Cassazione Civile, Ordinanza n. 35093/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da due contratti formalmente qualificati come "prenotazione di alloggio e/o preliminare di compravendita", sottoscritti da due promissarie acquirenti, che in primo grado avevano chiesto la risoluzione per inadempimento della società promittente alienante e la penale pattuita. Nel corso del giudizio emerse però che quei contratti erano simulati e servivano a coprire un diverso accordo: la cessione di quote sociali di una società partecipata dai due odierni ricorrenti, con pagamento di una parte del prezzo in nero. In primo grado, dopo intervento adesivo autonomo dei due soggetti sostanzialmente interessati alla cessione, il Tribunale dichiarò la simulazione dei contratti e condannò la società al pagamento di euro 65.000 ciascuno, ritenendo non provato l'asserito saldo già pagato dalla società. In appello la società contestò sia l'ammissibilità dell'intervento, sia la condanna al pagamento, sostenendo che non vi fosse prova del credito. La Corte d'appello confermò solo l'accertamento della simulazione ma negò il credito degli intervenienti per difetto di prova. In cassazione i due soggetti ricorsero con due motivi: con il primo denunciarono violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la prova del rapporto e del quantum non gravasse su di loro perché l'appello della società riguardava solo il quantum debeatur e non l'an debeatur; con il secondo denunciarono violazione dell'art. 115 c.p.c., affermando che la comparsa di costituzione della società avrebbe avuto valore confessori o comunque indiziario e che il primo giudice avrebbe deciso anche sulla base del principio di non contestazione. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali doglianze perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: i ricorrenti avevano dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata via PEC, ma non avevano depositato nei termini la copia autentica della sentenza con la relata di notifica, documento necessario per verificare la tempestività dell'impugnazione. La costituzione della società intimata, priva di controricorso notificato, è stata ritenuta irrituale e non idonea a sanare il vizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con assorbimento dei motivi e senza regolazione delle spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che, avendo i ricorrenti affermato la notificazione della sentenza d'appello, gravava su di loro l'onere di depositare la copia autentica della decisione con la relata di notifica; tale documento mancava, e la carenza non era sanata dalla costituzione irrituale della resistente. Di conseguenza i motivi di ricorso sono rimasti assorbiti. Nessuna pronuncia sulle spese, per l'irrituale costituzione della resistente, e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; i ricorrenti ne lamentano la violazione per avere la Corte d'appello posto su di loro la prova del credito e del quantum.
È evocato dai ricorrenti per sostenere che la comparsa di costituzione della società avrebbe avuto valore di non contestazione/confessione o comunque indiziario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per incardinare il primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per incardinare il secondo motivo di ricorso.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
La Corte lo interpreta nel senso che, quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositarne copia autentica con la relata di notifica; in difetto il ricorso è improcedibile.
È richiamato come norma che impone il deposito, entro il termine di legge, della sentenza notificata per consentire il controllo sulla tempestività dell'impugnazione.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
È richiamato come disposizione che consente il deposito separato della copia autentica della sentenza con relata, purché nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.
La Corte afferma che la parte costituita senza notificare il controricorso può solo partecipare alla discussione orale, facoltà non prevista nel rito camerale.
È evocato per spiegare che il controllo sulla tempestività dell'impugnazione tutela la cosa giudicata formale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se il ricorrente dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata, egli assume l'onere di depositare entro il termine di legge la copia autentica della decisione munita della relata di notifica; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per omesso deposito della sentenza notificata è rilevabile d'ufficio e non viene sanata dalla mancata eccezione della controparte o dalla mera costituzione informale di questa in cassazione.
- La funzione del deposito della sentenza con relata è consentire alla Corte il controllo della tempestività dell'impugnazione e, quindi, la tutela della cosa giudicata formale.
- Quando il giudizio di cassazione è improcedibile, l'esame dei motivi resta assorbito.
- La costituzione della parte intimata senza notificazione del controricorso non equivale a controricorso e, nel rito camerale, non consente le attività difensive tipiche previste per la discussione orale.
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