Cassazione Civile, Ordinanza n. 21404/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una fideiussione specifica rilasciata nel 2018 da tre garanti a favore di una banca, a copertura di diverse esposizioni della società da essi partecipata, tra cui linee di credito e le obbligazioni derivanti da una precedente garanzia bancaria a favore di un altro istituto. Quando quest'ultima garanzia fu escussa dal terzo beneficiario, la banca pagò la somma dovuta, la addebitò alla società e chiese il pagamento ai garanti, ottenendo un decreto ingiuntivo poi opposto. Gli opponenti deducevano: nullità della fideiussione per riproduzione dello schema ABI e violazione della normativa antitrust; insussistenza o superamento del massimale garantito rispetto al credito azionato; violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sostenendo che la banca avesse concesso credito alla società già in difficoltà solo perché assistita da garanzia personale; in cassazione hanno articolato tre motivi, denunciando violazione degli artt. 1956, 1375 e 1937 c.c., vizio motivazionale e erronea interpretazione della domanda monitoria e del documento di garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la dedotta violazione della buona fede in relazione all'ottenimento della fideiussione e quella riferita alla successiva concessione di credito integrano profili fattuali e giuridici diversi; ha ritenuto inammissibile, perché basata su una ricostruzione fattuale alternativa, la censura sull'asserito abuso di concessione del credito. Ha respinto il secondo motivo osservando che l'interpretazione della domanda monitoria operata dal giudice di merito era sorretta da motivazione non apparente e coerente con il ricorso per decreto ingiuntivo, che fondava la pretesa sul debito da escussione della garanzia e non sul mero saldo di conto corrente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché si risolveva nella contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto senza indicare i canoni ermeneutici asseritamente violati. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
evocato come norma che tutela il fideiussore rispetto all'ulteriore concessione di credito al debitore principale in situazione di difficoltà; la Corte non ne accoglie la violazione perché il motivo presuppone una diversa ricostruzione dei fatti.
richiamato come clausola generale di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte afferma che la sua dedotta violazione va correlata a una specifica condotta oggettiva, diversa a seconda che si contesti l'ottenimento della garanzia o la successiva concessione di credito.
invocato dai ricorrenti per sostenere una responsabilità contrattuale della banca; la Corte non lo valorizza ai fini dell'accoglimento e lo menziona solo nel riepilogo delle deduzioni difensive.
richiamati dai ricorrenti a sostegno dei doveri di correttezza e buona fede; la Corte non ravvisa la violazione dedotta.
richiamato dai ricorrenti per sostenere il dovere della banca di valutare il merito creditizio; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Reg. UE n. 575/2013
richiamato dai ricorrenti nel contesto dell'obbligo di valutazione del merito creditizio; non è oggetto di una specifica interpretazione della Corte.
Dir. 2013/36/UE
richiamata dai ricorrenti nel medesimo contesto regolamentare; non è oggetto di una specifica interpretazione della Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte ricorda che l'erronea interpretazione della domanda o delle eccezioni non è censurabile come violazione di legge, ma solo nei limiti del vizio di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, oggi ammesso in termini ristretti.
la Corte ribadisce che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, ma ritiene inammissibile la censura perché non specifica nei canoni ermeneutici violati e priva di adeguata riproduzione degli atti rilevanti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la mancata adeguata trascrizione e localizzazione degli atti contrattuali e documentali determina l'inammissibilità del motivo di ricorso.
la Corte ribadisce che per denunciare la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale occorre indicare specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice se ne sia discostato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La violazione della buona fede o correttezza non può essere dedotta in modo astratto: essa deve essere ancorata a una specifica condotta oggettiva, che identifica la causa petendi; la diversa condotta contestata rende diversa anche la domanda.
- In tema di fideiussione, la censura sull'abusiva concessione del credito presuppone la prova della consapevolezza, da parte del garante, della situazione di difficoltà del debitore principale e della conseguente accettazione dell'ulteriore finanziamento; in mancanza, la doglianza si risolve in una diversa ricostruzione del fatto non consentita in cassazione.
- L'erronea interpretazione della domanda giudiziale o delle eccezioni non integra, di per sé, violazione di legge, ma può essere scrutinata solo come vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti dal giudizio di legittimità.
- La motivazione è apparente solo quando manca un reale percorso argomentativo; non lo è se il giudice spiega, anche sinteticamente, perché ha qualificato la pretesa come fondata su un determinato titolo e non su un altro.
- Per denunciare la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, il ricorrente deve indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo il giudice di merito vi si sia discostato; non basta contrapporre una lettura alternativa del contratto.
- La volontà di prestare fideiussione deve risultare espressa, ma la relativa verifica appartiene all'interpretazione del testo contrattuale e richiede una critica specifica alla motivazione e ai canoni ermeneutici applicati.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile la specifica trascrizione o localizzazione degli atti e documenti su cui la censura si fonda; la mancata osservanza dell'art. 366, n. 6, c.p.c. comporta inammissibilità.
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