Cassazione Penale, Sentenza n. 2837/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/04/2024 del Tribunale di Napoli che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa ("clan Moccia"). Il ricorrente ha articolato tre motivi: (i) vizi di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria, contestando il rilievo dato a provvedimenti giudiziari e alle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia (Lucio Caputo e Luigi Migliozzi), nonché l'uso di elementi confidenziali e la presunta confusione tra soggetti (De Rosa Vincenzo vs De Rosa Raffaele); (ii) mancata considerazione delle conversazioni intercettate che, secondo la difesa, proverebbero innocenza o estraneità; (iii) vizio ai sensi dell'art. 297 c.p.p., deducendo che i fatti a supporto della misura non sarebbero anteriori o collegabili alle contestazioni pregresse e che, dopo il precedente arresto, non sarebbe emersa persistenza di partecipazione al clan (anche sulla base della revoca di una misura di sicurezza da parte del magistrato di sorveglianza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli abbia correttamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori in connessione con un ampio quadro indiziario di riscontri (conversazioni intercettate, rinvenimento di una "lista delle estorsioni" presso l'abitazione di un collaboratore, precedenti provvedimenti e altre risultanze) che confermano la gravità indiziaria e la perdurante affiliazione di Baratto al "clan Moccia" anche dopo il 2019/2020. La Corte ha considerato i motivi difensivi generici e privi di concrete indicazioni su elementi specifici che possano rendere inattendibili le dichiarazioni o i riscontri. Anche la doglianza ai sensi dell'art. 297 c.p.p. è stata ritenuta infondata per mancata prova dell'anteriorità/identità dei fatti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce l'associazione mafiosa: la valutazione della gravità indiziaria si è basata sull'accertamento di elementi idonei a dimostrare l'affiliazione e il ruolo operativo di Baratto nel "clan Moccia"
Richiamata dalla difesa per dedurre vizi relativi alla sovrapposizione di contestazioni e alla anteriorità dei fatti; la Corte ha ritenuto che non sia stata provata l'anteriorità o la coincidenza tali da escludere la nuova contestazione
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e la somma per la Cassa delle Ammende
art. 94, comma 1-ter (disp. att. c.p.p.)
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Per impugnare con successo una misura cautelare fondata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia è necessario indicare specificamente le ragioni concrete di inattendibilità (contraddizioni, interesse a falsare la dichiarazione, riscontri che smentiscono i fatti) e non limitarsi a censure generiche.
- Il giudice valuta le dichiarazioni dei collaboratori unitamente al quadro indiziario complessivo: intercettazioni, ritrovamenti materiali (liste, contabilità), precedenti provvedimenti e riscontri obiettivi possono corroborare le dichiarazioni e rendere solida la gravità indiziaria.
- Le doglianze fondate sull'asserita anteriorità o sovrapposizione delle contestazioni (art. 297 c.p.p.) richiedono prove puntuali e comparazioni tra fatti e tempi processuali; affermazioni generiche sulla temporalità non sono sufficienti in cassazione.
- In sede di Cassazione l'inammissibilità è spesso decretata quando il ricorso è generico o non indica specifici vizi di diritto o fatti determinanti: è indispensabile una motivazione ricorsuale dettagliata e concreta.
- La revoca di una misura di sicurezza o decisioni di magistrati di sorveglianza non escludono automaticamente la valutazione di gravità indiziaria in procedimenti successivi se emergono nuovi o ulteriori riscontri probatori che attestano la persistenza del vincolo associativo.
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