplicati telematici dell'atto notificato a mezzo PEC non comporta automaticamente l'improcedibilità del gravame se dagli atti risulta comunque la notificazione e la parte appellata è in grado di verificare la conformità dell'atto ricevuto.
  • La sanzione dell'improcedibilità non può essere applicata in presenza di un vizio meramente formale quando il destinatario della notifica si è costituito e non ha contestato la regolarità o conformità dell'atto, risultando raggiunto lo scopo del deposito e della notificazione.
  • In materia di notificazioni telematiche, il giudice deve privilegiare la strumentalità delle forme e l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando esiti di inammissibilità o improcedibilità fondati su vuoti formalismi quando non vi sia pregiudizio difensivo.
  • La prova della notificazione a mezzo PEC può essere desunta anche dal complesso degli atti presenti nel fascicolo, inclusi relata, ricevute, file informatici e indicazioni sulla data e sull'orario di invio e ricezione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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