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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1160/2020 del 21/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La società cliente aveva convenuto la fornitrice davanti al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, chiedendo il risarcimento o comunque la condanna per inesatto adempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica. La fornitrice aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme contrattualmente dovute. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale e accolto quella riconvenzionale. La società aveva appellato; dopo avere notificato il 9 gennaio 2016 un primo atto di appello con citazione per il 20 aprile 2016 senza iscriverlo tempestivamente a ruolo, il 5 febbraio 2016 aveva notificato un secondo atto, denominato «atto di appello in riassunzione», con citazione per il 20 maggio 2016. Il 10 febbraio 2016 aveva però iscritto a ruolo depositando telematicamente il primo atto, anziché il secondo; il 21 aprile aveva depositato l’atto corretto e il giorno successivo ne aveva depositato copia analogica. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 3 giugno 2016, aveva dichiarato improcedibile il gravame per tardiva iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 347 e 348 c.p.c. Con un unico motivo la ricorrente ha contestato tale statuizione, sostenendo che la sua intenzione di iscrivere il secondo atto fosse evidente e che il deposito del primo fosse dovuto a un mero errore materiale, successivamente corretto. La resistente ha inoltre eccepito l’improcedibilità del ricorso per cassazione per la mancata menzione, nell’elenco degli allegati, della copia autentica della sentenza e per il mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso: la trasmissione del fascicolo d’ufficio non era necessaria per decidere le questioni proposte e la sentenza impugnata era stata prodotta in copia autentica; la sua mancata menzione nell’elenco degli allegati costituiva una mera irregolarità formale priva di sanzione. Ha poi rigettato l’unico motivo. La nota di iscrizione a ruolo indicava la data di citazione del primo atto ed era coerente con l’atto effettivamente depositato: l’appellante aveva quindi iscritto a ruolo il primo atto, non quello che dichiarava di voler iscrivere. La successiva sostituzione con un atto introduttivo recante una diversa data di citazione non poteva sanare il vizio, poiché l’atto introduttivo identifica la lite e la vocatio in ius incide sul diritto di difesa della controparte; l’iscrizione risultava dunque radicalmente inidonea al raggiungimento dello scopo e la successiva sostituzione non era sanante. La Corte ha confermato la conseguenza processuale della tardiva iscrizione a ruolo e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 8.200 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Non ha provveduto sulla richiesta di patrocinio a spese dello Stato, non essendo stata depositata la delibera di ammissione; ha inoltre osservato che una società commerciale non rientra tra i soggetti ammessi al beneficio.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata richiesta di trasmissione, da parte del ricorrente, del fascicolo d’ufficio del giudice a quo, ex art. 369 c.p.c., non determina l’improcedibilità dell’impugnazione ove l’esame di quel fascicolo non sia necessario per la soluzione delle questioni prospettate con quest’ultima.

    La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio comporta improcedibilità soltanto quando il suo esame sia indispensabile per decidere il ricorso; la produzione della copia autentica della sentenza soddisfa la condizione prevista dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., mentre l’omissione della sentenza nell’elenco degli allegati è una mera irregolarità formale.

  • art. 347 c.p.c.

    Così più correttamente inquadrata la fattispecie, si deve, tuttavia, concludere che l’iscrizione a ruolo di un atto diverso da quello che si sarebbe dovuto iscrivere, pur non determinando l’improcedibilità dell’impugnazione, dà luogo ad una nullità non sanabile, in quanto radicalmente inidonea al raggiungimento dello scopo.

    L’iscrizione a ruolo tempestiva ma effettuata depositando un atto introduttivo diverso da quello che si intendeva iscrivere non equivale a mancata costituzione tardiva, ma è affetta da nullità non sanabile quando l’atto depositato non è idoneo a identificare correttamente il giudizio; non è ammessa la sua successiva sostituzione con un atto recante elementi identificativi diversi.

  • art. 348 c.p.c.

    In sostanza, la Giesse B. s.r.l. – al di là di quale fossero i suoi intendimenti – ha effettivamente iscritto a ruolo l’atto di appello notificato il 9 gennaio 2016 e, quindi, ha violato i termini di cui all’art. 347 c.p.c.

    La statuizione impugnata aveva dichiarato improcedibile l’appello per inosservanza dei termini di costituzione, ma la ratio della decisione di legittimità individua nella concreta iscrizione a ruolo del primo atto, anziché del secondo, la violazione dei termini di cui all’art. 347 c.p.c.; l’art. 348 c.p.c. è richiamato nel quadro della censura, senza un’autonoma interpretazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Le conseguenze di una costituzione avvenuta nel termine ma senza l’osservanza delle forme evocate nell’art. 347, comma 1 essendo il regime delle improcedibilità, in quanto di maggior rigore rispetto al sistema generale delle nullità, di stretta interpretazione soggiacciono, viceversa, al regime delle nullità di cui all’art. 156 c.p.c. e ss. e, quindi, vanno disciplinate applicando il principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo e ciò anche attraverso l’esame di atti distinti o di comportamenti successivi rispetto a quello entro il quale la costituzione doveva avvenire.

    Quando la costituzione avviene entro il termine ma senza rispettare le forme prescritte, la fattispecie è regolata dalle nullità e dal principio del raggiungimento dello scopo, non dalla sanzione di improcedibilità; tuttavia, nel caso deciso, la radicale inidoneità dell’atto introduttivo depositato e la lesione delle esigenze di identificazione della lite impedivano la sanatoria.

  • D.L. n. 179/2012, art. 16-bis, comma 9-bis

    La sentenza impugnata è stata prodotta in copia autentica, giusta asseverazione di conformità resa dal procuratore della società ricorrente ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-bis.

    La disposizione è richiamata quale base dell’asseverazione di conformità apposta dal procuratore sulla copia della sentenza impugnata, la cui produzione ha soddisfatto la condizione documentale prevista per il ricorso.

  • art. 385 c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

    In ragione della soccombenza, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della ricorrente e liquidate nel dispositivo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lei proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali.

    In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, senza margini di valutazione discrezionale.

Massime di principio

  • La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudice a quo non rende improcedibile il ricorso per cassazione se l’esame del fascicolo non è indispensabile per decidere le questioni proposte.
  • La condizione di procedibilità relativa alla produzione della sentenza impugnata è soddisfatta dalla produzione della copia autentica; la mancata menzione della copia nell’elenco degli allegati è una mera irregolarità formale priva di sanzione.
  • La costituzione in appello effettuata entro il termine, ma senza il rispetto delle forme prescritte, ricade di regola nel regime delle nullità e nel principio del raggiungimento dello scopo, non nella sanzione di improcedibilità, che è di stretta interpretazione.
  • L’iscrizione a ruolo di un atto introduttivo diverso da quello che si intendeva iscrivere, quando la nota di iscrizione e l’atto depositato identificano coerentemente il primo atto, non è sanabile mediante la successiva sostituzione con un atto recante una diversa data di vocatio in ius.
  • La sostituzione successiva dell’atto introduttivo non può essere utilizzata per alterare elementi essenziali di identificazione della lite, tra cui le parti e la data della vocatio in ius, poiché ciò pregiudicherebbe il diritto di difesa della controparte e non realizza il raggiungimento dello scopo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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