Cassazione Penale, Sentenza n. 7487/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna a seguito di un sinistro mortale occorso su un tratto stradale interessato da lavori. Deduce: (1) che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato l'esistenza di una causa sopravvenuta (la condotta di guida imprudente dei due conducenti coinvolti) idonea ad interrompere il nesso causale tra la gestione del cantiere e l'evento; (2) che i giudici hanno omesso o derogato nell'applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), chiedendo una pena più favorevole in relazione alle modalità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione di merito che aveva ritenuto gravemente colposa la condotta del ricorrente quale garante della sicurezza del cantiere: la barriera posizionata ha consentito la creazione di un pericoloso flusso alternato su una carreggiata unica, con sistematica invasione della corsia opposta, e ciò è stato ritenuto causa originaria dell'evento. Le condotte dei conducenti sono state riconosciute concorrenti ma non eccezionali né abnormi da interrompere il nesso di causalità. Quanto alle attenuanti generiche, i giudici di merito le avevano già concesse nel regime di prevalenza e avevano ridotto la pena alla misura massima consentita; la Cassazione ha ritenuto irrilevanti le doglianze che chiedevano una ulteriore rideterminazione della pena. Per l'inammissibilità del ricorso e la mancata sussistenza di un vizio nella determinazione della causa di inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria equitativa pari a euro 3.000.
Norme richiamate
Il nesso di causalità va valutato nel complesso e la causa sopravvenuta interrompe il nesso soltanto se è eccezionale, abnorme e sufficiente di per sé a determinare l'evento; condotte non straordinarie dei conducenti non estinguono la responsabilità del garante del cantiere
Le attenuanti generiche possono essere riconosciute ma la loro quantificazione compete al giudice di merito; la semplice invocazione delle attenuanti senza specifici elementi positivi non giustifica la riforma del trattamento sanzionatorio in Cassazione
art. 21, comma 2, codice della strada
Obbligo di interdizione efficace e di apposizione di sbarramenti e segnaletica idonei per cantieri stradali: la violazione di tale obbligo e la realizzazione di una pista temporanea con segnaletica inadeguata ha costituito a fondamento della colpa del responsabile dell'impresa
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico le violazioni di legge e i vizi di motivazione contestati; doglianze aspecifiche o che chiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di rimando/formalità utilizzata per formulare i motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi in concreto aspecifici e non idonei a fondare la cassazione
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla non esclusione di responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e all'obbligo di condanna alle spese per ricorso inammissibile
Massime di principio
- Le contestazioni sulla dinamica di un incidente stradale e sulla valutazione delle condotte dei singoli utenti sono apprezzamenti di fatto di competenza del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o carente in punti fondamentali
- Perché una condotta sopravvenuta interrompa il nesso di causalità deve trattarsi di comportamento eccezionale, abnorme o totalmente imprevedibile rispetto al rischio originario: mera imprudenza o violazione dei limiti di velocità, di per sé, non sono sufficienti
- Chi ha la responsabilità della sicurezza di un cantiere stradale deve adottare misure concrete e adeguate (chiusure efficaci, sbarramenti, segnaletica idonea); l'omissione può integrare colpa grave e produrre responsabilità penale in caso di evento
- Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di valutazione per giustificare una riduzione ulteriore della pena; la loro mera invocazione senza specifici elementi non obbliga la Cassazione a riformare la dosimetria operata dal giudice di merito
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: i ricorsi che sollevano critiche generiche o chiedono una rivalutazione del materiale probatorio rischiano l'inammissibilità
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