Sentenza del 13/09/2023 n. 26445 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della C.t.r. che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per tardività in una controversia sulle cartelle/estractti di ruolo; nell'unico motivo di ricorso la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione di norme processuali (art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 richiamando artt. 325, 326, 285, 170 c.p.c. e artt. 38 e 51 del D.Lgs. n. 546/1992) sostenendo che la C.t.r. avesse individuato erroneamente il dies a quo per il termine breve di impugnazione nel momento in cui la sentenza era stata notificata direttamente alla sede dell'Agente della riscossione invece che al procuratore costituito, con conseguente ritenuta tardività dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, nel processo tributario, la notificazione della sentenza è regolata dal D.Lgs. n. 546/1992 (in particolare artt. 16, 17 e 38) e che la forma di notificazione diretta prevista (anche tramite spedizione di plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegna all'impiegato addetto con ricevuta) è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'appello, anche se l'ente si era costituito in primo grado mediante procuratore e aveva eletto domicilio presso di lui. Ne consegue che la C.t.r. ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia per tardività.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16
Regola le forme di notificazione nel processo tributario; in particolare consente forme di notificazione diretta (plico raccomandato senza busta con AR o consegna all'impiegato addetto) che sono idonee a far decorrere i termini processuali.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17
Regola il luogo della notificazione (domicilio eletto, residenza o sede) e prevede la possibilità alternativa della 'consegna a mani proprie', interpretata in senso ampio nel processo tributario e idonea a produrre effetti anche in presenza di elezione di domicilio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38
Stabilisce le modalità di notificazione della sentenza nel rito tributario richiamando le norme di cui agli artt. 16 e 17; la notifica della sentenza secondo questa disciplina determina l'avvio del termine breve per l'impugnazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51
Prevede il termine breve di 60 giorni per proporre l'appello avverso le sentenze di merito nel processo tributario; tale termine decorre dalla notificazione della sentenza secondo l'art. 38.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis
"Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."
Norma citata per precisare i limiti dell'impugnabilità diretta del ruolo/cartella quando la notifica sia invalidamente effettuata; la Corte ricorda che, in presenza di tali esigenze specifiche, l'interesse deve essere dimostrato.
Codice di procedura civile, art. 170 / art. 285
Norme ordinarie sulle notificazioni e sulla decorrenza dei termini in materia civile; la Corte chiarisce che, pur rilevanti nel processo civile, tali norme trovano applicazione nel processo tributario solo in via sussidiaria e compatibile rispetto alla disciplina speciale del D.Lgs. n. 546/1992.
Codice di procedura civile, art. 138 / art. 140
Disposizioni civili sulla notifica a mani proprie e sulle diverse forme di consegna; la Corte distingue la nozione civilistica da quella più ampia di 'consegna a mani proprie' nel rito tributario.
Codice di procedura civile, art. 327
Norma che fissa il termine 'lungo' per impugnazioni quando non ricorra la notificazione che fa decorrere il termine breve; richiamata per il confronto con l'art. 51 proc. trib.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione della sentenza è disciplinata prioritariamente dal D.Lgs. n. 546/1992 (artt. 16, 17, 38) e non dalle regole ordinarie del codice di procedura civile, salvo compatibilità e sussidiarietà.
- La notificazione diretta della sentenza mediante spedizione postale di plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o mediante consegna all'impiegato addetto con ricevuta, è efficace a far decorrere il termine breve di 60 giorni per l'appello anche quando la pubblica amministrazione o l'agente della riscossione si sia costituita con procuratore e abbia eletto domicilio presso il difensore.
- Per le amministrazioni pubbliche e per l'agente della riscossione vige una legittimazione 'diffusa': la consegna dell'atto all'ufficio o a un impiegato addetto che rilasci ricevuta è idonea; pertanto l'elezione di domicilio presso un procuratore non esclude l'efficacia della notifica fatta alla sede dell'ente.
- Chi notifica (es. contribuente) deve conservare e produrre prova della forma di notificazione prevista dal proc. trib. (copia autentica della sentenza consegnata o spedita, fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione, avviso di ricevimento) perché da tale data decorre il termine breve.
- Chi è destinatario delle notifiche (pubbliche amministrazioni, concessionari, agenzie fiscali) deve attivare procedure interne per la tempestiva gestione della posta giudiziaria e per la trasmissione al difensore, onde evitare decadenze per tardiva impugnazione.
- Nel caso di società di capitali o soggetti privati diversi dall'amministrazione pubblica la Corte ha espresso orientamenti più cauti: a seconda dei casi potrebbe essere richiesta la consegna al legale rappresentante o altra prova dell'effettiva ricezione; valutare la giurisprudenza specifica prima di assumere la stessa applicazione.
- In presenza di dubbi sulla validità della notificazione, il rimedio è tempestivamente chiedere la rimessione in termini (ove possibile) o conservare elementi probatori idonei a dimostrare l'ineffettività della notificazione che abbia fatto decorrere il termine breve.
- Quando si impugna in situazioni analoghe, verificare sempre: (i) la forma materiale della notifica (AR, ricevuta ufficio), (ii) il destinatario concreto (ufficio/impiegato ovvero procuratore), (iii) il deposito della copia attestata della sentenza in segreteria ai sensi dell'art. 38, perché questi elementi determinano la decorrenza dei termini.
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