Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27712/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. I promissari acquirenti avevano domandato la risoluzione del preliminare e la restituzione della caparra, deducendo che, dopo la stipula e prima del definitivo, il notaio da loro scelto aveva riscontrato irregolarità catastali tali da rendere incerto l'oggetto della vendita. Il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione e disposto la restituzione della caparra. In appello i promittenti venditori avevano contestato tale decisione, ma la Corte territoriale aveva confermato il rigetto del loro gravame e, su appello incidentale dei promissari acquirenti, aveva riconosciuto anche un risarcimento del danno pari alla provvigione corrisposta all'intermediario. Con il ricorso per cassazione i venditori deducevano quattro motivi: 1) omessa motivazione sulla rilevanza dei dati catastali ai fini dell'individuazione dell'oggetto della compravendita e quindi dell'asserita impossibilità di determinarlo; 2) contraddittoria motivazione sulla mancata produzione di un contratto di compravendita del 1960 e su una successiva vendita del 2002, nonché sulla diversa attendibilità delle dichiarazioni di due notai; 3) contraddittoria motivazione in tema di manleva, sostenendo che, confermata la risoluzione, i loro danti causa avrebbero dovuto tenerli indenni dalle conseguenze della condanna; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere della prova e motivazione insufficiente sulla condanna al risarcimento del danno, quantificato nella provvigione versata al mediatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, per un verso, la Corte d'appello aveva già esaminato e respinto in modo coerente le censure sull'indeterminatezza dell'oggetto, sulla mancata produzione documentale e sulla domanda di manleva; per altro verso, il vizio di contraddittorietà della motivazione non è più deducibile alla luce della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale aveva accertato che il pagamento della provvigione di mediazione non era stato contestato e i ricorrenti non avevano confrontato tale rilievo. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato come parametro per la censura sull'onere della prova, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché la Corte d'appello aveva ritenuto non contestato il pagamento della provvigione di mediazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di contraddittorietà della motivazione non è più configurabile nella formulazione vigente; non può quindi essere autonomamente denunciato come motivo di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È stato richiamato solo quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che denunci un vizio motivazionale deve confrontarsi puntualmente con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; il motivo è inammissibile se non si misura con gli argomenti effettivamente utilizzati dal giudice di merito.
  • Il vizio di contraddittorietà della motivazione non è più autonomamente deducibile come motivo di ricorso per cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; occorre invece prospettare, nei limiti consentiti, un omesso esame di un fatto decisivo o una diversa specifica violazione di legge.
  • Quando il giudice di merito accerta che un fatto rilevante non è stato specificamente contestato, la parte che ricorre per cassazione non può limitarsi a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio, ma deve misurarsi con tale non contestazione.
  • La domanda di manleva presuppone una censura che investa anche gli elementi fattuali e documentali posti a base della decisione di merito; in cassazione non è sufficiente invocare in modo generico il rapporto di garanzia senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MateriePreliminare di vendita ed esecuzione in forma specifica ex art. 2932Ricorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.